Art. 17 — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, le parole: « direttiva 2020/2184/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE) 2020/2184 »;
- b)al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»;
- c)al comma 2:
- 1)alla lettera a): 1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»; 1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di cui al comma 3, lettera d);»;
- 2)dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
- d-ter)supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei programmi di controllo.»;
- d)al comma 3, lettera b), le parole: «Autorita' ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le autorita'»;
- e)al comma 4:
- 1)dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale;».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
