Art. 6 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate»;
- b)le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono soppresse;
- c)al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»;
- d)al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA- SINTAI»;
- e)al comma 12, le parole: «Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e autorita' sanitarie»;
- f)al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»;
- g)al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei dati di SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita' dei dati di SINA- SINTAI»;
Testo vigente dal 4 luglio 2025
