All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente»;
  • 2)alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione» sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione»;
  • 3)la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) la violazione della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»;
  • b)al comma 2:
  • 1)all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;
  • 2)alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
  • 3)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;»;
  • 4)alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;
  • c)al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.

Testo vigente dal 4 luglio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102~art20 · fonte del testo

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