Art. 33 — Insinuazione del credito

Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.

Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art33 · fonte del testo

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