Art. 2 — Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione
All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;". In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Testo vigente dal 29 novembre 2004
