Art. 39 — Chiamata in causa dell'ente creditore
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
