Art. 16 — Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la seguente: «annua»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
