Codice civile

Art. 2238 c.c. — Rinvio

[1]Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

[2]In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel regolare il profilo contrattuale del rapporto si è data soluzione ai due dibattuti problemi della responsabilità del professionista e del rapporto tra professione e impresa, accogliendo i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Circa il primo problema (art. 2236) ci si trova di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il codice ha ritenuto che il punto d'equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve. Circa il secondo problema (art. 2238), il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sè esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richiede l'impiego di mezzi strumentali e dell'opera di qualche ausiliario. Ma se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti di organizzazione indicati dall'art. 2082. Ciò si verifica anche se la più complessa attività ha per presupposto l'esercizio della professione, come nel caso del medico che all'attività professionale aggiunga la gestione di una clinica organizzata in forma d'impresa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 917

  • In tema di impiego di sostituti ed ausiliari sono stati definiti gli obblighi del professionista sia nei confronti del cliente (art. 2232), sia nei confronti degli stessi collaboratori (art. 2238, secondo comma). Sotto il primo profilo si è posto come regola il carattere personale della prestazione e si è addossato al professionista, quando la collaborazione è consentita, la responsabilità per l'opera svolta dai sostituti o ausiliari; sotto il secondo profilo sono richiamate le norme sul contratto di lavoro nell'impresa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 918

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2238 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari