Art. 61 — Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare. ((La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.)) ((Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.))
Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
