Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76

della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario

nazionale); dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con

modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del

Servizio sanitario nazionale); del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538

(Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani,

dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e

dai liberi professionisti); dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n.

402, conv. con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537

(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento dei contributi);

dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria

1982); dell'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 2; dell'art. 4, quarto

comma, e dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con

modific. nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983

n. 730 (Legge finanziaria 1984); dell'art. 10 della legge 22 dicembre

1984 n. 887 (Legge finanziaria 1985), promossi con ordinanze emesse il

20 maggio 1983 dal Pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore

di Biella, il 17 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre

1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di

Pisa (n. 13 ordd.), il 7 dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara, il 27

dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di

Roma, il 24 dicembre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984

dal Pretore di Roma, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30

novembre 1983 dal Pretore di Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal

Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di La Spezia, il 21

dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 20 febbraio 1984 dal Pretore di

Roma, il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì (n. 4 ordd.), il 18 gennaio

1984 dal Pretore di La Spezia, il 21 marzo 1984 dal Pretore di Sondrio,

l'8 marzo 1984 dal Pretore di Pisa, il 16 marzo 1984 dal Pretore di

Pisa, il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma, il 17 gennaio 1984 dal

Pretore di Brescia, il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, il 23

maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il 16 febbraio 1984 dal Pretore

di Milano, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Bari, il 7 giugno 1984 dal

Pretore di Sanremo, il 30 maggio 1984 dal Pretore di Modena, il 21

dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 19 maggio 1984 dal Pretore di

Imperia, il 21 giugno 1984 dal Pretore di Crema, il 27 giugno 1984 dal

Pretore di Brescia, il 17 aprile 1984 dal Pretore di Bari, il 26

ottobre 1984 dal Tribunale di Pinerolo, il 7 maggio 1984 dal Tribunale

di Firenze, il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre

1984 dal Pretore di Parma, il 27 settembre 1984 dal Pretore di Brescia,

il 5 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, l'8 ottobre 1984 dal Pretore

di Brescia (n. 2 ordd.), l'8 novembre 1984 dal Pretore di Roma, il 17

novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal Pretore di

Modena, il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino (n. 2 ordd.), il 20

dicembre 1984 dal Pretore di Bari, il 10 gennaio 1985 dal Pretore di

Tortona, il 29 novembre 1984 dal Pretore di Brescia, il 5 dicembre 1984

dal Pretore di Brescia, l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia, il 9

novembre 1984 dal Pretore di Milano, il 27 febbraio 1985 dal Tribunale

di Torino, il 5 dicembre 1984 dal Tribunale di Piacenza, l'11 marzo

1985 dal Pretore di Roma, il 3 maggio 1985 dal Pretore di S. Maria

Capua Vetere, il 20 aprile 1985 dal Pretore di Modena, il 4 aprile 1985

dal Pretore di Modena, iscritte rispettivamente ai nn. 751, 846, 1071,

1073 del registro ordinanze 1983, ai nn. 34-42, 64-67, 152, 194, 195,

236, 244, 250, 265, 317, 383, 394, 402, 458-461, 462, 506, 792, 793,

813, 902, 911, 959, 977, 986, 1000, 1047, 1081, 1120, 1142, 1154, 1243,

1326, 1348, 1370 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 13, 27, 44-46,

53, 73, 74, 118, 119, 124, 163, 189, 190, 191, 200, 254, 290, 312, 340,

445, 446 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 46, 67, 141, 102, 204, 218, 231, 238,

252, 259, 266, 280, 287, 266, 335 dell'anno 1984, nn. 7 bis, 13 bis, 19

bis, 34 bis, 32 bis, 42 bis, 25 bis, 53 bis, 56 bis, 59 bis, 71 bis,

119 bis, 107 bis, 137 bis, 97 bis, 131 bis, 145 bis, 149 bis, 161 bis,

167 bis, 202 bis, 208 bis, 232 bis, 244 bis, 291 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Austrua Francesco ed altri,

dell'I.N.P.S., di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri,

di Bastianini Marino ed altri, di Greco Adolfo ed altri, di Poli

Vittorio ed altri, di Gaudenzi Paolo ed altri, di Distefano Mario ed

altri, di Cavazzuti Francesco ed altri, di Orestano Salvatore ed altri,

di Bergamini Giuseppe ed altri, di Nari Emilio ed altri, di Venturati

Pietro, di La Pera Giorgio ed altri, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Austrua Francesco ed

altri, Giuseppe Guarino e Franco Gaetano Scoca per Lupinacci Martino,

Greco Adolfo, Poli Vittorio, Distefano Mario ed altri, Luigi Papi per

Lauro Renato ed altri, Valerio Onida per Bastianini Marino ed altri,

Luigi Rostello per Gaudenzi Paolo ed altri, Gustavo Vignocchi, Luigi

Rastello e Fabio Roversi Monaco per Cavazzuti Francesco ed altri,

Salvatore Orestano e Alessandro Pace per Orestano Salvatore ed altri,

Roberto Gianolio per Bergamini Giuseppe ed altri, Gianni Romoli per

l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con 74 ordinanze sollevate da diversi pretori in funzione di

giudici del lavoro e, in sede di appello, da qualche tribunale è stata

impugnata sotto vari profili di illegittimità costituzionale la

normativa, susseguitasi nel tempo (dal 1980 al 1984) relativa alla

disciplina della contribuzione di malattia concernente i liberi

professionisti (notai, avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori

commercialisti, psicologi, ecc.).

Le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse

risultano promosse da liberi professionisti, avanti alla magistratura

del lavoro, al fine di contestare le somme richieste dall'INPS a titolo

di contributi sociali di malattia.

Quanto alle norme oggetto di impugnazioni ed ai parametri

costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va in particolare

precisato che:

1) con ordinanza (n. 751/83 R.O.) emessa il 20 maggio 1983 dal

Pretore di Piacenza sono stati impugnati gli artt. 57 l. 23 dicembre

1978 n. 833, 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. con

modif. in l. 26 settembre 1981 n. 537) e 14, quarto comma, l. 26 aprile

1982 n. 181, con riferimento all'art. 3 Cost.;

2) con ordinanza (n. 846/83 R.O.) emessa il 15 luglio 1983 dal

Pretore di Biella sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. 30 dicembre

1979 n. 663 (conv. con modif. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. n.

402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

3) con ordinanza (n. 1071/83 R.O.) emessa il 17 novembre 1983 dal

Pretore di Cosenza sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del

1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982,

con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

4) con ordinanza (n. 1073/83 R.O.) emessa il 27 settembre 1983 dal

Pretore di Busto Arsizio sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663

del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte

n. 181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53,

primo comma, Cost.;

5-17) con tredici ordinanze (nn. 34-42 e 64-67 Reg. ord. 1984)

emesse il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa sono stati impugnati:

l'art. 14 l. 11 novembre 1983 n. 638 (che ha convertito con

modificazioni il d.l. 12 settembre 1983 n. 463), in riferimento agli

artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.; e gli artt. 57, primo e

secondo comma, l. n. 833 del 1978 e 14 l. n. 181 del 1982, con

riferimento all'art. 3 Cost.;

18) con ordinanza (n. 152/84 R.O.) emessa il 7 dicembre 1982 dal

Pretore di Ferrara sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del

1979, 76 l. n. 833 del 1978 nonché il d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538,

gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, l. n. 181 del 1982, 4, quarto

comma, d.l. n. 464 (recte n. 463) del 1983, con riferimento agli artt.

3, 32, 38, 53 Cost.;

19) con ordinanza (n. 194/84 R.O.) emessa il 27 dicembre 1983 dal

Pretore di Vicenza sono stati impugnati gli artt. 57 l. n. 833 del

1978, 12, sesto comma, d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n.

181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.;

20) con ordinanza (n. 195/84 R.O.) emessa il 9 gennaio 1984 dal

Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981,

14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

21) con ordinanza (n. 236/84 R.O.) emessa il 24 dicembre 1983 dal

Pretore di La Spezia è stato impugnato l'art. 14 l. n. 638 del 1983,

con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;

22) con ordinanza (n. 244/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal

Pretore di Roma è stato impugnato l'art. 14, primo e secondo comma, l.

n. 638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

23) con ordinanza (n. 250/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal

Pretore di Pistoia sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett.

b, d.l. n. 663 del 1979, 14 primo comma, d.l. n. 463 del 1983, con

riferimento all'art. 3 Cost.;

24) con ordinanza (n. 265/84 R.O.) emessa il 30 novembre 1983 dal

Pretore di Alessandria sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del

1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n.

181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo

comma, Cost.;

25) con ordinanza (n. 317/84 R.O.) emessa il 28 dicembre 1983 dal

Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del

1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

26) con ordinanza (n. 383/84 R.O.) emessa il 6 febbraio 1984 dal

Tribunale di La Spezia è stato impugnato "l'art. 14 l. n. 638 del 1983

con riferimento agli artt. 76 l. n. 833 del 1978 e d.l. n. 663 del

1979 art. 3 e all'art. 3 Cost.";

27) con ordinanza (n. 394/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal

Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del

1979,12 d.l. n. 402 del 1981, 14, primo e quarto comma, l. n. 181 del

1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., nonché

l'art. 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

28) con ordinanza (n. 402/84 R.O.) emessa il 20 febbraio 1984 dal

Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 14 d.l. n. 463 del 1983

e 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53

Cost.;

29-32) con quattro ordinanze (nn. 458, 459, 460, 461 Reg. ord.

1984) emesse il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì sono stati impugnati

gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.

181 del 1982 e 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53

e 97 Cost.;

33) con ordinanza (n. 462/84 R.O.) emessa il 18 gennaio 1984 dal

Pretore di La Spezia è stato impugnato l'art. 14 l. n. 638 del 1983,

con riferimento agli artt. 3, 53, 101, secondo comma, Cost.;

34) con ordinanza (n. 506/84 R.O.) emessa il 21 marzo 1984 dal

Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. n. 538 del 1980, 12

d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt.

3 e 53 Cost.;

35 e 36) con due ordinanze (n. 792/84 R.O. e 793/84 R.O.) emesse

l'8 e il 16 marzo 1984 dal Pretore di Pisa gli artt. 14 l. n. 638 del

1983, 57, primo e secondo comma, l. n. 833 del 1978, 14 l. n. 181 del

1982, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;

37) con ordinanza (n. 813/84 (R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal

Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del

1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

38) con ordinanza (n. 902/84 R.O.) emessa il 17 gennaio 1984 dal

Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n.

538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

39) con ordinanza (n. 911/84 R.O.) emessa il 23 febbraio 1984 dal

Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 5 e 53

Cost.;

40) con ordinanza (n. 959/84 R.O.) emessa il 23 maggio 1984 dal

Pretore di Acqui Terme, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n.

402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53

Cost.;

41) con ordinanza (n. 977/84 R.O.) emessa il 16 febbraio 1984 dal

Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 181 del

1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art. 57 l. n.

833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

42) con ordinanza (n. 986/84 R.O.) emessa il 23 marzo 1984 dal

Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli

artt. 3, 53, 101 Cost., nonché gli artt. 57 l. n. 833 del 1978 e 14 l.

n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

43) con ordinanza (n. 1000/84 R.O.) emessa il 7 giugno 1984 dal

Pretore di Sanremo, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 81 (recte 181) del 1982, 14 l. n. 638 de 1983, con

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ;

44) con ordinanza (n. 1047/84 R.O.) emessa il 30 maggio 1984 dal

Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost.;

45) con ordinanza (n. 1081/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal

Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del

1981, 14 l. n. 181 del 1982, 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento

agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

46) con ordinanza (n. 1120/84 R.O.) emessa il 19 maggio 1984 dal

Pretore di Imperia, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 14 l. n.

638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

47) con ordinanza (n. 1142/84 R.O.) emessa il 21 giugno 1984 dal

Pretore di Crema, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 181 del

1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e l'art. 57 l. n. 833 del

1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

48) con ordinanza (n. 1154/84 R.O.) emessa il 27 giugno 1984 dal

Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n.

538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

49) con ordinanza (n. 1243/84 R.O.) emessa il 17 aprile 1984 dal

Pretore di Bari l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

50) con ordinanza (n. 1326/84 R.O.) emessa il 26 ottobre 1984 dal

Tribunale di Pinerolo, il d.P.R. n. 538 del 1980, con riferimento agli

artt. 3 e 76 Cost., gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del

1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

51) con ordinanza (n. 1348/84 R.O.) emessa il 7 maggio 1984 dal

Tribunale di Firenze, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53

Cost.;

52) con ordinanza (n. 1370/84 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal

Pretore di Modena, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

53) con ordinanza (n. 13/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal

Pretore di Parma, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 d.P.R. n. 538

del 1980, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art. 14 l.

n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101 Cost.;

54) con ordinanza (n. 27/85 R.O.) emessa il 27 settembre 1984 dal

Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del

1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402; del 1981, 14 l. n.

181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

55 e 56) con due ordinanze (n. 44/85 R.O. e 45/85 R.O.) emesse l'8

ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,

12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli

artt. 3 e 35 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833 del 1978 con

riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

57) con ordinanza (n. 46/85 R.O.) emessa l'8 ottobre 1984 dal

Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del

1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.

181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

58) con ordinanza (n. 53/85 R.O.) emessa l'8 novembre 1984 dal

Pretore di Roma, gli artt. 14 l. n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del

1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

59) con ordinanza (n. 73/85 R.O.) emessa il 17 novembre 1984 dal

Pretore di Modena, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 3 (recte 14) d.l.

n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

60) con ordinanza (n. 74/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal

Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost.;

61) con ordinanza (n. 118/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal

Tribunale di Torino, gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181

del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con

riferimento all'art. 3 Cost.;

62) con ordinanza (n. 119/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal

Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;

63) con ordinanza (n. 124/85 R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal

Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

64) con ordinanza (n. 163/85 R.O.) emessa il 20 gennaio 1985 dal

Pretore di Tortona, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 2 (recte 12)

d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con

riferimento agli artt. 3, 23, 53 Cost.;

65) con ordinanza (n. 189/85 R.O.) emessa il 29 novembre 1984 dal

Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del

1983, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost.;

66 e 67) con due ordinanze (n. 190/85 R.O. e n. 191/85 R.O.),

emesse il 5 dicembre 1984 e l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia,

gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 1 e 2 d.P.R.

n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con

riferimento all'art. 3 Cost.;

68) con ordinanza (n. 200/85 R.O.) emessa il 9 novembre 1984 dal

Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con

riferimento all'art. 3 Cost.;

69) con ordinanza (n. 254/85 R.O.) emessa il 27 febbraio 1985 dal

Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730

del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;

70) con ordinanza (n. 290/85 R.O.) emessa il 5 dicembre 1984 dal

Tribunale di Piacenza, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento

agli artt. 53 e 104 Cost., nonché l'art. 3 d.l. n. 663 del 1979 "e

successive modificazioni", con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

71) con ordinanza (n. 312/85 R.O.) emessa l'11 marzo 1984 dal

Pretore di Roma, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, 10 l. 22

dicembre 1984 n. 887, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.;

72) con ordinanza (n. 340/85 R.O.) emessa il 3 maggio 1985 dal

Pretore di Santa Maria Capua Vetere, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,

12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.;

73) con ordinanza (n. 445/85 R.O.) emessa il 20 aprile 1985 dal

Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con

riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;

74) con ordinanza (n. 446/85 R.O.) emessa il 4 aprile 1985 dal

Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402

del 1981, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con

riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;

2.a) La maggior parte dei giudici remittenti (ordd. nn. 846/83,

1073/83, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84,

460/84, 461/84, 506/84, 902/84, 911/84, 959/84, 977/84, 1000/84,

1081/84, 1120/84, 1142/84, 1154/84, 1243/84, 1348/84, 1326/84, 27/85,

44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85, 190/85, 191/85,

200/85, 254/85, 445/85, 446/85) ha in particolare censurato la suddetta

normativa nella parte in cui prevede, relativamente alla contribuzione

dovuta per gli anni 1980-1984, più alte (quindi più onerose) aliquote

contributive a carico dei liberi professionisti rispetto a quelle

stabilite per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) ed anche

(v. in particolare ordd. nn. 46/85, 254/85, 190/85, 191/85, 200/85,

189/85) rispetto a quelle fissate per i coltivatori diretti.

Il raffronto è stato altresì posto con le aliquote determinate

per i lavoratori dipendenti (ord. n. 152/84, per la quale peraltro

questi ultimi sarebbero "più penalizzati", e ord. n. 1348/84 R.O.) e

con quelle, si assume meno gravose, o comunque fondate su diversi

criteri, fissate per i c.d. cittadini non mutuati (ordd. nn. 1071/83,

34 - 42/84, 64-67/84, 194/84, 394/84, 445/85, 446/85 e 986/84 nonché

n. 1142/84 R.O.).

Oltre al principio di eguaglianza, che si assume violato godendo i

cittadini di identiche prestazioni sanitarie a fronte di aliquote

contributive differenziate, in svariate ordinanze è stato posto in

rilievo, sul presupposto della natura fiscale o parafiscale dei

contributi sociali di malattia, anche il contrasto con l'art. 53 Cost.,

data la diversa incidenza del contributo (da commisurarsi al reddito

dichiarato ai fini IRPEF) su "una stessa misura di reddito" prodotto.

"Tale sistema di contribuzione, che con il passare degli anni ha

sempre accentuato il carico gravante sulle varie categorie e la

diversità di imposizione tra queste" mancherebbe "di coerenza, che

incide sulla imparzialità e sul buon andamento della amministrazione

(art. 97 Cost.)" (v. ordd. nn. 458/84, 460/84, 461/84 ed anche 445/85,

446/85).

2.b) Molte ordinanze (nn. 846/83, 1071/83, 1073/83, 34-42/84,

64-67/84, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84,

460/84, 461/84, 902/84, 911/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 1154/84,

1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85,

190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 340/85) hanno denunciato la suddetta

normativa anche nella parte in cui determina in modo differenziato, tra

le varie categorie di cittadini, il contributo dovuto in misura (o

quota) fissa, per contrasto con gli artt. 3 e (quasi tutte le

ordinanze) 53 Cost.

La violazione delle norme costituzionali deriverebbe dal fatto che

tale quota fissa, assunta più onerosa per i liberi professionisti

rispetto ad artigiani e commercianti ed anche (ord. n. 200/85) rispetto

ai coltivatori diretti, è da corrispondersi in ogni caso,

indipendentemente dall'entità del reddito, per il solo fatto della

iscrizione all'albo. Tale quota fissa, proprio in quanto svincolata dal

reddito, si porrebbe quindi in contrasto con il principio della

commisurazione delle imposte alla capacità contributiva di ciascun

cittadino.

Inoltre "la transitorietà e provvisorietà dell'attuale regime in

attesa di una totale fiscalizzazione dell'onere sociale" non

giustificherebbe la violazione del principio di uguaglianza che "non

può essere derogato neppure in via provvisoria" (ord. n. 200/85).

2.c) Parte delle ordinanze (nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84, 194/84,

317/84, 383/84, 394/84, 458/84, 461/84, 902/84, 911/84, 986/84,

1081/84, 1154/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 118/85, 163/85, 190/85,

191/85, 200/85, 254/85, 290/85) contesta il sistema contributivo

(sempre in relazione alla posizione dei liberi professionisti) con

specifico riferimento alle norme che prevedono (fino al d.l. 29 luglio

1981 n. 402, art. 12, che li ha soppressi) differenti massimali di

reddito su cui calcolare le quote contributive percentuali, per

contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

Ingiustificato sarebbe il più alto massimale previsto per i liberi

professionisti rispetto a quello fissato per artigiani ed esercenti

attività commerciali; irrazionale altresì sarebbe la soppressione di

tale massimale, che viceversa rimarrebbe in vigore solo per alcune

categorie di cittadini: coltivatori diretti (v. Ord. n. 200/85 R.O.),

cittadini non iscritti ad alcuna forma di assistenza di cui all'art. 63

l. n. 833 del 1978 (v. ordd. nn. 751/83, 1071/83, 34-42/84, 64-67/84,

194/84, 394/84, 254/85, 290/85 R.O.) e (ord. n. 27/85 R.O.)

"lavoratori autonomi e financo per i redditi di puro capitale per i

quali ultimi il Ministero della Sanità con decreto del 25 maggio 1983

ha sancito che il contribuente non può superare il massimo di lire

2.500.000": il reddito da lavoro (dipendente ed autonomo), in contrasto

con la Costituzione che lo tutela, verrebbe, quindi, ad essere

interamente assoggettato a contribuzione a differenza del reddito da

capitale.

Le assunte irrazionalità violerebbero anche i principi che si

desumono dagli artt. 32, 35, 38 Cost.

2.d) Come è descritto sub 1, molti pretori hanno impugnato anche

le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n.

538 (aventi per oggetto ugualmente aliquote contributive, quote fisse e

massimali). Tuttavia, in altre ordinanze (nn. 846/83, 195/84, 265/84,

317/84, 394/84, 959/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85, 45/85, 340/85)

ne è stata espressamente esclusa la natura di atto avente forza di

legge e quindi omessa la denuncia. così anche il Pretore di Milano

(ord. n. 200/85) che comunque ha rilevato come il contenuto del d.P.R.

n. 538 sia stato fatto proprio dalla legislazione successiva.

Con le ordinanze nn. 394/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85,

45/85, sul presupposto della natura amministrativa del citato decreto

presidenziale, si è ritenuta non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833,

il quale "affidando al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento

della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità

ed i tempi di questa partecipazione, non fisserebbe alcun criterio

direttivo - sul presupposto che criteri del genere debbono essere

determinati dalla prevista legge di approvazione del piano sanitario

nazionale, mai emanata - violando, così, la regola della riserva di

legge di cui all'art. 23 della Costituzione che pur contemplando una

riserva relativa, esige che siano dalla legge determinati, quanto meno,

gli elementi essenziali della prestazione imposta"; violandosi altresì

il principio di uguaglianza, in quanto resterebbero consentite, sia

pure in via transitoria, misure di contribuzione più gravose per i

liberi professionisti, anche perché (ordd. nn. 792/84, 793/84, 986/84)

ingiustamente svincolate dal riferimento alle "variazioni previste nel

costo medio pro capite dell'anno precedente", riferimento invece

previsto dall'art. 631, n. 833 del 1978 per i cittadini c.d. non

mutuati (anche ordd. nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84,394/84).

Sul diverso avviso che il d.P.R. n. 538 del 1980 "va considerato

come un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica in

forza della delega prevista dall'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del

1978 (come si desume anche dal disposto dell'art. 79 legge n. 833 del

1978 circa le modalità di esercizio delle deleghe legislative e dalla

premessa stessa del d.P.R. n. 538 del 1980, nonché dal fatto che la

materia dei contributi obbligatori era in precedenza regolata da atti

aventi forza di legge)", il Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/84) ha

sospettato di illegittimità costituzionale il d.P.R. n. 538 del 1980

in relazione all'art. 76 Cost. in quanto "la sua emanazione è avvenuta

senza che fossero stati stabiliti i criteri di carattere generale

previsti dall'art. 53, lett. f, legge n. 833 del 1978 che dovevano

costituire l'indispensabile presupposto per l'emanazione dei decreti

delegati circa la determinazione dei contributi a carico degli

assicurati".

3. - Alcune ordinanze, emesse in giudizi promossi da liberi

professionisti che prestano anche attività di lavoro dipendente o che

comunque godono di pensione, hanno sollevato altre questioni di

legittimità costituzionale specificamente in relazione alla norma di

cui all'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modif. nella

l. 11 novembre 1983 n. 638). Sotto un primo profilo viene rilevato un

contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui la norma, imponendo

una duplice contribuzione (l'una sul reddito di lavoro dipendente o di

pensione e l'altra sul reddito derivante dalla attività professionale)

determinerebbe, a fronte di un'unica identica prestazione, una palese

disparità di trattamento tra i liberi professionisti (svolgenti altra

attività di lavoro dipendente o titolari di pensione) e tutti gli

altri cittadini tenuti ad un'unica contribuzione (ordd. nn. 34-42/84,

64-67/84, 195/84, 792/84, 793/84, 986/84). I giudici remittenti

rilevano che la questione non si porrebbe, costituendo la norma

espressione di imposizione fiscale sul reddito complessivo prodotto dal

contribuente (art. 53 Cost.), se si fosse attuato il programma di

fiscalizzazione e, quindi, un finanziamento del S.S.N. senza disparità

di trattamento.

L'art. 14 l. n. 638 del 1983 viene considerato fonte di

ingiustificata disparità di trattamento anche tra gli stessi liberi

professionisti.

Palese ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché

violazione dell'art. 53 Cost. vi sarebbe, infatti, tra la posizione dei

liberi professionisti titolari di pensione (tenuti alla contribuzione)

e titolari di pensione INPS (completamente esentati dal versamento dei

contributi di malattia).

4.a) Altre ordinanze (ordd. nn. 34-42/84, 64-67/84, 236/84, 152/84,

462/84, 792/84, 793/84, 986/84, 1047/84, 1243/84, 73/85, 74/85, 124/85,

290/85) hanno ritenuto, ancora, che l'art. 14 l. n. 638 del 1983 abbia

carattere solo apparentemente interpretativo ma sostanzialmente

innovativo, avendo tale norma introdotto, quanto alla individuazione

dei soggetti obbligati, non solo una diversa definizione, ma anche

diversi presupposti.

Infatti, alla espressione di professionisti "obbligati in base alle

leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico" (art.

3, lett. b, d.l. n. 663 del 1979) è stata sostituita la dizione di

professionisti "iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di

cui all'art. 2229 c.c.".

La natura innovativa dell'art. 14 l. n. 638 del 1983 si evincerebbe

con chiarezza dalla circostanza che ingegneri, dottori commercialisti,

medici e avvocati, svolgenti anche attività di lavoro dipendente o

titolari di pensione, in base alla disposizione contenuta nell'art. 3,

lett. b, d.l. n. 663 del 1979 non erano tenuti (come da costante

giurisprudenza) alla contribuzione di malattia (sul reddito

professionale), in quanto già assoggettati sull'altro reddito di

lavoro dipendente o di pensione: le rispettive Casse di previdenza

infatti rendevano non obbligatoria (o addirittura non consentivano) la

iscrizione a chi fosse già assistito da altra forma obbligatoria di

assicurazione o di assistenza malattia.

In base alla individuazione dei soggetti obbligati contenuta nella

norma di interpretazione autentica i suddetti liberi professionisti

sono, invece, tenuti alla contribuzione di malattia a seguito della

iscrizione al relativo albo.

Tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma e della natura

fiscale dei contributi, vengono evidenziati, così, i seguenti profili

di illegittimità costituzionale dell'art. 14 l. n. 638 del 1983:

a) violazione dell'art. 3 Cost. perché ha assoggettato all'obbligo

del versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito

professionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 i soli professionisti ivi

contemplati e non tutti indistintamente gli esercenti una libera

professione;

b) violazione dell'art. 53 Cost. perché ha imposto l'obbligo del

versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale

a tutti i liberi professionisti con effetto retroattivo al 1 gennaio

1983 e non invece a far tempo dalla data di entrata in vigore del

decreto legge n. 463 del 1983 e perciò dal 12 settembre 1983 in poi.

4.b) L'art. 14 l. n. 638 del 1983 viene denunciato anche in

relazione all'art. 101, secondo comma, Cost. poiché introducendo,

quale norma solo apparentemente interpretativa, nuovi presupposti per

la individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi

sociali di malattia, realizzerebbe "una illegittima compromissione e

limitazione dell'ordinario ed istituzionale potere del giudice di

interpretare le leggi nella loro applicazione" (ordd. nn. 34-42/84,

64-67/84, 236/84, 792/84, 793/84, nonché 462/84, 986/84, 13/85 e, ma

con riferimento all'art. 104, primo comma, Cost., ord. n. 290/85).

5. - Nei giudizi promossi dalle ordinanze nn. 1073/83, 394/84,

506/84, 902/84 e 1142/84 si sono costituiti rispettivamente Lupinacci

Martino ed altri, Bastianini Marino ed altri, Greco Adolfo ed altri,

Averoldi Giulio Antonio ed altri e Distefano Mario ed altri. Oltre a

ribadire le ragioni addotte dai giudici remittenti, in tali atti si è

posto in rilievo la natura fiscale dei contributi sociali di malattia

in quanto ragguagliati ai redditi IRPEF, nonché l'ingiustificata

diversità di contribuzione gravante sulle varie categorie di

cittadini, diversità "non fondata su alcun indice di capacità

contributiva", a danno dei liberi professionisti, che vengono

palesemente discriminati a parità di livello di reddito e di

prestazioni sanitarie.

Nella memoria di Bastianini Marino è stata evidenziata la

violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. da parte

della norma contenuta nell'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del 1978,

norma che sarebbe sprovvista del tutto degli elementi fondamentali del

prelievo. La non conformità al dettatto costituzionale non verrebbe

meno per il rinvio, contenuto nell'art. 57, alla (futura) legge di

approvazione del piano sanitario ai sensi dell'art. 53, lett. f, l. n.

833 del 1978 essendo tale rinvio "operato in maniera solo eventuale".

Per Lauro Renato ed altri, nel relativo giudizio di cui all'ord. n.

244/84 è stata depositata una memoria di costituzione con la quale

viene posto l'accento sull'ingiustificata disparità di trattamento

esistente tra le varie categorie di liberi professionisti.

Nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 1047/84 e 1370/84 si

sono costituiti Gaudenzi Paolo ed altri e Cavazzuti Francesco ed altri

con identico atto difensivo nel quale, richiamando la normativa a base

del sistema contributivo, viene osservato come non si sia ancora

attuata la fiscalizzazione degli oneri sociali già programmata con la

l. n. 833 del 1978.

Hanno altresì depositato memorie di costituzione Austrua Francesco

ed altri (nel giudizio promosso con l'ord. n. 751/83), Orestano

Salvatore ed altri (ord. n. 53/85), Bertoncelli Piero ed altri (ord. n.

74/85), Venturati Piero (ord. n. 290/85), La Pera Giorgio ed altri

(ord. n. 312/85, peraltro con atto depositato fuori termine). In tali

atti difensivi le parti si associano alle ragioni esposte dai

rispettivi giudici remittenti.

L'INPS si è costituito nei giudizi di cui alle ordd. nn. 751/83 e

846/83 con identico atto difensivo con il quale, nel chiedere la

dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate, viene

rilevato come "l'assistenza sociale di malattia sia basata non sul

principio della corrispettività fra prestazioni e finanziamento,

bensì sul concetto di mutualità". Inoltre la diversa imposizione

contributiva sarebbe giustificata dalla diversità delle categorie di

cittadini poste a confronto.

Nel giudizio promosso con l'ord. n. 312/85 R.O. del Pretore di

Roma, adito in sede di procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., si è

costituito ancora l'INPS il quale ha preliminarmente osservato che

l'ordinanza di rimessione è stata impugnata per Cassazione ai sensi

dell'art. 111 Cost. A motivo del ricorso, rileva l'INPS, è stata

dedotta l'insussistenza del "periculum in mora", la nullità

dell'ordinanza in quanto emessa "inaudita altera parte", la mancanza

dei presupposti per la remissione degli atti alla Corte costituzionale

(non essendovi "in corso" alcun giudizio vero e proprio).

6.a) In tutti i giudizi, ad eccezione di quelli promossi con le

ordd. nn. 1071/83, 1073/83, 265/84 e 312/85 R.O., è intervenuta la

Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato.

In limine è prospettata l'inammissibilità delle questioni poste

con talune ordinanze perché prive di motivazione, ovvero assunte con

mero riferimento ad altri, diversi giudizi.

Negli atti di intervento vengono premesse, poi, le finalità della

normativa oggetto di impugnazione: unificazione delle prestazioni

sanitarie; obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per

tutti i cittadini; adeguamento contributivo dei cittadini assistiti dai

precedenti enti mutualistici; finale fiscalizzazione dei contributi.

Alla luce di ciò, troverebbe giustificazione la circostanza che per

l'anno 1980, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, i liberi

professionisti obbligati all'iscrizione presso un istituto di

assistenza malattie, così come gli artigiani, i commercianti e i

coltivatori diretti, continuarono a corrispondere gli stessi precedenti

importi rispettivamente dovuti.

A parere dell'Avvocatura negli anni 1981, 1982, 1983 la situazione

contributiva dei professionisti ex mutuati e dei commercianti ed

artigiani è stata identica o comunque le differenze esistenti tra i

contributi dovuti dalle varie categorie sarebbero state "trascurabili",

in ogni caso giustificate dalla non comparabilità né ai fini

dell'art. 3, né dell'art. 53 Cost. tra liberi professionisti ed

imprenditori quali artigiani, commercianti o coltivatori diretti.

Quanto alla diversa contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti

viene posto in rilievo che all'aliquota dovuta dal lavoratore si deve

aggiungere quella corrisposta direttamente dal datore di lavoro; che la

contribuzione per il lavoratore dipendente è mensile e sul reddito

lordo, mentre per il libero professionista è annuale, sui redditi

dell'anno precedente al netto delle spese inerenti all'esercizio della

professione; che quanto dovuto dal lavoratore a reddito fisso è

automatico e facilmente accertabile, diversamente dal reddito del

libero professionista.

Quanto agli invocati parametri di cui agli artt. 32 e 38 Cost. (v.

ord. n. 152/84), per l'Avvocatura essi non sarebbero "minimamente in

discorso".

Fuori luogo inoltre (ord. n. 118/85) è il paragone con la

contribuzione dovuta dai cittadini c.d. non mutuati (art. 63 l. n. 833

del 1978 e successivi decreti ministeriali) poiché, per questi ultimi,

i contributi dovuti (per il 1984 il 5,50%) sono più alti rispetto a

quelli fissati per i liberi professionisti.

6.b) Quanto alla questione della c.d. doppia contribuzione dovuta

dai liberi professionisti che siano anche lavoratori dipendenti o

titolari di pensione, nel senso che il contributo è dovuto due volte a

fronte di un'unica prestazione, viene rilevato come in realtà sia

colpito l'intero reddito, compreso quindi quello professionale che si

aggiunge a quello da lavoro dipendente o da pensione, "in relazione

perciò alla maggiore capacità contributiva ed in attuazione del

criterio di finale fiscalizzazione posto dalla legge del 1978".

Data "la diversa sostanziale posizione soggettiva" è inammissibile

il confronto tra i suddetti liberi professionisti già titolari di

pensione e i pensionati statali (ord. n. 189/85) o i pensionati

dell'INPS e delle varie casse di previdenza amministrate dal Ministero

del Tesoro esonerati dal versamento contributivo ex art. 1 l. 4 agosto

1955 n. 692 (ord. n. 1047/1984).

Quanto alla quota fissa, escluso il carattere di imposta essendo

semplice contribuzione assicurativa (come previsto dall'art. 69 l. n.

833 del 1978), essa troverebbe giustificazione essendo prevista per

colpire anche quei liberi professionisti con redditi esenti dall'IRPEF.

In ogni caso tale quota fissa sarebbe uguale a quella dovuta dai

lavoratori autonomi, a prescindere dalla impossibilità di confrontare

le categorie (ord. n. 190/85).

Poiché in alcune ordinanze è stato richiamato anche l'art. 97

Cost. per l'Avvocatura tale parametro "è certamente estraneo alla

contestazione".

6.c) In ordine alle questioni derivanti dalla asserita natura

innovativa, anziché interpretativa, dell'art. 14 l. n. 638 del 1983

che sottoporrebbe gli interessati a tassazione retroattivamente,

l'Avvocatura rileva innanzitutto come non esista alcun indirizzo

giurisprudenziale consolidato che abbia dichiarato i professionisti

dipendenti o pensionati non soggetti a contribuzione professionale; in

secondo luogo non sussisterebbe violazione dell'art. 53 Cost.

trattandosi di contribuzioni sociali e non di imposte.

A proposito, poi, delle categorie professionali prive di albi o

elenchi professionali che si assume non siano tenute alla

contribuzione, l'Avvocatura rileva come l'assunto sia infondato in

quanto tali categorie (psicologi. psicoanalisti, assistenti sociali,

arredatori, esperti in pubbliche relazioni, consulenti pubblicitari,

amministratori di condomini) erano ugualmente tenute o in quanto medici

specializzati o in quanto lavoratori autonomi.

6.d) Ricordando che alcune ordinanze pongono la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 l. n. 833 del 1978 per

contrasto con l'art. 23 Cost. in quanto, nell'affidare al Governo il

compito di regolare l'adeguamento contributivo degli ex mutuati, non

fisserebbe alcun criterio direttivo, l'Avvocatura rileva che l'art. 57

fa espresso riferimento al precedente art. 53 che fissa con precisione

gli obiettivi dei piani sanitari nazionali la cui approvazione è

riservata al Parlamento.

7. - I giudizi promossi con le prime ventisette ordinanze (v. sub

1) furono fissati per l'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984, a

seguito della quale questa Corte chiese con l'ordinanza istruttoria n.

45 del 13 febbraio 1985, indirizzata al Presidente del Consiglio dei

ministri, ai Ministri del tesoro, del lavoro e della sanità, ogni

utile elemento di informazione circa le causali giuridiche e tecniche

poste a fondamento e criterio nella determinazione dei contributi

sociali di malattia dovuti dalle varie categorie di cittadini, nonché

i dati relativi all'incidenza della contribuzione di malattia di

ciascuna categoria sul finanziamento globale del Fondo nazionale per il

periodo 1979-1984.

Con atti depositati il 25 ottobre 1985 da parte dell'Avvocatura

generale dello Stato, i vari organi investiti dell'istruttoria

risultano aver provveduto, con l'invio di note di delucidazione. Da

queste sostanzialmente emerge la complessità estrema, quanto alle basi

impositive per la determinazione dei contributi, con un avviato

processo di conseguente razionalizzazione.

All'udienza dell'8 aprile 1986 sono state oggetto di discussione,

oltre alle prime ventisette ordinanze, anche altre quarantasette

ordinanze di rimessione (v. sub 1), pervenute alla Corte. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione hanno tutte per oggetto questioni

identiche ovvero connesse. I giudizi relativi possono essere, perciò,

riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1 - Pronunciando in via d'urgenza, il Pretore di Roma (ord. n.

312/1985) ha ravvisato che le disposizioni concernenti i "contributi

obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini e in ispecie sui

titolari di un rapporto di lavoro" (artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio

1980 n. 538; 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. nella legge 26

settembre 1981 n. 537; 14 della legge n. 638/1983: recte del d.l. 12

settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638; 33

della legge 27 dicembre 1983 n. 730; 10 della legge 22 dicembre 1984 n.

887) contrasterebbero con gli artt. 3, 23, 53, 97 Cost., rimettendo a

questa Corte l'esame della questione.

Ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul

merito, il Pretore ha contestualmente sospeso, per le parti in causa,

la riscossione dei contributi.

Sicché nei limiti processuali prefissati al remittente ex art. 700

cod. proc. civ., il relativo giudizio risulta definito ed è carente

della rilevanza per gli ulteriori fini di cui all'art. 23, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87: con conseguente declaratoria

di inammissibilità.

2.2 - Il Tribunale di La Spezia (ord. n. 383/84), il Pretore di

Modena (ordd. n. 1370/84; 74/85) e il Pretore di Roma (ord. n. 813/84)

assumono contrasto con l'art. 3 Cost. (i Pretori di Modena e di Roma,

altresì, con l'art. 53, primo comma) dell'art. 14 del già richiamato

d.l. n. 463/1983. Ma anche tali ordinanze si palesano inammissibili ai

fini del presente giudizio.

L'Avvocatura generale dello Stato ha opposto, e l'eccezione va

accolta giusta le risultanze, che il Tribunale di La Spezia non ha

motivato sulla rilevanza dell'incidente, limitandosi al meccanico

deferimento processuale senza il benché minimo riferimento ai motivi

della rimessione.

Quanto ai Pretori di Modena e di Roma, nelle rispettive ordinanze,

si sono riportati ad "osservazioni" e "considerazioni" che sarebbero

contenute in altri giudizi.

3.1 - In ordine alle molteplici ordinanze sulle quali rivolgere

l'esame di merito, occorre precisare anzitutto che esse hanno per

oggetto la contribuzione imposta ai liberi professionisti, per le

relative prestazioni sanitarie, dalle normative via via succedutesi, al

riguardo, nell'arco temporale ricompreso tra il 1980 ed il 1984.

Così come sollevate, le questioni portano a doverle affrontare su

di un duplice piano di riferimento e di sviluppo: si caratterizza

prevalentemente l'uno per una assunta incoerenza - prospettata dai

giudici a quibus - dell'intero sistema posto man mano in essere nel

periodo considerato.

Con un secondo ordine di questioni rilevano, poi, particolari

posizioni di contrasto, le quali deriverebbero comunque, secondo i

relativi assunti, dalla prospettata discrasia generale.

3.2 - Il primo ordine di questioni si palesa il più cospicuo anche

perché - come espresso - esso condiziona anche i termini, più

specifici, della indagine ulteriore. È giovevole, pertanto, dar cenno

sintetico, subito, delle disposizioni denunciate che, nella loro

successione, interessano la genesi e il conseguente fluire delle

frapposte eccezioni.

Orbene, per l'art. 53, lett. f, della legge 23 dicembre 1978, n.

833 - istituzione del servizio sanitario nazionale - veniva conferito

al piano nazionale sanitario di stabilire per il periodo della sua

durata, "di norma" (così testualmente la più recente legge 23 ottobre

1985, n. 595) triennale, le fasi per la graduale unificazione nella

erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché nella correlazione, che

qui specificamente interessa, del corrispondente adeguamento dei

contributi.

Il successivo art. 57, secondo comma, che dischiude la serie delle

disposizioni impugnate, intervenne a stabilire, richiamato l'art. 53,

che alla partecipazione contributiva degli assistiti, quanto alle

modalità ed ai tempi ed in funzione della soppressione delle

preesistenti strutture mutualistiche, avesse a provvedersi con decreti

del Presidente della Repubblica, emanandi previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto

con i titolari del tesoro e della sanità. Ancora, con l'art. 76 gli

adempimenti di riscossione restavano affidati agli enti mutualistici

(sebbene in liquidazione) per le contribuzioni riferite agli anni 1979

e precedenti; con decorrenza dal 1 gennaio 1980 all'Istituto della

previdenza sociale.

3.3 - In realtà, solamente col d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, ebbe

a disporsi, in punto, nella forma e con le modalità previste dall'art.

57 legge n. 833: si determinava nei confronti dei liberi

professionisti - oggetto delle fattispecie in causa - una misura

capitaria annua di L.125.000, maggiorata di una quota pari al 2% del

reddito professionale ed entro il limite del massimale di L. 25

milioni.

Va considerato che le questioni poste limitatamente alla denuncia

dell'indicato d.P.R. n. 538 assumono violazione, come si vedrà meglio

in appresso in ordine alle ulteriori disposizioni impugnate, di

parametri costituzionali diversi, ricomprendenti per quel che qui

immediatamente interessa presunto contrasto con l'art. 76 Cost.: esse

tutte, peraltro, difettano (nell'ambito del richiamato decreto) di

ammissibilità in causa.

Come anche vari giudici a quibus hanno ravvisato, sottraendo ex

ante il provvedimento al vaglio di questa Corte, ancorché il decreto

medesimo sia poi richiamato nella disciplina susseguitasi (infra, 3.5),

nell'atto in parola non si rinviene alcuna connotazione propria della

legge delegata e soprattutto non v'è riferimento di sorta negli

enunciati dell'art. 57 l. n. 833 che possa essere utilizzato al fine di

riconoscervi esercizio di una potestà delegante.

Conclusivamente, il d.P.R. in parola sfugge ex se al sindacato in

questa sede, ancorché esso venga a restare coinvolto poi,

indirettamente, in altra specifica questione di legittimità

costituzionale appuntata, però, sul ridetto art. 57 della legge n.

833/1978 (infra n. 6).

3.4 - In precedenza al d.P.R. n. 538 erasi disposto inizialmente

sulla contribuzione con la forma del decreto legge (30 dicembre 1979,

n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33): l'art. 3 nei

confronti dei professionisti, e sempre che già iscritti ad un istituto

mutualistico, aveva imposto una contribuzione a titolo provvisorio e

salvo conguaglio, continuando nella misura già determinata in

precedenza, per l'anno 1979, "non inferiore" comunque alle L. 125.000

annue.

3.5 - Successivamente al d.P.R. n. 538 che - come qui sopra recato

- aveva determinato con carattere di fissità la quota di L.125.000,

con la maggiorazione del 2% del reddito professionale e un massimale

relativo di L.25 milioni, si era provveduto:

a) con decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (art. 12) convertito

nella legge 26 settembre 1981 n. 537 a sopprimere il contemplato

massimale introdotto dal d.P.R. n. 538;

b) con decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (art. 4) convertito

nella legge 11 novembre 1983 n. 638 a confermare per il biennio

1983/84 il contributo in misura fissa, assoggettandolo, come peraltro

già previsto nel 1981 col d.P.R. n. 538, all'aumento percentuale del

75%, commisurato al costo della vita e secondo i calcoli ISTAT;

c) con la legge finanziaria per il 1982 (26 aprile 1982 n. 181:

art. 14) si elevava dal 2 al 3% la misura della maggiorazione

contributiva intrdotta col d.P.R. n. 538;

d) con la legge finanziaria per il 1984 (27 dicembre 1983 n. 730:

art. 33) veniva elevata, ulteriormente, la maggiorazione al 4% del

reddito professionale.

4.1 - Secondo i giudici remittenti tutta la normativa di cui

innanzi, così come introdotta e negli anni riferiti modificata,

sarebbe costituzionalmente illegittima, nei confronti di come e quanto

imposto contributivamente ai liberi professionisti, per la violazione

variamente frapposta dei principi di cui agli artt. 3, primo comma; 32,

35, 38, 53, 97 della Costituzione.

4.2 - La violazione dell'art. 3 viene prospettata, sotto il profilo

della disparità, per un trattamento ai liberi professionisti che si

assume deteriore rispetto a quello, pur ricompreso nelle norme che si

sono sopra riportate, partitamente concernente gli esercenti attività

commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, nonché ancora nei

confronti del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti, ovvero

infine - a concludere la gamma esemplificatrice della totalità degli

assistiti - confrontandosi il contributo imposto ai cittadini

cosiddetti non mutuati, previsto nell'art. 63 legge n. 833/1978.

Traspare, per di più, dalle ordinanze una complessa censura,

concernente l'incoerenza di fondo, che vizierebbe il sistema nella sua

interezza. Ciò, secondo la varietà degli assunti, per il mutevole

atteggiarsi delle disposizioni sovrariferite, che difetterebbero di

razionale univocità negli orientamenti di loro premessa e nei criteri

contributivi adottati. Cosicché, resterebbero incisi, per tale

asserita irrazionalità globale, pure i principi informatori, contenuti

negli artt. 32, 35 e 38 Cost.; nonché ancora - sotto il profilo

obiettivo di una conseguente, inevitabile disorganizzazione di

struttura attuativa le garanzie di buona conduzione gestionale

d'insieme (art. 97).

4.3 - Ma la questione non è fondata.

Occorre precisare subito, che è restato e rimane indimostrato in

assoluto il carico oggettivo sovrabbondante per i professionisti

rispetto ad altre categorie assistite e incise, perciò, dalla

contribuzione. A mo' d'esempio, la contribuzione per gli artigiani, gli

esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti prevede -

secondo la medesima normativa in riferimento - contributi capitari

aggiuntivi per i componenti del nucleo familiare, sconosciuti alla

partecipazione contributiva dei liberi professionisti.

Ma in punto, è da osservare, comunque, che la disparità di

trattamento pretende, onde potersi conclamare nel sistema il supero

della soglia di compatibilità, quel tertium comparationis in base al

quale, appunto, venir dimostrata la irrazionalità: ma ciò in causa

non è minimamente rinvenibile. All'incontro, si è offerto un

indiscriminato approccio di generico - e perciò inconferente -

riferimento all'una o all'altra delle categorie assistite, comunque e

dovunque quando non addirittura in indistinto coacervo fra di esse.

Proprio a render certa la mancata dimostrazione in concreto e le

conseguenze di una indimostrabilità della disparità tra puntuali,

identificati soggetti (recte: categorie), resta esemplarmente singolare

la prospettazione del Pretore di Pistoia (ord. n. 250/84) che assume a

"miglior trattamento" quello dei liberi professionisti - altrimenti e

coralmente rifiutato - nei confronti di una limitata porzione: quella

dei dottori agronomi. Costoro, infatti, non soggiacenti alla

contribuzione ex art. 57 l. n. 833 perché ab origine non mutuati e

restando colpiti, invece, dalla contribuzione per i "non mutuati" (art.

63), respingono quest'ultima.

4.4 - Tutto ciò consente di inferire come più che alla disparità

singulatim, insussistente o quanto meno per le ragioni considerate

insostenibile nel mosaico ricostruttivo, o ricostruibile, delle

svariate ordinanze, siasi inteso dai remittenti trarre, invece, una

assoluta confliggenza di tutto il sistema di contribuzione col

principio di eguaglianza inteso quale espressione di coerenza

dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 204 del 1982).

Tuttavia, la descritta coerenza, non si risolve in un mero

rigorismo formale di uniformità nella regolamentazione delle

fattispecie. Sussistono infatti - ed è il caso che qui ricorre -

situazioni che, pur ricollegandosi ad unicità di matrice e di

finalità, assumono peraltro significazioni peculiari e talvolta

contingenti, le quali - al di là di una apparente proliferazione

alluvionale della normativa - ad un più attento esame ne rendono

ostensive le intime esigenze. Ed è solo da tale esame approfondito

nelle interconnessioni di convergenze ovvero di divergenze che può

ricavarsi la giustificazione, in un senso o nell'altro, del richiamo

alle garanzie, sotto l'ottica della coerenza, dettate dall'art. 3

(sentenze n. 3/1975; n. 2/1978).

4.5 - A questo punto, è conferente riconsiderare come l'odierno

sistema di assistenza sanitaria, introdotto con la legge 23 dicembre

1978 n. 833, che ha assunto nell'ordinamento la denominazione

caratteristica di "servizio nazionale", radichi la sua remota origine

in quella organizzazione dell'assistenza sociale come pubblico

servizio, passata per fasi successive, le cui manifestazioni prime

ebbero ad assumere connotazione di volontarietà e di autogestione.

Fenomeno, quest'ultimo, impiantato sui bisogni essenziali di tutela del

singolo negli aggregati sociali in cui era chiamato a vivere: il che da

un canto veniva a postulare una presa di coscienza solidaristica ante

litteram; per altro verso più pratico non poteva, tuttavia, non

condurre, nella sequenza gestionale degli organismi mutualistici che si

andavano costituendo, ad una generalizzata diversificazione tanto sul

piano delle prestazioni quanto - ed è quel che qui segnatamente

interessa - del reperimento dei mezzi (contribuzioni).

A tutto ciò è da aggiungere nel tessuto organizzativo delle

cosiddette "mutue" l'inserimento in guisa sempre più pregnante della

strutturazione pubblica, tendente ad assorbire "il privato", con un

contenzioso reciproco protrattosi oltre misura nel tempo, per effetto

di una prima serie di tentativi unificanti, mediante norme che la

stessa Corte di Cassazione non aveva esitato a definire "tra le più

incomplete". Ancora è opportuno sottolineare che svariati enti, anche

in epoca più vicina, continuavano ad adottare aliquote e procedure

confuse fra loro, accomunando l'acquisizione dei contributi

previdenziali e di quelli assistenziali (cfr. circolare INPS 16

febbraio 1981, n. 1076), con una singolare alterazione, così, dello

schema classico dell'assicurazione obbligatoria per malattia, in parte

ricalcato sin dalle origini sui modelli privatistici. Tutto ciò non

poteva non riflettersi sui soggetti assistibili, segnatamente sotto

l'aspetto e i limiti dei relativi flussi economici di sopperimento, con

una oggettività variegata di prestazioni e divarii soggettivi di

contribuzione, riscontrandosi - sul piano reale - categorie

all'avanguardia ed altre alla retroguardia nei benefici: visione

frammentaria del contingente che sotto l'angolazione politico-sociale

aveva per obiettivo, con parziali rimborsi di spesa, il sopperimento

economico nelle malattie.

Orbene, il mutamento indubbiamente radicale del sistema pone, al

centro di esso, come è noto, non già la mera eliminazione del male,

bensì - in positivo - il bene della salute, ricompreso ex art. 32

Cost. tra le posizioni soggettive direttamente garantite. Tuttavia, il

legislatore non poteva non tener conto, nell'esistente da rifondare,

della quanto meno opportuna gradualità sinallagmatica, conclamata

appunto nell'art. 53, lett. f, della legge n. 833, tra prestazioni (da

unificare) e contribuzioni (da adeguare). Senza di che sarebbero

giocoforza occorse quelle brusche sollecitazioni devianti, già per il

passato verificatesi nei trascorsi tentativi di accorpata

ristrutturazione, sintomaticamente avvertite dalla giurisprudenza.

Della necessità di procedere negli adeguamenti, a colmare ed espungere

i trascorsi e ancor sussistenti divarii, con sufficiente approccio di

largo margine graduale, è già traccia concreta e ragionata nel parere

reso dal CNEL sin dal 1965 (n. 77/42), là dove si manifestò l'avviso

che la matrice dell'unificazione contributiva, in tutta l'area della

sicurezza sociale, era obiettivo sì, ma di "lungo periodo". Ed ancora

siffatta gradualità è un dato di orientamento positivo, prefissato

nella legge 27 luglio 1967 n. 685 (programma economico nazionale per il

quinquennio 1966/70), che dà atto della complessità, anche in termini

temporali, della riorganizzazione, da disporsi perciò secondo

gradualità onde potersi realizzare quel moderno sistema di assistenza

sanitaria, atto a concorrere alla continuità dei processi produttivi

di impiego sociale; ciò riconoscendosi, tuttavia, inattuabile nel

breve periodo, stante la frammentarietà e l'occasionalità delle

origini (paragrafi 31, 44, 89).

La messe di quanto offerto consente, perciò, di confermare come le

strutturazioni di cui si disserta non possano essere tacciate tout

court di una tale irrazionalità da impingere sicuramente nella

violazione dell'art. 3 Cost. Né mette conto, per le motivazioni

fornite, di intrattenersi ulteriormente su presunte violazioni degli

artt. 32, 35, 38 Cost., i cui contenuti rilevano, nelle motivazioni dei

remittenti, per corroborare i sospetti di incoerenza appuntati

sull'art. 3. D'altra parte, proprio il bene della salute - garantito ex

art. 32 - non esclude altri limiti, ma anzi ritrova per la sua

realizzazione in concreto altrettanta garanzia protetta, oggettivizzata

nel buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze nn. 109 e

212 del 1983). In altri termini, andava e va riconosciuta

all'organizzazione del servizio sanitario, anche sotto il profilo

dell'art. 97, che si assume all'incontro violato, quella prudente

gradualità di cui si è recato ampio cenno.

Per contro non sempre le istituzioni interessate (espressione delle

relative categorie) sembra abbiano inteso recare il proprio costruttivo

contributo alla esigenza di normalizzazione, essendo stato opposto a

volte un rifiuto alle convenzioni con l'INPS, atte ad agevolare,

nell'intento normativo di cui è premessa l'art. 76 della legge n. 833,

le migliori modalità di riscossione contributiva (cfr. circ. INPS 13

novembre 1981, n. 418) con la conferente, derivata conoscenza, per i

fini contributivi globali, dei flussi d'entrata nella loro certezza di

insieme.

4.6 - Tutto ciò non sta a significare, peraltro, che la

gradualità medesima, assunta in apice come transitoria nel sistema,

anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della

accennata bipolarità di gestione, debba protrarsi indefinitivamente.

Il processo di adeguamento che, a seguito della ordinanza

istruttoria di questa Corte n. 45/1985, risulta avviato (nota della

Presidenza del Consiglio dei ministri n. 44/377/1534, versata in atti)

postula ovviamente la più sperimentata concretezza, a monte, di dati

certi nei flussi di spesa per il finanziamento del servizio sanitario,

dal che derivare il correlato fattore di incidenza della contribuzione,

sui costi del sistema ed il corrispondente giusto carico sui soggetti

chiamati a partecipare.

Gli elementi obiettivi predetti condizionano, infatti, le premesse

di metodo e le connotazioni analitiche della programmazione e degli

inerenti piani sanitari, in un rapporto tra prestazioni e

partecipazione contributiva che sia e permanga di configurazione

solidaristica. Tale si pone, infatti, la caratteristica prima del

servizio sanitario nazionale i cui contenuti emergenti sono racchiusi

nelle enunciazioni dell'art. 1 della legge n. 833, secondo cui il

servizio è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture e

delle attività destinate alla "formazione, al mantenimento ed al

recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza

distinzione di condizioni individuali o sociali".

A tal proposito, gli elementi offerti in istruttoria appaiono,

peraltro, sin qui ancora lacunosi, pur se deve riconoscersi,

indubbiamente, la "non facile acquisizione" dei dati come espresso dal

Ministero del Tesoro (nota n. 117967, anch'essa in atti di causa).

Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico

contributivo, tanto più sembra in certo modo pressante la

determinazione, a livello di attualità corrente, dei menzionati

rapporti adeguativi tra prestazioni e contribuzione quanto più, nel

tempo, si allontana, perdendo così incisiva finalità, il fabbisogno

"storico" iniziale di spesa fissato con la legge n. 833 (art. 52, pur

adeguato da successiva normazione: art. 12, legge 23 ottobre 1985, n.

595) senza che però siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni

ivi programmate fornito - in sinallagma - certezza adeguata dei mezzi

economici necessari al finanziamento del sistema.

Il riordino contributivo conseguente si palesa, d'altro canto,

opportuno non soltanto quale fine nei confronti di tutti i soggetti

interessati, bensì anche quale premessa alle scelte legislative circa

gli schemi definitivi cui ancorare il servizio sanitario: se basarlo,

cioè, ancora su di una sorta di assicurazione obbligatoria

generalizzata, ovvero avvicinarlo a modelli di fiscalizzazione (l'uno e

l'altro criterio, in pratica attuazione, si riscontrano adottati in

Paesi del nord-Europa).

5. - Quel che rimane certo, comunque, è l'assenza di specifica

connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina; nel sistema

contributivo sin qui enunciato non si rinvengono né i presupposti di

indistinta imposizione ed ancor meno, stante l'obbligatorietà della

partecipazione del singolo, di tassazione specifica per un richiesto

servizio. A ciò confermare, sul piano delle premesse valgono altresì

tutte le considerazioni più sopra esposte e per le quali sui modelli

impositivi attuali permangono le connotazioni assicurative d'origine.

Conclusivamente, la cosiddetta "fiscalizzazione degli oneri" va

riguardata - allo stato attuale della normazione - sol quale

aspirazione tendenziale di fondo. Sicché, per quel che qui, in

definitiva, interessa, non sono fondati neppure i sospetti di taluni

giudici a quibus circa una assunta confliggenza di tutto il sistema con

l'art. 53 Cost., sotto il profilo cioè di violazione dei proporzionali

criteri di garanzia nell'imposizione tributaria.

6. - Possono ora esaminarsi, secondo l'ordine dianzi descritto

(supra 3.1), le prospettazioni di quella parte dei giudici a quibus

che, in ambito più specifico, hanno enucleato dal complesso della

normazione in esame questioni specifiche.

Talune ordinanze, dal supposto della connotazione non legislativa

del d.P.R. n. 538/1980 - ipotesi che la Corte ha in tali stessi sensi

condiviso (supra n. 3.3) - fanno derivare l'illegittimità dell'art. 57

legge n. 833: questo articolo col consentire le procedure di

contribuzione mediante provvedimento dell'Esecutivo (quale il d.P.R. n.

538 si rivela) avrebbe violato la riserva di legge ex art. 23 Cost., a

garanzia delle prestazioni imposte.

Ma anche tale questione non è fondata.

Premesso trattarsi di riserva relativa di legge, è giurisprudenza

costante di questa Corte che nessuna violazione, a tal titolo, possa

riscontrarsi in norme che, nel fornire la necessaria regolamentazione

alla successiva complementare determinazione dell'Esecutivo, valgono

per i loro enunciati ad escludere che la discrezionalità

dell'autorità amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio.

Orbene, dalla lettera stessa del richiamato art. 57 si evince la

correlazione graduata, per espresso richiamo al precedente art. 53,

lett. f, dei congegni di adeguamento contributivo con la unificazione

delle prestazioni, con riferimento a "modalità e tempi" della

partecipazione "in funzione della soppressione delle strutture

mutualistiche". Di tale gradualità si è bastevolmente più sopra dato

contezza. È qui, perciò, sufficiente, nei limiti della questione

ulteriormente proposta, riconsiderare, confermandolo, che il sistema

rimane ancorato, per la sua corretta interpretazione, pur nell'impianto

in fieri di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore, alla

disciplina precedente. Più significativamente, poi, la procedura

dettata dalla legge inserisce nel procedimento, per i fini della

successiva deliberazione del Governo, le concertate proposte, a tal

riguardo, dei ministri tecnici competenti (lavoro, tesoro, sanità),

manifestazione questa di esercizio di un potere diverso da quello del

Consiglio dei ministri, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di

natura tecnica e che della deliberazione consiliare vengono così a

circoscrivere e a limitare l'ambito.

7.1 - Talune ordinanze sospettano di illegittimità, ancora, ex

art. 3 Cost., l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito

con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, là dove si

impone ai liberi professionisti la contribuzione ancorché essi, quali

lavoratori dipendenti o titolari di pensione, siano già incisi da

altra contribuzione allo specifico titolo.

Ulteriore disparità, per tali soggetti, risulterebbe dai

meccanismi pensionistici, poiché nelle rispettive normative

ricorrerebbe (o meno) l'obbligo del contributo di malattia. E con ciò

resterebbe violato anche l'art. 53 Cost.

La questione non è fondata.

Non soccorre, intanto, il riferimento all'art. 53, non occorrendo

qui ripetere (supra n. 5) il carattere della partecipazione

contributiva.

Ma neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza

trattandosi di prelievi riferiti ad attività assolutamente diverse e

perciò non omogenee ancorché contemporanee (sentenza n. 133 del

1984). Tra l'altro, siffatte attività differenti sono oggetto di una

molteplicità di garanzie di tutela, tanto da consentire nel contesto

più largo della sicurezza sociale (di cui il fine della salute è

parte rispetto al tutto) benefici previdenziali di quiescenza all'uno e

all'altro titolo di pregressa attività del soggetto, con modelli di

pensioni cumulabili e differenziate ai fini dei relativi oneri.

7.2 - L'art. 14 del d.l. n. 463/1983 è ancora oggetto di censura

nella parte in cui si interpreta la precedente disposizione (art. 3,

primo comma, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. nella

legge n. 33/1980) concernente i contributi di coloro (sempre liberi

professionisti) "obbligati in base alle leggi tuttora Vigenti

all'iscrizione ad un istituto mutualistico", nel senso che obbligati

(alla contribuzione) "sono i soggetti iscritti negli appositi albi o

elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile".

La censura muove su di un duplice ordine di prospettate violazioni:

- dell'art. 3, poiché vengono assoggettati alla disciplina

partecipativa solo le categorie di professionisti regolamentate

mediante la prevista iscrizione in albi ovvero elenchi. E ancora,

poiché la norma così come congegnata retroagisce solo per i soggetti

incisi iscritti negli albi o elenchi, rispetto ad altre categorie;

- degli artt. 101, secondo comma, e 104, poiché essendosi

adoperato (e solo in apparenza) lo strumento d'interpretazione

autentica viene ad essere compromessa e limitata l'ordinaria potestà

d'interpretazione del giudice, ai fini d'applicazione della legge.

Ma anche tale questione non è fondata.

Non lo è, intanto, sotto il profilo dell'art. 3.

Non è certo arbitraria la ricerca e la individuazione sicura dei

soggetti da colpire di contribuzione nell'ambito onnicomprensivo del

sistema che chiaramente regolamenta, con la tenuta di albi ed elenchi,

le consolidate e tradizionali libere attività professionali; per

contro altre e diverse categorie di professioni, emergenti nel contesto

sociale, non sono state ancora ritenute suscettibili, per i loro

aspetti e contenuti, tuttora in divenire, di una organica

configurazione (restando, peraltro, comunque, assoggettate alla

contribuzione ad altro titolo). D'altronde, la lamentata

differenziazione nel tempo non costituisce di per sé disparità

rilevabile, poiché anche l'arco temporale può integrare sufficiente

elemento differenziatore nelle situazioni considerate (sentenza n.

38/1984).

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 101 Cost.

(l'art. 104 costituisce, nella prospettazione, mero corollario) è il

caso qui di ribadire che nell'ordinamento positivo il principio della

irretroattività della legge non assurge, in assoluto, a precetto

costituzionale.

Di guisa che non rileva che il legislatore abbia disposto, o

disponga, l'operatività della norma anche per il passato non con

specifica disposizione, bensì col ricorso allo strumento della

interpretazione autentica: la legge interpretativa non sta così a

rappresentare, per ciò stesso, interferenza nella sfera del potere

giudiziario (sentenze n, 118/1957; n. 36/1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538;

dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26

settembre 1981 n. 537); dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte:

del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983

n. 638); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; dell'art. 10

della legge 22 dicembre 1984 n. 887, sollevata in relazione agli artt.

3, 23, 53, 97 Cost. dal Pretore di Roma con ordinanza n. 312/1985;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte: del d.l.

12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638)

sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale di La Spezia

(ord. n. 383/1984) ed in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. dal Pretore

di Modena (ordd. n. 1370/1984 e n. 74/1985) e dal Pretore di Roma

(ord. n. 813/1984);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, sollevata, in

relazione agli artt. 3, 23, 32, 38, 53, 76, 97 Cost., dai Pretori di

Ferrara (ord. n. 152/1984); Forlì (ordd. da 458 a 461/1984); Sondrio

(ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902 e 1154 del 1984; 27, 46,

190, 191 del 1985); Imperia (ord. n. 1120/1984); Padova (ord. n.

13/1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Modena (ordd. n. 445 e 446/1985)

nonché dal Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/1984);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3 del d.l. 30

dicembre 1979 n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980 n. 33); 12,

sesto comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26

settembre 1981 n. 537); 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile

1982 n. 181; 4, quarto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.463 (conv.

nella legge 11 novembre 1983 n.638); 33 della legge 27 dicembre 1983 n.

730, sollevata, in relazione agli artt. 3, 32, 35, 38, 53, 97 Cost.,

dai Pretori di Piacenza (ord. n. 751/1983); Biella (ord. n. 846/1983);

Cosenza (ord. n. 1071/1983); Busto Arsizio (ord. n. 1073/1983); Pisa

(ordd. dal n. 34 al 42, dal n. 64 al 67 e nn. 792, 793, del 1984);

Ferrara (ord. n. 152/1984); Vicenza (ord. n. 194/1984); Roma (ordd. nn.

195 e 402 del 1984 e n. 53/1985); Pistoia (ord. n. 250/1984);

Alessandria (ord. n. 265/1984); Milano (ordd. nn. 317, 394, 911, 977,

1081 del 1984 e 200 del 1985); Forlì (ordd. dal n. 458 al n.

461/1984); Sondrio (ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902,

1154/1984, 27, 44, 45, 46, 189, 190, 191 del 1985); Acqui Terme (ord.

n. 959/1984); Bari (ord. n. 986/1984); Sanremo (ord. n. 1000/1984);.

Crema (ord. n. 1142/1984); Padova (ord. n. 13/1985); Modena (ordd. nn.

73, 445, 446 del 1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Santa Maria Capua

Vetere (ord. n. 340/1985); nonché dai Tribunali di Pinerolo (ord. n.

1326/1984); Firenze (ord. n. 1348/1984); Torino (ordd. nn. 118, 119,

254 del 1985); Piacenza (n. 290/1985);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sollevata in

relazione all'art. 23 Cost. dai Pretori di Brescia (ordd. nn. 44, 45

del 1985); Milano (ordd. nn. 394, 977 e 1081 del 1984) e Crema (ord. n.

1142/1984);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. nella legge 11

novembre 1983 n.638) sollevata in relazione agli artt. 3, 53, 101, 104

Cost. dai Pretori di Roma (ordd. nn. 195, 244, 402 del 1984 e 53/1985);

Pisa (ordd. nn. 34 - 42,64 - 67, 792 e 793 del 1984); La Spezia (ordd.

nn. 236 e 462 del 1984); Pistoia (ord. n. 250/1984); Bari (ordd. nn.

986, 1243 del 1984 e 124/1985); Sanremo (ord. n. 1000/1984); Modena

(ordd. nn. 1047/1984, 73, 445, 446 del 1985); Imperia (ord. n.

1120/1984); Parma (ord. n. 13/1985); Brescia (ordd. nn. 27, 46, 189,

190 e 191 del 1985); nonché dai Tribunali di Torino (ordd. nn. 118,

254 del 1985) e di Piacenza (ord. n. 290/1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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