Codice civile

Art. 2229 c.c. — Esercizio delle professioni intellettuali

[1]La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

[2]L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

[3]Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2229 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7128/2026

    25 marzo 2026

    La presentazione da parte di un consulente di una domanda per ottenere un finanziamento bancario, senza lo svolgimento di attività volte a mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente, non rientra di per sé nell'attività di intermediazione finanziaria - implicando quest'ultima un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti, in maniera professionale e continuativa - e non richiede né autorizzazioni specifiche né l'iscrizione agli albi regolamentati.

    Art. 2229 c.c. · Art. 128-sexies Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 128-septies Testo unico in materia bancaria e creditizia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il capo II del titolo III contiene la disciplina particolare del contratto d'opera intellettuale posto in essere nell'esercizio di una professione. Si tratta di un rapporto direttamente e profondamente influenzato dall'ordinamento sindacale e corporativo delle professioni. Questo ordinamento non poteva certo formare oggetto di disciplina nel codice civile, in relazione ai criteri generali adottati (art. 2061); ma d'altra parte non poteva essere ignorato. Anche in questa materia il codice pone pertanto solo alcuni principi generali, mentre per il resto rinvia alla legislazione speciale. Così, in conformità del principio già adottato nella disciplina generale dell'impresa (art. 2084), il codice stabilisce che la sola legge possa subordinare l'esercizio di una professione intellettuale all'iscrizione in albi o elenchi (art. 2229, primo comma); così, richiamati i particolari poteri disciplinari, spettanti alle associazioni professionali, il codice riconosce al singolo il diritto al ricorso in via giurisdizionale contro i provvedimenti delle associazioni, che direttamente incidono sull'esercizio della professione (art. 2229, secondo e terzo comma); così, in caso di difetto di iscrizione, il codice dichiara illecita la prestazione effettuata (art. 2231), in omaggio al principio che già trova corrispondente applicazione nell'art. 2126 in tema di rapporto di lavoro; così nel fissare i criteri per la disciplina del compenso, il codice stabilisce che questo in ogni caso deve adeguarsi al decoro della professione, e conferma, con una più appropriata formulazione, il divieto del patto di «quota lite» sancito dall'art. 1458 del codice civile del 1865 (art. 2233, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 916

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2229 · fonte del testo

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