Art. 4 — Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.»;
- b)al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»;
- c)al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»;
- d)al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: «fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
