Art. 11 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo priorita'» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di aree e strutture pubbliche»;
- b)al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»;
- c)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.»;
- d)il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
