A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite le attivita', le passivita' e le riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni. A decorrere dalla stessa data i contributi base della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno data data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sara' presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonche' di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

  • a)predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale facolta' decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati provinciali;
  • b)vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonche' vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • c)formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sara' effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;
  • d)dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonche' su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo, il parere sull'impiego dei fondi della gestione e' obbligatorio. Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresi', l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformita' delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Governo della Repubblica, e', altresi', delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali. Entro la stessa data il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

1

con decorrenza dal 1 maggio 1970

Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)che "A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti".

Testo vigente dal 8 settembre 1970

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1975

    Questione infondata
    16 aprile 1975

    In un giudizio avente ad unico oggetto disposizioni di leggi dello Stato non possono dalla Provincia di Bolzano dedursi profili di illegittimità costituzionale basati sulle disposizioni degli artt. 26 e 50 della legge costituzionale n. 1 del 1971, le quali concernono esclusivamente leggi regionali e provinciali: per cui le relative questioni debbono dichiararsi infondate. (Nella specie le censure, formulate dalla Provincia in riferimento ai suddetti precetti statutari, investivano gli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale"; 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"; 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153"; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

    Art. 45 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 47 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 · Art. 19 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 15/1975

    Questione infondata
    5 febbraio 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale - e dell'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - , quest…

    Art. 27 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 29 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 96/1972

    Illegittimità dichiarata
    18 maggio 1972

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella Regione; b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 3…

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 27 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 29 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1969 al 8 settembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)che "A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti".

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art29 · fonte del testo

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