Statuto dei lavoratori

Art. 23 statuto dei lavoratori — Permessi retribuiti

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

  • a)un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e' organizzata;
  • b)un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa e' organizzata;
  • c)un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui e' organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

1

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".

Testo vigente dal 3 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1990

    Questione infondata
    26 gennaio 1990

    L'estensione pattizia dei permessi sindacali (o di altre misure di sostegno) ad organizzazioni sindacali sub-provinciali è potenzialmente pregiudizievole all'efficacia dell'azione sindacale, in quanto - essendo collegata al potere di accreditamento della controparte imprenditoriale - può non offrire garanzie di genuina espressione della rappresentatività reale, onde è alla legge che compete l'ormai necessario apprestamento di nuove regole selettive per estendere la tutela rafforzata (di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori) anche ad organizzazioni diverse da quelle considerate dall'art. 19 dello Statuto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità degli artt. 19, 17 e 23, L. 20 maggio 1970 n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. nn. 334/1988, 54/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 19 statuto dei lavoratori · Art. 17 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/1988

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1988

    Le questioni di mera interpretazione spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed esulano, viceversa, dai compiti della Corte. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 20, comma primo e 23, comma primo, l. 20 maggio 1970, n. 300, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non precisano se nel concetto di retribuzione da essi menzionato debbano essere o meno ricomprese "anche le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni").

    Art. 3 cost. · Art. 20 statuto dei lavoratori · Art. 23 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1970 al 3 maggio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

    Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art23 · fonte del testo

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