Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]in causa dell'ente creditore (articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
