Codice di procedura penale

Art. 231 c.p.p. — Sostituzione del perito

Il perito puo' essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non e' accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza e' trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni. Il perito e' altresi' sostituito quando e' accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali gia' compiute.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 520/1987

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1987

    Riunti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art.li 28 della 1. 25 novembre 1962 n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché degli art. 231 e 219 cod. proc. pen.,…

    Art. 231 c.p.p. · Art. 219 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 95/1975

    Questione infondata
    29 aprile 1975

    1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata, con le quattro ordinanze in epigrafe, dai pretori di Bari, di Borgo Valsugana e di Montorio al Vomano; 2) dichiara manifesta…

    Art. 74 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 300/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 231 del codice di procedura penale, sollevata dai pretori di Poggio Mirteto e Vallo della Lucania, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…

    Art. 141 c.p.p. · Art. 231 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art231 · fonte del testo

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