Art. 18 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente: «Acqua»;
- b)al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
- c)al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
