Art. 5 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse;
- b)al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
- c)al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;
- d)al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
