A decorrere dal 1 gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 e' maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti. A decorrere dal 1 gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali e' elevata dal 2 ai 3 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' elevata dal 2 al 3 per cento. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per il primo trimestre 1982, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato al 31 maggio 1982. Ferme rimanendo le aliquote aggiuntive di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, e' elevata all'uno per cento, restando invariate le aliquote contributive superiori. Nulla e' innovato circa la misura del contributo di malattia a carico del datore di lavoro.

Testo vigente dal 26 aprile 1982

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-26;181~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari