Art. 31 — Riparto della cauzione
Se vi sono piu' creditori, il riparto delle somme ricavate dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario e' disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non e' proposta opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l'articolo 512 del codice di procedura civile. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
