Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7758/2026

    31 marzo 2026

    Il discarico per inesigibilità del credito configura un autonomo procedimento amministrativo- contabile, funzionale alla definizione dei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore, ai fini del discarico di quote iscritte a ruolo, ma non preclude né condiziona la proponibilità di un'azione ordinaria a cognizione piena diretta ad accertare l'inadempimento dell'agente-mandatario e a ottenere il risarcimento del danno, secondo le regole proprie del diritto comune.

    Art. 20 · Art. 19 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 3 Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 233 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 31908/2025

    7 dicembre 2025

    In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione).

    Art. 20 · Art. 19 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 117 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 4 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/2026

    Questione infondata
    19 maggio 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 Cost., dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999 che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche successivamente al discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito; l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna considerazione circa le ragioni per cui tale disposizione sarebbe applicabile al giudizio principale. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 22/2026 - mass. 47301).

    Art. 20 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 8 agosto 2024. 658 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il competente ufficio dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale puo' contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare proficuamente le attivita' esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e della capacita' operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun anno. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto al discarico. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione puo' definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4. 6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attivita' istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo', a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione e' preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioniaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art20 · fonte del testo