Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

  • a)alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari della amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari della amministrazione dello Stato, esercitera' il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;
  • b)al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;
  • c)alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);
  • d)alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sara' data facolta' ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalita' di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' dei provvedimenti adottati. Sara' inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1975

    Questione infondata
    16 aprile 1975

    In un giudizio avente ad unico oggetto disposizioni di leggi dello Stato non possono dalla Provincia di Bolzano dedursi profili di illegittimità costituzionale basati sulle disposizioni degli artt. 26 e 50 della legge costituzionale n. 1 del 1971, le quali concernono esclusivamente leggi regionali e provinciali: per cui le relative questioni debbono dichiararsi infondate. (Nella specie le censure, formulate dalla Provincia in riferimento ai suddetti precetti statutari, investivano gli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale"; 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"; 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153"; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

    Art. 45 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 47 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 · Art. 19 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 15/1975

    Questione infondata
    5 febbraio 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale - e dell'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - , quest…

    Art. 27 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 29 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 96/1972

    Illegittimità dichiarata
    18 maggio 1972

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella Regione; b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 3…

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 27 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 29 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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