Gli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contengono norme difpcarattere organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede nell'art. 221 ultimo comma, cod. pen., e che di per sé non conferiscono alla polizia tributaria poteri diversi da quelli previsti per la polizia giudiziaria dal codice di rito. E non violano l'art. 24, secondo comma, Cost., non avendo con esso alcuna relazione. Neppure contrasta con il suindicato precetto costituzionale il successivo art. 33 della stessa legge che autorizza gli ufficiali di polizia tributaria a procedere a perquisizioni domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato". È anzitutto estraneo all'indagine il collegamento del cit. art. 33 con l'autonoma regolamentazione contenuta nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. sulla finanza locale), non avendovi le ordinanze di rimessione fattovi il minimo cenno. È poi da tenere presente la differenza tra l'inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. e l'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost., in quanto l'equiparazione di quest'ultima alla prima subisce una deroga espressa per fini economici e fiscali, oltre che per motivi di sanità e di incolumità pubblica. Inoltre, il cit. art. 33 non innova il sistema perché non fa che estendere il potere di cui all'art. 224 cod. proc. pen. ad altre situazioni, ritenute de iure contingibili, urgenti e meritevoli di pronto intervento per scopi di essenziale interesse pubblico costituzionalmente protetto. Infine, nel caso in cui il sospettato diventa imputato, vanno rispettate le norme sull'istruzione penale, ivi comprese quelle della presenza del difensore sin dalla fase di accertamento, con i limiti di cui all'art. 304 ter, terzo comma, cod. proc. pen., precisati con sentenza n. 63 del 1972.
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