Art. 19 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;
- b)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
