Art. 57 — Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', ed anche in conformita' a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma, dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalita' medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata non fondata con precedenti sentenze, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76, L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in L. 29 febbraio 1980 n.33), 12, D.L. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in L. 26 settembre 1981 n. 537), 14, L. 26 aprile 1982 n. 181, 14 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), 33, L. 27 dicembre 1983 n. 730, 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 L. 28 febbraio 1981 n. 41, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 36, 53, 101 Cost. - per quanto concerne i contributi obbligatori di malattia. - cfr. S.nn. 167/1986, 431/1987.

    Art. 11 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 55/1987

    Questione infondata
    20 febbraio 1987

    Sono manifestamente infondate le proposte questioni, identiche (nei riferimenti, motivi ed argomenti) a quelle gia` dichiarate non fondate con sentenza. (Questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 57 e 63 L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in L. 29 febbraio 1980 n. 33, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 L. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638, 33 L. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost.). - S.n. 167/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/1986

    Questione infondata
    19 dicembre 1986

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto le ordinanze che le sollevano sono prive di alcun riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ovvero si limitano a rinviare ai contenuti di altri provvedimenti, onde risultano, in ogni caso, carenti di motivazione (od autonoma motivazione) sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale) e della successiva normativa, susseguitasi nel tempo, relativa alla contribuzione di malattia e riguardante i liberi professionisti: artt. 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730.

    Art. 57 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art57 · fonte del testo

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