Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'. ((Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro. Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni. Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni. Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti)). Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 novembre 1970

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970. 62 parole tolte, 153 parole aggiunte.

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'. tolto: Le divisioni sono ordinate in sezioni. Il numero delle divisioni e le rispettive competenze sono stabiliti aggiunto: Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, aggiunto: previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del tolto: Ministro competente aggiunto: Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tolto: quello aggiunto: il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro. tolto: Ove ricorrano particolari esigenze funzionali, puo' procedersi, nei modi previsti dal precedente comma, alla istituzione, nell'ambito della direzione generale o ufficio centrale equiparato, di servizi aventi preminenti funzioni di coordinamento fra piu' divisioni. Con analoghi criteri si procedera' al riordinamento degli uffici periferici aggiunto: Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni. Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni. Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti. Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art2 · fonte del testo

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