Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 98

della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promossi con le ordinanze emesse il 12

febbraio 1976 dal Pretore di Venezia, il 6 marzo 1976 dal Pretore di

Livorno, il 14 giugno 1976 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, il

6 novembre 1976 dal Pretore di Ferrara, il 19 luglio 1977 dal Tribunale

di Sondrio e il 30 aprile 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di

Rovigo (due ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 316, 451 e 664

del registro ordinanze 1976, ai nn. 48 e 565 del registro ordinanze

1977 ed ai nn. 461 e 462 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 158, 218 e 340 del 1976, n. 94

del 1977, n. 53 del 1978 e n. 297 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La polizia giudiziaria di Venezia, con rapporto in data 29

dicembre 1975, segnalava al Pretore di Mestre, ai sensi dell'art. 98

della legge 22 dicembre 1975, n. 685, Bellan Roberto quale persona

dedita all'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Il Pretore, non ritenendo sussistenti le condizioni richieste

dall'art. 80 della legge n. 685 per la dichiarazione di non doversi

procedere, trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di

Venezia.

Di contrario avviso si manifestava, però, quest'ultimo che inviava

il procedimento al Pretore di Venezia, competente per territorio,

chiedendo che venisse sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975 per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione muove dalla

constatazione della assoluta atipicità della procedura contemplata

dall'art. 98 legge n. 685 del 1975, il quale prescrive che il pretore,

informato dalla polizia giudiziaria di uno dei fatti previsti dall'art.

80 (detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o

psicotrope), assunte le necessarie informazioni è incaricato un perito

al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità

previste da questa disposizione e al fine di acquisirne il parere circa

il trattamento sanitario e assistenziale più appropriato, all'esito

dell'indagine, ove sia risultata l'esistenza di una delle cause di non

punibilità , dichiari di non doversi procedere; in caso contrario,

deve invece trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica

competente.

Il presupposto della atipicità procedimentale denunciata deriva,

peraltro, secondo il Pubblico Ministero, da un dato di natura

sostanziale, essendo le "condizioni di non punibilità "previste

dall'art. 80 vere e proprie cause di giustificazione; al pretore

sarebbe così assegnato il potere di decidere, "in anticipo e

separatamente dagli altri elementi soggettivi ed oggettivi della

fattispecie" in ordine all'esistenza di tali cause di esclusione della

antigiuridicità: ne deriverebbe processualmente una conseguenza ancor

più atipica, essendo un tale accertamento demandato ad un giudice

incompetente, ratione materiae, a conoscere del reato nella sua

integrità.

La dedotta deviazione dall'ortodossia processuale comune induce

così l'organo inquirente a prospettarsi, problematicamente, il tema

della natura giuridica del procedimento di cui all'art. 98.

Due sono le possibili alternative che, anche alla stregua delle

discussioni parlamentari, nel corso delle quali l'argomento fu

ampiamente dibattuto, possono proporsi: l'una che configura tale

procedura come un'inchiesta penale amministrativa, destinata a

chiudersi, se ricognitiva dell'insussistenza del reato, con un decreto

di impromuovibilità dell'azionepenale ex art. 74 c.p.p.; l'altra che

la qualifica come una vera e propria istruttoria penale. il cui atto

conclusivo è una sentenza di proscioglimento.

Tuttavia, secondo il Pubblico Ministero, numerosi elementi

suffragano la seconda delle alternative.

Dal punto di vista letterale, anzitutto, non sembra indifferente

che l'art. 98 qualifichi il provvedimento del pretore come

dichiarazione di non doversi procedere: è questa la formula tipica:

nel sistema del nostro diritto processuale penale, alla stregua degli

artt. 378, 395 e (con riferimento specifico al provvedimento pretorile)

398, comma terzo, c.p.p., con la quale vengono designate le decisioni

di proscioglimento istruttorio. Non vi è alcun motivo ragionevole che

conduca ad autorizzare la conclusione che l'espressione sia stata

adottata in senso volutamente atecnico: la linea di discriminazione

sostanziale tra il caso previsto nell'art. 74 c.p.p. e quello in cui

deve essere pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento viene,

infatti, individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più

accreditate nella circostanza che nel primo caso sussiste una

situazione di evidenza immediata della infondatezza della notizia di

reato che invece manca nel secondo. Già il fatto che il pretore debba

pronunciarsi circa l'assenza di una causa di non punibilità appare,

quindi, realtà assolutamente incompatibile con quella evidenza in

ordine alla insussistenza del reato che costituisce la condizione per

l'emanazione del decreto di archiviazione (laddove, invece, un tale

accertamento è compreso tra quelli propri della sentenza di

proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce reato"

o "per altra ragione").

Ma, a parte tale ultimo profilo, una seconda decisiva

argomentazione fa ritenere che il procedimento disciplinato dall'art.

98 legge n. 685 del 1975 abbia natura giurisdizionale e che il

provvedimento che lo conclude debba qualificarsi come vera e propria

sentenza: il giudice, infatti, non decide allo stato degli atti ma

sulla base di una "complicata" perizia tossicologica e medico

psicologica; conseguentemente, anche nei casi in cui risulti evidente

l'applicabilità dell'art. 80, una immediata pronuncia resta

processualmente preclusa (del tutto irrazionalmente) per l'espresso

dettato dell'art. 98.

Se tali premesse sono esatte, prosegue l'organo inquirente, ne

discende "l'incontestabile, inammissibile irrazionalità dell'intero

sistema".

Poiché, infatti, il nostro diritto processuale non prevede alcun

caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che non sia

preceduto dalla "accusa di un reato", il detentore o acquirente di

sostanze stupefacenti o psicotrope acquista necessariamente la qualità

di imputato: tuttavia, costituendo i fatti di cui all'art. 80, in

relazione ai quali è disposta l'indagine istruttoria, non reati, ma

vere e proprie cause di esclusione degli illeciti di cui agli artt. 71

e 72, ne consegue l'impossibilità giuridica, derivante dalla tipologia

procedimentale considerata, di muovere al detentore od acquirente una

accusa diversa da quella prevista dalle norme incriminatrici ora

considerate. Ma le fattispecie configurate negli artt. 71 e 72,

prevedendo in ogni caso una pena superiore nel massimo a tre anni di

reclusione, sfuggono alla competenza per materia del pretore, il quale

dovrebbe allora promuovere l'azione penale, procedere (paradossalmente)

per reati esulanti dalla sua competenza e compiere atti istruttori

insanabilmente affetti da nullità (artt. 33 e 34 c.p.p.), che

coinvolgerebbe anche la decisione (art. 189 c.p.p.), nonostante questa

non possa qualificarsi viziata in quanto la legge prevede la competenza

del pretore.

Ma allora, se si instaura un procedimento penale, prosegue il

Pubblico Ministero, all'acquirente o detentore non potrebbe non essere

riconosciuto il diritto di provvedere alla propria difesa di fiducia e,

comunque, dovrebbe essergli assicurata una difesa di ufficio, peraltro,

dopo la notificazione della comunicazione giudiziaria; inoltre, poiché

il proscioglimento ai sensi dell'art. 80 non può essere pronunciato

che con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ciò

sarebbe da solo sufficiente ad imporre l'obbligo di interrogare il

soggetto interessato in quanto soltanto in caso di proscioglimento con

formula "piena" (fatto non sussiste o non fu commesso dall'imputato) è

possibile pervenire ad una decisione senza il previo interrogatorio

dell'inquisito sui fatti oggetto della imputazione (si cita la sentenza

n. 151 del 1967 della Corte costituzionale), che dovrebbe comunque

essere preceduto dalla emissione di un mandato (nei casi di gran lunga

più frequenti di cui allo art. 71) addirittura di cattura.

La irrazionalità del sistema adottato, prosegue il Pubblico

Ministero, diviene poi ancora più evidente ove si consideri che il

legislatore mostra, nella sostanza, di non volersi discostare dagli

schemi tradizionali in tema di competenza. Nel caso di mancato

accertamento della sussistenza delle cause di non punibilità di cui

all'art. 80 è, infatti, previsto che il pretore trasmetta gli atti al

procuratore della Repubblica: se si vuole riconoscere un minimo di

conseguenzialità allo schema di procedimento in esame, deve

ammettersi che la legge ha utilizzato la collaudata ossatura del

processo penale per costruire una inverosimile procedura di verifica di

alcune delle ipotesi di insussistenza del reato, la cui cognizione è

stata affidata al pretore probabilmente solo allo scopo di accentrare

in tale organo il maggior numero possibile di informazioni, da

utilizzare poi anche ad altri fini (artt. 99 ss. legge n. 685 del

1975), senza però, preoccuparsi di coordinare la procedura con i

principi fondamentali del processo penale.

Proprio nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza della

causa di giustificazione di cui all'art. 80 emerge l'irrazionalità

del meccanismo predisposto dall'art. 98: in tal caso il pretore deve

trasmettere gli atti al pubblico ministero che provvede nei modi usuali

all'inizio dell'azione penale, con il risultato che gli atti compiuti

ex art. 98 o sono nulli per incompetenza per materia, o sono validi

malgrado tale incompetenza.

In entrambi i casi, tuttavia, prosegue l'organo inquirente, la

disciplina si rivela irrazionale giacché il sistema istituzionalizza

l'inevitabile annullamento di attività processuali, ovvero rende

l'interessato destinatario di un accertamento probatorio ormai

consolidato, malgrado esso sia stato compiuto da un giudice

incompetente, "in una prospettiva che, per essere stata caratterizzata

da un'ipotesi di non punibilità indicata dalla stessa polizia

giudiziaria, non può essere stata la più idonea ad attivare il suo

interesse alla difesa". Tra le alternative ora indicate, ritenute

entrambe irrazionali, il Procuratore della Repubblica di Venezia

propende, comunque, per la prima, e ciò sia perché la legge sembra

inequivocabilmente orientata nel senso che il pubblico ministero debba

promuovere ex novo l'azione penale, sia perché ricade in regole

processuali inderogabili l'obbligo di applicare la sanzione della

nullità con riferimento a tutti gli atti compiuti dall'autorità

incompetente.

Anche dal punto di vista sostanziale, la disciplina in questione si

rivela inaccettabile giacché è stabilito l'obbligo di sottoporre a

procedimento penale l'acquirente o detentore di droga per consumo

personale (secondo la legge, non un criminale ma un malato) anche nei

casi in cui la situazione prospettata dalla polizia giudiziaria, le

informazioni assunte e le esperienze del magistrato istruttore

avrebbero consentito una immediata definizione della notitia criminis

senza un procedimento vero e proprio e senza la necessità di una

sentenza; prova ne sia che - deduce il Pubblico Ministero - "secondo

quanto emerge dalle scarse notizie di cui si dispone", la stessa prassi

giudiziaria sembra orientarsi per la restrizione (se non per la

esclusione) dei poteri del pretore, anche perché difficilmente la

polizia giudiziaria è in grado di stabilire se ci si trovi di fronte

ad uno dei fatti di cui all'art. 80: molto spesso potrà , quindi,

avvenire che il rapporto venga trasmesso tanto al pretore che al

pubblico ministero, con la possibilità di duplicazione di

procedimenti.

Il Procuratore della Repubblica si dà poi anche carico di

ipotizzare gli effetti di una eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'attuale disciplina.

Ed a tal riguardo si rileva che nessun vuoto normativo verrebbe

creato, posto che i principi generali del processo penale

soccorrerebbero adeguatamente: al pretore verrebbe, infatti, sostituito

il procuratore della Repubblica, quale autorità destinataria della

segnalazione prevista dall'art. 98, ed anche quale organo delegato

all'accertamento del reato di cui agli artt. 71 e 72 e,

correlativamente, delle cause di esclusione dell'antigiuridicità di

cui all'art. 80.

Le considerazioni che precedono sono state proposte dal Pubblico

Ministero sul presupposto che il procedimento ex art.98 abbia la natura

di una vera istruttoria penale e, quindi, sia esercizio di attività

giurisdizionale. Il discorso, tuttavia, sarebbe identico nel caso in

cui all'indicata procedura si assegni il valore di un'inchiesta

preliminare giudiziario - amministrativa e si conferisca, perciò, alla

decisione il carattere di provvedimento di archiviazione (art. 74

c.p.p.): la irrazionalità del sistema risiede, infatti, proprio nella

attribuzione al pretore della competenza nel procedimento in esame,

mediante il quale si tratta comunque di provvedere in merito a reati

esulanti dalla cognizione pretorile, riconoscendosi, peraltro,

istituzionalmente, per l'eventuale sviluppo del procedimento, la

competenza del tribunale.

D'altra parte, la legge (attuale testo degli artt. 78 e 304 c.p.p.)

riconosce alla procedura preliminare i caratteri di un procedimento

giurisdizionale, rivelandosi decisiva, al riguardo, la considerazione

che, comunque, essa mira all'accertamento sostanziale di un grave

delitto in quanto la relativa ipotesi è posta in ineliminabile

alternativa logica con l'accertamento di una delle cause di non

punibilità al cui riconoscimento è, almeno formalmente, rivolta

l'attività di indagine.

L'ultima alternativa prospettata dall'organo inquirente è quella

che qualifica la procedura prevista dall'art. 98 come procedimento

amministrativo: all'esito di essa i provvedimenti adottati non

assumerebbero così, al di fuori ed all'esterno della procedura stessa,

alcun valore formale, mentre gli atti assunti dal pretore, una volta

che sia stata riconosciuta l'insussistenza della causa di non

punibilità, ed il procedimento sia stato trasmesso al procuratore

della Repubblica per il promuovimento dell'azione penale, sarebbero

del tutto irrilevanti. L'unico elemento che possa suffragare una tale

tesi è costituito - secondo il Pubblico Ministero - dal tenore

letterale della norma impugnata che, nell'uso di espressioni generiche

("assunte sommarie informazioni", "incarica un perito avente specifica

competenza"), sembra porsi fuori misura rispetto al tecnicismo

terminologico sempre osservato dal codice di rito anche in tema di

attività istruttoria e di nomina di periti. L'argomento a contrario si

rivela, tuttavia, assolutamente fragile ed inconsistente, ove si

rammenti che il pretore è chiamato a svolgere una funzione

istituzionalmente volta a stabilire la sussistenza o meno di un reato o

(il che è lo stesso) la esistenza o meno di una causa di

giustificazione: all'esito delle indagini dovrà, quindi, adottare una

pronuncia di tipo formale che si sostanzia in una dichiarazione di non

doversi procedere (evidentemente in sede penale) e, in caso di

esclusione della prospettata causa di non punibilità, dovrà

riferirne al procuratore della Repubblica per quanto di competenza

(evidentemente sempre in sede penale). E che la funzione esercitata sia

- si ribadisce - di carattere giurisdizionale risulta puntualmente dal

fatto che la competenza è stata attribuita al pretore: non si trova,

infatti, alcuna plausibile spiegazione del perché, in caso contrario,

la procedura non sia stata affidata all'autorità amministrativa, non

potendo l'attuale assetto trovare giustificazione che nell'esigenza di

assicurare al detentore o acquirente le garanzie della indipendenza e

della imparzialità dell'organo pubblico cui è conferito il compito

di trattazione dell'affare.

Il Pretore di Venezia, così investito della cognizione dei fatti,

"atteso che le argomentazioni sviluppate... dal Procuratore della

Repubblica, rivolte a dimostrare l'insanabile irrazionalità dell'art.

98, ... essendo condivise in toto... devono intendersi richiamate

integralmente dalla allegata requisitoria", ha, con ordinanza 12

febbraio 1976, sollevato la predetta questione di legittimità

costituzionale.

Il provvedimento, con allegata la "requisitoria" del Pubblico

Ministero, è stato ritualmente notificato e comunicato e poi

pubblicato (con le richieste del Procuratore della Repubblica di

Venezia) nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 1976.

Avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato. il quale ha chiesto, in via preliminare, che la questione

sia dichiarata inammissibile e, nel merito, non fondata.

Numerose le eccezioni di inammissibilità dedotte dall'Avvocatura.

Si osserva in primo luogo che il procedimento di cui all'art. 98 legge

n. 685 del 1975 non risulta essere stato seguito nel caso di specie:

dalla ordinanza di rimessione emerge che, in realtà, gli ufficiali di

polizia giudiziaria riferirono al Pretore di Mestre uno dei fatti

previsti dall'art. 80, ma quest'ultimo, anziché procedere agli

accertamenti prescritti dall'art. 98, ritenne di trasmettere gli atti,

il che avrebbe potuto fare solo una volta riconosciuta l'insussistenza

della causa di non punibilità, al Procuratore della Repubblica di

Venezia, che, a sua volta, avendo, invece, accertato la presenza della

causa di non punibilità, ha trasmesso il procedimento al Pretore di

Venezia (competente per territorio) chiedendogli di sollevare questione

di costituzionalità del predetto art. 98: questione che è stata

sollevata dal giudice a quo, senza che venisse precisato quale altra

pronuncia egli intendesse emettere che gli fosse imposta o, viceversa,

impedita dalla norma che andava ad impugnare.

Il giudice a quo non ha poi provveduto nella ordinanza di rinvio ad

effettuare alcuna valutazione in ordine alla rilevanza della questione

sollevata per la definizione del giudizio pendente avanti al Pretore:

questo rilievo, osserva l'Avvocatura, non ha carattere esclusivamente

formale, giacché le questioni relative alla validità ed efficacia,

nel futuro procedimento da svolgersi davanti al tribunale, degli

accertamenti compiuti, nonché della pronuncia da emettersi dal

pretore a norma dell'impugnato art. 98, sono questioni che assumeranno

rilevanza solo se e in quanto un tribunale sarà chiamato a pronunciare

sentenza sulla imputazione di un reato - previsto dall'art. 71 legge n.

685 del 1975.

Il pretore, allora, è chiamato, dall'impugnato art. 98,

esclusivamente ad accertare se sussistano o meno le condizioni di non

punibilità previste dall'art. 80 ed eventualmente a disporre gli

urgenti provvedimenti sanitari ed assistenziali: tutto ciò egli può

fare senza preoccuparsi della sorte che avranno i suoi atti in un

futuro, eventuale, processo penale.

Altro motivo di inammissibilità viene individuato nel fatto che il

giudice a quo ha prospettato numerose, pretese, "irrazionalità "della

normativa impugnata che, peraltro, si risolvo noin deroghe alla

generale disciplina del processo penale: non ha precisato, invece,

quali precetti della Costituzione e quali diritti da questa garantiti

siano stati lesi da tali "irrazionalità".

Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, se anche la considerazione che il

procedimento regolato dall'art. 98 è indubbiamente sui generis può

giustificare il richiamo al principio di eguaglianza, deve rilevarsi

che tale procedura è stata voluta dal legislatore per il suo carattere

di immediatezza e per la possibilità del pretore di adottare con

rapidità le decisioni urgenti in materia sanitaria e assistenziale -

che ritenga necessarie. Si tratta di uno strumento creato per la

realizzazione di un indirizzo fondamentale della legge: "distinguere

nettamente fra trafficante e consumatore, soprattutto per quel che

riguardale norme penali" assicurando al tossicomane, considerato "un

soggetto disadattato per responsabilità che possono farsi risalire a

certe caratteristiche negative di frustrazione e alienazione, tipiche

dell'odierna società", un trattamento che non sia indiscriminatamente

repressivo, ma rieducativo e curativo. La specialità del procedimento

sarebbe, perciò, giustificata dalla particolarità dei fini perseguiti

dal legislatore; essa, comunque, assicurerebbe al destinatario dei

provvedimenti pretorili un trattamento non deteriore ma, se mai, più

favorevole di quello assicurato, in genere, all'imputato di delitti

comuni.

Infine, deduce l'Avvocatura, la questione sollevata dal Pretore di

Venezia appare inammissibile anche per un'ulteriore ragione che, se

può far dubitare della legittimazione del pretore a proporre

l'incidente di costituzionalità, ne dimostra anche la infondatezza.

La prospettiva da cui muove il giudice a quo sarebbe, infatti,

viziata in radice, presupponendo che il procedimento e il provvedimento

previsti nell'art. 98 abbiano natura giurisdizionale e comportino

esclusivamente alcune deroghe alla disciplina generale del processo

penale. Tale tesi è, invece, assolutamente discutibile proprio alla

stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale che, a

proposito del decreto pretorile di archiviazione di cui all'art. 74

c.p.p., ebbe ad affermare che tale provvedimento, "a differenza della

sentenza, ha per presupposto la mancanza di un processo, non dà luogo

a preclusioni e non limita la possibilità di procedere in qualunque

momento, pure se non siano insorte nuove prove".

Quanto è stato osservato a proposito del decreto pretorile di

archiviazione può ritenersi, a fortiori, per il provvedimento previsto

nel terzo comma dell'art. 98, con cui il pretore accerta l'esistenza

dei presupposti perché possa instaurarsi la procedura di cui agli

artt. 99 ss., alla quale il pretore medesimo è chiamato a partecipare

in sede di adozione dei provvedimenti di urgenza.

Può allora ritenersi, conclude l'Avvocatura, che il provvedimento

pretorile previsto nel terzo comma dell'art. 98 non sia altro che un

atto preliminare di questo procedimento, voluto dal legislatore

"soprattutto a garanzia dei diritti di libertà e a tutela della

personalità di colui che, non affidandosi volontariamente ad un

sanitario od ai centri medici, debba essere ricoverato".

Al provvedimento del Pretore di Venezia (ed alla allegata

"requisitoria" del Pubblico Ministero) fa espresso riferimento

l'ordinanza emessa il 19 luglio 1977 dal Tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Bossi Giuseppe ed altri: viene

contestata, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 98, anche dell'art. 80

legge n. 685 del 1975.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto preliminarmente che la questione venga dichiarata

inammissibile.

Deduce l'Avvocatura che i fatti previsti dall'art. 80 sono stati,

nella specie, accertati non già da ufficiali od agenti di polizia

giudiziaria (come richiede l'art. 98), ma dal tribunale nel corso di

un procedimento penale: la norma da applicare non è, quindi, quella

impugnata bensì l'art. 96, quinto comma, il quale prescrive che il

giudice deve dichiarare non doversi procedere e trasmettere copia del

provvedimento al centro medico e di assistenza sociale del luogo di

residenza dell'imputato prosciolto. È, allora, evidente che il

procedimento pendente avanti al giudice a quo doveva (e deve) essere

definito con il proscioglimento degli imputati nei confronti dei quali

si ritenesse applicabile l'art. 80, senza la necessità di verificare

la legittimità costituzionale dell'art. 98. L'inammissibilità deve

essere poi estesa alla impugnativa dell'art. 80, non avendo il giudice

a quo indicato i motivi per i quali dubita della legittimità

costituzionale di tale disposizione: né vale, a tale riguardo, il

richiamo all'ordinanza del Pretore di Venezia perché con tale

provvedimento è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98, non anche dell'art. 80. Per il resto,

l'Avvocatura si riporta alle deduzioni sopra esposte tanto in ordine

alla inammissibilità (non si precisa in qual senso e nei confronti di

chi la norma denunciata operi alcuna ingiustificata disparità di

trattamento) che alla non fondatezza (il procedimento e il

provvedimento in questione hanno natura ed effetti chiaramente diversi

dal procedimento penale e dalla sentenza che lo definisce) della

questione proposta.

2. - Il Pretore di Ferrara, con ordinanza in data 6 novembre 1976,

emessa nel corso del procedimento ex art. 98 legge n. 685 del 1975, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione

in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Anche questo giudice muove dalla qualificazione delle funzioni

pretorili esplicate ai sensi della norma impugnata come

giurisdizionali giacché esse - a suo avviso - si traducono in una

forma di risoluzione di un conflitto tra diritti soggettivi mediante la

tutela del diritto di libertà del cittadino cui si addebiti l'acquisto

o la detenzione di sostanze stupefacenti opsicotrope. Ove poi si

escludesse la natura giurisdizionale ditale funzione, ogni possibilità

di alternativa dovrebbe essere ricondotta al momento amministrativo; ma

nel concetto di amministrazione non trovano spazio i diritti soggettivi

e, comunque, non è della funzione amministrativa il compito di

risolvere conflitti tra diritti.

Né la procedura disciplinata nell'art. 98 legge n. 685 del 1975

può essere ricondotta nell'ambito della giurisdizione volontaria; e

ciò in quanto quest'ultima solo nominalmente può essere riferita al

momento giurisdizionale, trattandosi, in effetti, di una funzione

ibrida che partecipa tanto della giurisdizione che della

amministrazione (si prescinde, infatti secondo il Pretore - dalla

violazione di un diritto soggettivo e dal conflitto tra i diritti

contrastanti, è sconosciuto il contradittorio e la procedura non è

sollecitata dall'intervento di una parte). Tale carattere resta al di

fuori della struttura e della dinamica del processo di cui all'art.

98 al quale ben si attaglia il concetto di giurisdizione penale, che

viene definita come "la potestà di risolvere con decisione motivata il

conflitto tra diritto punitivo statale e il diritto di libertà

dell'imputato in conformità della norma penale": in particolare si

ribadisce - trattasi di "giurisdizione penale istruttoria",

predisposta, quindi, all'acquisizione di tutto il materiale probatorio

"utile e necessario alla formulazione del giudizio "che è destinato,

inevitabilmente, a sfociare o nell'esercizio dell'azione penale ovvero

nella rinuncia esplicita alla potestà punitiva da parte dello Stato.

Orbene, nell'uno e nell'altro caso "si presume, comunque, l'esistenza

di un fatto reato": anche nell'ipotesi di cui all'art. 80 poiché la

sussistenza accertata di una causa di non punibilità "non solo non

esclude l'esistenza di un reato ma anzi necessariamente la presuppone".

Secondo il vigente diritto positivo, infatti, l'acquisto o la

detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope non è mai un fatto

penalmente indifferente, ma è, al contrario, sempre un fatto illecito

(salvo il caso di cure medicalmente accertato), che diviene non

punibile solo se la detenzione o l'acquisto avvenga allo scopo di farne

uso personale terapeutico (purché la quantità delle sostanze non

ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione

alle particolari condizioni del soggetto) ovvero allo scopo di farne

uso personale non terapeutico (purché si tratti di modiche quantità

): d'altra parte, rileva il giudice a quo, la legge n. 685 del 1975 si

è limitata a depenalizzare soltanto l'uso e non anche la detenzione

delle sostanze stupefacenti.

Se è vero, perciò, che l'attività del pretore appare predisposta

all'accertamento del reato, ne discende, conseguentemente, la

violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., giacché l'istruttoria

pretorile (e massimamente la perizia) non rispetta le garanzie

difensive e, pertanto, non assicura l'esercizio effettivo e concreto

del diritto di difesa.

Non può, infatti, sfuggire la rilevanza che l'attività svolta dal

pretore esplica sul diritto di libertà del cittadino, sia nel caso

che l'istruttoria sfoci nella dichiarazione d'improcedibilità , sia

nell'ipotesi di trasmissione degli atti al pubblico ministero.

È evidente come non sia affatto indifferente per l'interessato

(che, ad esempio, contesti la natura di una sostanza, ovvero il grado

di tossicità della stessa) il poter tempestivamente intervenire nel

procedimento, onde evitare la dichiarazione di improcedibilità che fa

automaticamente operare gli strumenti predisposti dagli artt. 99 e 100,

ed ottenere, invece, un provvedimento di archiviazione; così come non

è affatto trascurabile per il soggetto il potere o meno disporre di

un'adeguata e tempestiva difesa tecnica all'atto del compimento delle

indagini peritali in ordine alle sue condizioni fisiopsichiche, alle

quali deve essere ragguagliata la quantità di sostanze stupefacenti

destinate all'uso, o in ordine alla modica quantità di tali sostanze.

Ma non minore rilevanza avrà tutta l'istruttoria pretorile (e, in

particolare, la perizia) nel caso in cui il pretore (anziché

dichiarare di non doversi procedere) trasmetta gli atti, ai sensi

dell'art. 80, ultimo comma, al pubblico ministero: quest'ultimo,

infatti, utilizzerà in modo determinante i risultati conseguiti in

quella sede; anzi, su tali elementi processuali poggerà la sua

eventuale richiesta di rinvio a giudizio; così come sugli stessi

elementi, e salva l'ipotesi di una nuova perizia nel dibattimento,

fonderà la propria decisione il tribunale in sede di giudizio.

D'altra parte, conclude il giudice a quo, non sembra che un simile

sacrificio del diritto di difesa (che rende inoperanti le garanzie di

cui agli artt. 304 ss. c.p.p., cui l'art. 98, che disciplina un

procedimento avente peculiari e proprie caratteristiche, non fa alcun

rinvio) possa trovare una qualche plausibile giustificazione, dal

momento che non sono individuabili diritti, costituzionalmente

protetti, poziori rispetto al diritto di cui all'art. 24, secondo

comma, Cost., ai quali accordare, nel conflitto, preminente tutela.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1977.

Avanti a questa Corte è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di intervento si insiste sul carattere peculiare del

procedimento di cui all'art. 98 (che va interpretato nel contesto

dell'intera legge n. 685 del 1975 e, in particolare, degli artt. da 99

a 101), a mezzo del quale il pretore è chiamato ad accertare

l'esistenza di alcune delle cause di non punibilità indicate nell'art.

80, nonché, in caso positivo, dei presupposti perché possa

instaurarsi il procedimento previsto dagli artt. 99 ss., cui il pretore

partecipa anche in sede d'adozione dei provvedimenti d'urgenza.

Dopo aver riprodotto le notazioni concernenti la non fondatezza

delle questioni sub 1, l'Avvocatura osserva che si può discutere in

ordine alla natura del procedimento in questione; è, comunque, da

escludere che risulti violato il diritto di difesa, garantito dalle

norme del codice di procedura civile, richiamate dall'art. 101 della

legge n. 685 del 1975, che assicura anche agli interessati il diritto

di farsi assistere da difensori e da consulenti tecnici. Se lo stesso

richiamo non è contenuto nell'art. 98, ciò si giustifica perché

l'accertamento ivi previsto prelude esclusivamente ad una pronuncia di

non doversi procedere, quindi favorevole all'interessato; ché se,

invece, il pretore non ritenga sussistere i presupposti di una simile

pronuncia, non potrà adottare alcun provvedimento, dovendosi limitare

a trasmettere gli atti al competente procuratore della Repubblica.

3. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Rovigo, con ordinanze

in data 30 aprile 1981 (in numero di due), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975

per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

L'intervento pretorile, rileva anzitutto il giudice a quo, è

istituto che mal si colloca nel sistema del nostro diritto processuale

penale: l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero

(obbligatorio ai sensi dell'art. 112 Cost.), infatti, si riduce alla

facoltà di proporre appello avverso la sentenza del pretore,

trasferendo così a quest'ultimo ogni potere di iniziativa:

l'instaurazione della sommaria istruzione da parte del procuratore

della Repubblica resta, quindi, in concreto condizionata alla

trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 98, ultimo comma.

Di qui la violazione del principio del giudice naturale, giacché i

reati per cui il pretore procede sono tutti riservati, a norma

dell'art. 30 c.p.p., alla cognizione del tribunale, mancando una vera e

propria precostituzione legislativa del giudice nei sensi indicati

dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Ricorda al riguardo il giudice a quo che la Corte costituzionale,

allorché, con la sentenza n. 88 del 1962, ebbe ad affrontare il tema

della competenza prorogata (artt. 30 e 31 c.p.p.), affermò che il

concetto di giudice precostituito per legge è da intendere soltanto

nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente

ed esclusivamente dalla legge; il principio, in altri termini, non può

ritenersi osservato, allorché, nella stessa materia, sussista una

cognizione alternativa fra più giudici, preveduta, sì, dalla legge,

ma risolubile a posteriori con un provvedimento singolo, in relazione

ad un determinato procedimento: se il principio fissato nell'art. 25 è

quello della precostituzione, cio è della previa certezza del

giudice, "una tale certezza non può certo dirsi realizzata allorché,

sia pure per legge, è preveduta un'alternativa". Orbene, nell'ipotesi

prevista nell'art. 98 è contemplata appunto un'alternativa del genere,

nulla rilevando che la competenza del pretore sia limitata

all'accertamento della sussistenza o meno della causa di non

punibilità, giacché solo apparentemente la cognizione del merito è

riservata al tribunale: la decisione del pretore ai sensi degli ultimi

due commi dell'art. 98 implica una "valutazione del fatto reato nella

sua interezza, valutazione che, una volta trasmessi gli atti al

pubblico ministero per il mancato proscioglimento dell'imputato e

tratto quest'ultimo al giudizio, dovrà essere ripetuta (nel medesimo

grado) dal tribunale".

La violazione della indicata disposizione costituzionale deve

essere egualmente ritenuta nel caso in cui, seguendosi l'indirizzo

della Corte di cassazione, si voglia ritenere che il provvedimento

pretorile abbia natura di decreto di archiviazione e non di sentenza di

proscioglimento.

Anche in tale prospettiva, infatti, deve individuarsi una

cognizione alternativa, incompatibile egualmente con l'art. 25, primo

comma, ancorché la stessa riguardi non la fase del giudizio, né

quella della istruzione, ma il momento del promuovimento dell'azione

penale.

Anzi, tale situazione, conclude il giudice a quo, appare ancor più

gravemente viziata di incostituzionalità ove si consideri che essa

concerne non già una possibile diversa valutazione del medesimo fatto

reato da parte di giudici diversi, ma, addirittura, una possibile

distinta considerazione del fatto oggetto del rapporto giudiziario al

fine di stabilire se debba promuoversi o meno l'azione penale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 1981.

Nel giudizio avanti a questa Corte è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Osserva l'Avvocatura che il principio della precostituzione del

giudice non è in alcun modo violato, giacché l'art. 98 non è stato

emanato in vista di alcun particolare procedimento, ma è applicabile

ogni volta che si realizzi l'ipotesi in esso prevista: la norma,

infatti, contiene la precisa attribuzione al pretore di una competenza

esclusiva, sì che non resta alcuno spazio per la scelta alternativa,

da compiersi, a fattispecie già realizzata, per l'emanazione del

provvedimento di cui al penultimo comma della norma impugnata. E, se

è vero che la competenza attribuita al pretore da tale disposizione

non esclude quella del tribunale a giudicare del reato previsto

dall'art. 72, è altresì indubitabile che si tratta di competenze

diverse, non alternative: non vi è, quindi, la possibilità che tra di

esse venga ad operarsi una scelta a posteriori con provvedimento

singolo, in relazione ad un determinato procedimento.

Ove poi si ritenga che la norma impugnata abbia introdotto una

deroga alle competenze attribuite al procuratore della Repubblica ed

al giudice istruttore, rispettivamente, dagli artt. 74 e 378 c.p.p.,

nessun precetto costituzionale ne risulta violato, vertendosi in tema

di competenze attribuite da leggi ordinarie, non costituzionalmente

garantite, che, perciò, ben possono essere derogate con disposizioni

di pari forza normativa. Nemmeno sussiste (la censura, peraltro, emerge

solo nella motivazione, mentre è del tutto omessa nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione) violazione dell'art. 112 della

Costituzione. L'Avvocatura rileva, infatti, che, mentre, da un lato,

l'art. 98 attribuisce al pretore un potere che deve essere esercitato,

dall'altro, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione

penale si traduce anche nell'obbligo di impugnare i provvedimenti che

appaiono illegittimi.

4. - Il Pretore di Livorno, con ordinanza 6 marzo 1976, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 98,

secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 685 del 1975, nella

parte in cui attribuisce al pretore e non al tribunale peri minorenni

la competenza ad emettere i provvedimenti previsti da tale

disposizione.

Premette il giudice a quo che dall'esame dei lavori preparatori

della legge n. 685 del 1975 emerge univocamente che il pretore, nel

compiere le indagini previste dall'art. 98, secondo comma, deve

applicare tutte le misure dettate dal codice di procedura penale a

garanzia del diritto di difesa dell'imputato (il quale, pertanto, può

farsi assistere da un difensore di fiducia e nominare un consulente

tecnico); risulta, altresì, che il provvedimento emesso ai sensi del

penultimo comma dell'art. 98 non può essere qualificato decreto di

archiviazione, ma, atteso il lessico adottato dalla norma, deve

considerarsi una vera e propria sentenza istruttoria di

proscioglimento.

La disciplina in parola si rivela allora contrastante con l'art. 3

della Costituzione alla luce della decisione della Corte

costituzionale n. 198 del 1972, che ha ritenuto illegittimo l'art. 9,

secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui,

in caso di connessione di reati, consente la deroga alla competenza del

tribunale per i minorenni anche nell'ipotesi in cui minori o maggiori

degli anni diciotto non siano coimputati nello stesso reato. Secondo

la Corte, infatti, quando il reato commesso dal minore sia diverso e

distinto da quello compiuto dal maggiore, la norma realizza una

disparità di trattamento rispetto all'ipotesi, sostanzialmente eguale,

in cui un minore commetta un reato da solo. Appare, allora, parimenti

contrastante con l'art. 3 lo spostamento di competenza dal tribunale

per i minorenni al pretore per un fatto, allo stato, configurabile

quale delitto di illecita detenzione distupefacenti ex art. 71 della

legge n. 685 del 1975, punito con pene eccedenti la cognizione del

pretore, non sussistendo, nella specie, alcuna necessità di

simultaneus processus.

La disposizione impugnata contrasterebbe anche con l'articolo 25

della Costituzione in quanto verrebbe sottratta al giudizio del

tribunale per i minorenni, composto da persone qualificate e

specializzate, l'indagine sulla condotta del minore che abbia fatto uso

di sostanze stupefacenti o psicotrope; tantopiù che la stessa norma

(al secondo comma) richiede obbligatoriamente un accertamento tecnico

che investe la "personalità fisiopsichica del detentore, accertamento

che solo il tribunale per i minorenni è in grado di poter

convenientemente effettuare".

Non è poi superfluo sottolineare, conclude il giudice a quo, che,

attribuendo la competenza al pretore per i fatti previsti dall'art. 80,

può sorgere l'inconveniente del contemporaneo inizio di due

procedimenti (d'innanzi al pretore e al tribunale per i minorenni) per

lo stesso fatto, con possibilità di decisioni contrastanti.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 1976.

Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Premette l'Avvocatura che il richiamo, contenuto nell'ordinanza di

rinvio, alla sentenza della Corte n. 198 del 1972 non è conferente

per denunciare la illegittimità della norma impugnata in relazione

all'art. 3 Cost.; in quella occasione, infatti, la Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. n. 1404 del 1934,

perché tale norma, secondo la prevalente interpretazione

giurisprudenziale, consentiva la deroga alla competenza del tribunale

per i minorenni in favore del giudice ordinario anche nell'ipotesi in

cui maggiori e minori degli anni diciotto fossero imputati di reati

diversi ma connessi; la Corte affermò l'incompatibilità di tale norma

col principio di eguaglianza perché l'ipotesi in cui il reato commesso

dal minore sia diverso e distinto da quello compiuto dal maggiore di

età è sostanzialmente eguale a quella in cui il minore commetta da

solo il reato.

La norma ora impugnata, invece, non opera alcuna differenziazione

di disciplina sostanziale e processuale tra minori, abbiano o non

abbiano commesso un reato da soli o con altri coimputati maggiori; in

ogni caso e per tutti resta egualmente applicabile l'impugnato art. 98.

Nessuna vulnerazione del principio della precostituzione del

giudice è poi ipotizzabile: la norma denunciata, infatti, non è stata

emanata in vista di alcun particolare procedimento, ma è applicabile

ogni volta che si realizzi l'ipotesi astrattamente prevista dalla

disposizione stessa. E pertanto, anche ove si ritenga che il

procedimento e il provvedimento disciplinati dall'art. 98 abbiano

natura giurisdizionale, è certo che il pretore, nell'esercizio delle

funzioni previste dall'articolo stesso, è giudice precostituito per

legge, così come lo è il tribunale per i minorenni.

È, comunque, da escludersi, prosegue l'Avvocatura, che con la

norma impugnata sia stata operata una sottrazione di poteri

giurisdizionali al tribunale. Può, al contrario, dubitarsi della

natura giurisdizionale del procedimento pretorile alla stregua di

quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del

1975 nei riguardi del decreto di archiviazione: si affermò in tale

occasione che questo provvedimento "a differenza della sentenza, ha

per presupposto la mancanza di un processo, non dà luogo a preclusioni

e non limita la possibilità di procedere, in qualunque momento, pure

se non siano insorte nuove prove".

Tali argomentazioni sembrano ancor più rilevanti per il

provvedimento previsto dal terzo comma dell'art. 98 con il quale il

pretore accerta l'esistenza dei presupposti perché possa instaurarsi

il procedimento contemplato nell'art. 99 legge n. 685 del 1975, al

quale il pretore medesimo è chiamato a partecipare in sede di

provvedimento di urgenza.

Può allora ritenersi, conclude l'Avvocatura, che il provvedimento

di cui all'art. 98, terzo comma, sia atto preliminare di questo

procedimento, voluto dal legislatore "soprattutto a garanzia dei

diritti di libertà e a tutela della personalità di colui che, non

affiancandosi volontariamente ad un sanitario od ai centri medici,

debba essere ricoverato. Della giurisdizionalità del procedimento

così regolato si può, ovviamente, discutere: è certo, tuttavia, che

esso non si sostituisce al processo penale, né impedisce il suo

svolgimento avanti al giudice competente e, quindi, nel caso di

imputati minorenni, avanti al giudice indicato dal r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404".

Una analoga questione ha sollevato anche il Tribunale per i

minorenni di Bologna che ha contestato, sempre in riferimento al

procedimento riguardante minori, la legittimità costituzionale

dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975 in relazione agli artt. 3 e

24 della Costituzione.

Sostanzialmente identiche a quelle proposte dal Pretore di Livorno

le censure riferite all'art. 3 della Costituzione. Quanto alla dedotta

violazione del diritto di difesa il giudice a quo si limita ad

affermare che l'assoggettamento dei minori alla competenza del pretore

e la corrispondente esclusione di qualsiasi garanzia per gli

interessati contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 1976.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,

riportandosi ai suoi precedenti atti d'intervento, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con le sette ordinanze in epigrafe sono

strettamente connesse; i relativi giudizi vengono, pertanto, riuniti

per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Oggetto di censura da parte di tutti i giudici a quibus è

l'art. 98 legge 22 dicembre 1975, n. 685, denunciato talora nella sua

globalità, talora in parti più o meno ampie, con riferimento a

diversi parametri costituzionali (artt. 3, 24, secondo comma, e 25,

primo comma, Cost.), chiamati in causa sia singolarmente sia

congiuntamente. Una delle ordinanze - quella emessa dal Tribunale di

Sondrio - indica nel dispositivo, accanto all'art. 98, l'art. 80 della

stessa legge n. 685 del 1975, e ciò non già con l'intento di

coinvolgere anch'esso nell'eventuale declaratoria di illegittimità,

bensì soltanto perché si tratta della disposizione, di per sé al di

fuori delle presenti doglianze, alla quale l'art. 98, come risulta fin

dalla sua rubrica, fa espressamente richiamo quale fonte di previsione

delle situazioni sostanziali che legittimano gli interventi pretorili

contemplati dall'art. 98.

3. - Prima di passare all'esame del merito, occorre soffermarsi

sulle eccezioni sollevate in punto di rilevanza dall'Avvocatura dello

Stato nei giudizi di legittimità rispettivamente promossi dal Pretore

di Venezia e dal Tribunale di Sondrio. Tali eccezioni vanno accolte. In

entrambi i casi, ci si trova di fronte a motivazioni per relationem

nelle quali manca un'adeguata ricostruzione delle rispettive situazioni

di specie: le ordinanze non sono, quindi, idonee a dare esatto conto

degli effettivi termini di operatività delle norme impugnate.

L'insufficienza di motivazione che ne consegue circa la rilevanza

della questione prospettata emerge con particolare chiarezza per ciò

che riguarda l'ordinanza del Tribunale di Sondrio: nella parte

narrativa, infatti, nulla si specifica né con riguardo alle

imputazioni indubbiamente già contestate né, più in generale, con

riguardo ai precedenti sviluppi processuali preistruttori ed

istruttori, di modo che resta apodittica l'affermazione "dovrebbero

trovare applicazione le più favorevoli disposizioni di cui agli artt.

80 e 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685" (tanto più in presenza

di una disposizione come quella contenuta nell'art. 96, quinto comma,

della stessa legge), senza che tale vuoto venga colmato dalle

argomentazioni in diritto, ridotte come esse sono ad un semplice rinvio

a quanto "assai bene rilevato dal Pretore di Venezia con l'ordinanza 12

febbraio 1976 e dal Procuratore della Repubblica della stessa città

con la requisitoria richiamata con la menzionata ordinanza".

Analoga insufficienza di motivazione è riscontrabile nei confronti

dell'altra ordinanza, anche se la premessa in fatto vi appare più

consistente: il prosieguo della motivazione dimostra, però,

chiaramente come la questione di legittimità sia stata sollevata a

prescindere dalle concrete circostanze del caso di specie, in

accoglimento della richiesta appositamente formulata dal Procuratore

della Repubblica in occasione della trasmissione degli atti per

competenza, tanto è vero che il Pretore richiama integralmente le

argomentazioni della relativa requisitoria, che anzi allega. Ma, in

tal modo, a parte il fatto che la stessa requisitoria è priva di

qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, limitandosi ad

enunciare i motivi peri quali il Procuratore della Repubblica ravvisa,

in astratto e quindi in assoluto, il contrasto dell'art. 98 legge 22

dicembre 1975, n. 685, con l'art. 3 della Costituzione (v., per un

precedente similare, la sentenza n. 29 del 1982 di questa Corte), resta

insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, per cui la stessa autorità giurisdizionale che

sollevi - su istanza di una delle parti o del pubblico ministero -

questione di legittimità costituzionale deve riferire, mediante

l'ordinanza di rimessione, i termini ed i motivi della questione

medesima. Si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità.

Nelle altre cinque ordinanze la rilevanza della questione

rispettivamente dedotta risulta, invece, motivata in modo adeguato. La

Corte può, quindi, passare all'esame del relativo merito.

4. - Tutte le ordinanze muovono dal presupposto che l'art. 98 legge

22 dicembre 1975, n. 685, abbia dato vita ad un particolare tipo di

giurisdizione penale del pretore, limitata ad accertare se, in caso di

acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope allo scopo

di farne uso personale, sussista eventualmente una delle "condizioni" o

"cause di non punibilità" previste dai primi due commi dell'art. 80

(acquisto o comunque detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

allo scopo di farne uso personale terapeutico, purché in quantità non

eccedente in modo apprezzabile la necessità della cura; acquisto o

comunque detenzione di modiche quantità per farne uso personale;

pregressa detenzione di sostanze di cui si sia fatto uso esclusivamente

personale).

A riprova di tale interpretazione si adduce l'alternativa davanti

alla quale si verrebbe a trovare il pretore una volta esperite le

indagini compiute ai sensi dell'art. 98, secondo comma: accertamento

della sussistenza di una delle suddette cause di non punibilità, nel

qual caso il pretore "dichiara di non doversi procedere" (art. 98,

terzo comma), emanando secondo alcuni sentenza istruttoria di

proscioglimento ai sensi dell'art. 398, terzo comma, c.p.p. e secondo

altri decreto di non doversi promuovere l'azione penale ai sensi

dell'art. 74, quarto comma, c.p.p.; oppure, nel caso contrario,

trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente

(art. 98, quarto comma), unico organo legittimato ad avviare i

meccanismi processuali preordinati a qualsiasi altro epilogo in termini

di proscioglimento o di condanna, essendosi in presenza di reati

demandati alla competenza del tribunale, ordinario o per i minorenni, a

seconda che la persona indicata nel rapporto sia maggiore o minore

degli anni diciotto.

Il fatto che le questioni sollevate dai giudici a quibus si

differenzino tra loro per l'ambito più o meno vasto di normativa

ordinaria dedotta (l'art. 98 nella sua interezza oppure il solo secondo

comma oppure le parti dell'art. 98 relative ai minori degli anni

diciotto) o per la varietà dei parametri costituzionali invocati (art.

25; art. 24, secondo comma; artt. 3 e 25; artt. 3 e 24 Cost.) si spiega

con le particolari modalità delle fattispecie concrete o con la

diversità delle prospettive costituzionali adottate, ma non cancella

il comune punto di partenza in sede d'interpretazione della normativa

ordinaria. Ed invero:

A) Le due ordinanze emanate con identica motivazione dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Rovigo denunciano l'illegittimità

costituzionale dell'art. 98 per contrasto con l'art. 25 Cost. (più

particolarmente, con il suo primo comma), in quanto questa sia pur

limitata competenza penale conferita al pretore si troverebbe a

concorrere con quella normalmente demandata al tribunale, dando così

luogo ad un'alternativa fra due giudici in ordine al medesimo fatto

inizialmente ipotizzabile come criminoso. risolubile soltanto a

posteriori, in sede procedimentale, a seconda che la polizia

giudiziaria (art. 98, primo comma) faccia o no rapporto al pretore.

Tale alternativa, per giunta, finirebbe con il tradursi in un'anomala

sovrapposizione di interventi sia qualora, non essendo stata ravvisata

dal pretore la sussistenza di alcuna fra le cause di non punibilità ex

art. 80 della legge n. 685 del 1975 e, quindi, essendo stati trasmessi

gli atti al procuratore della Repubblica, la presenza di una di tali

cause venga, invece, riconosciuta dal giudice istruttore o dal

tribunale (non va dimenticato che l'art. 96, quinto comma, parla di

"giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non

doversi procedere nei casi indicati dall'art. 80"), sia qualora,

essendo stata emessa dal pretore dichiarazione di non doversi

procedere, il procuratore della Repubblica ne dissenta al punto di

provocare un nuovo esame della situazione. A quest'ultimo proposito,

il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo non manca di

accennare, sia pur soltanto in motivazione, all'art. 112 della

Costituzione (obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da

parte del pubblico ministero), e ciò perché, riconoscendo, come quel

Giudice istruttore riconosce, natura di sentenza istruttoria alla

declaratoria di non punibilità da parte del pretore, il procuratore

della Repubblica vedrebbe trasformato l'obbligo di procedere nella

facoltà di proporre appello al giudice istruttore, privato a sua volta

della competenza - per lui tipica quando si tratti di reati demandati

alla cognizione del tribunale - ad intervenire come organo istruttorio

di primo grado. Ancor più grave sarebbe lo stravolgimento delle

competenze, se alla declaratoria di non punibilità da parte del

pretore si riconoscesse natura di decreto di archiviazione ai sensi

dell'art. 74, quarto comma, c.p.p.: il pubblico ministero dissenziente,

potendo soltanto richiedere al pretore di riaprire egli stesso le

indagini, si vedrebbe costretto a sollecitare un nuovo intervento

pretorile, nonostante il suo dissenso, un dissenso che implica il

convincimento di trovarsi al cospetto di una situazione rientrante

nella competenza del tribunale.

B) Anche l'ordinanza del Pretore di Livorno, emanata nei confronti

di un minore degli anni diciotto, denuncia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975, escluso il

solo primo comma, partendo dalla premessa che, nel compiere le indagini

ivi considerate, "il pretore deve applicare tutte le norme dettate dal

codice di procedura penale", ivi compresa, a maggior garanzia

dell'imputato, quella che, per i casi di non punibilità, richiede la

pronuncia di una sentenza istruttoria di proscioglimento con relativa

formula di specie. Ma se di processo e di sentenza penali si tratta -

osserva il giudice a quo - la normativa dell'art. 98 "deve ritenersi

sospetta di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 25 della

Costituzione": lo spostamento della competenza dal tribunale minorile

al pretore per un fatto potenzialmente configurabile come delitto di

illecita detenzione di stupefacenti da parte di minorenni, e soltanto

di minorenni, determinerebbe, da un lato, un'ingiustificata disparità

di trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi in cui le indagini,

avendo ad oggetto un fatto ipotizzabile come reato a carico di uno o

più minorenni, senza alcuna compartecipazione di maggiorenni, si

intendono demandate alla competenza del solo tribunale per i minorenni

(v. la sentenza n.198 del 1971 di questa Corte), e, dall'altro,

un'indebita sottrazione del minore al giudizio, qualificato e

specializzato, del tribunale minorile, specie in ordine

all'accertamento tecnico sulla personalità fisiopsichica del

detentore, "accertamento che può essere convenientemente affrontato,

per i minori, solo dal Tribunale predetto".

C) Dalla propensione a riconoscere natura giurisdizionale penale

all'intervento pretorile contemplato dall'art. 98 della legge n. 685

del 1975 e natura di vera e propria pronuncia di proscioglimento alla

conseguente declaratoria di non doversi procedere in presenza di uno

dei casi di non punibilità previsti dall'art. 80, l'ordinanza del

Tribunale per i minorenni di Bologna deduce, anzitutto, analogamente

all'ordinanza del Pretore di Livorno, l'esistenza di un contrasto

dell'intero art. 98 con l'art. 3 della Costituzione: rispetto alla

regola secondo cui "sono di competenza del tribunale per i minorenni

tutti i procedimenti penali per i reati commessi dai minori

infradiciottenni con la sola eccezione del minorenne coimputato dello

stesso reato con un maggiorenne", il sistema adottato dall'art. 98

opererebbe "una gravissima discriminazione di trattamento fra soggetti

in situazioni sostanzialmente identiche, sottraendo, senza ragionevoli

motivazioni, alcuni di essi al giudice precostituito per tutti in via

generale". In secondo luogo, e sempre senza giustificazione,

trattandosi di un processo penale, l'art. 98 escluderebbe "qualsiasi

garanzia per gli interessati, urtando, così, anche contro l'art. 24

Cost.".

D) Quest'ultimo profilo di legittimità costituzionale viene

ripreso e ben più ampiamente motivato, con riferimento anche ai

maggiori degli anni diciotto, dall'ordinanza del Pretore di Ferrara,

non meno delle precedenti ancorata alla tesi che ravvisa nelle

attività regolate dall'art. 98 della legge n. 685 del 1975

l'esercizio di una giurisdizione penale: infatti, vi si dice, "il

procedimento in esame è destinato a sfociare inevitabilmente o

nell'esercizio dell'azione penale ovvero nella rinuncia esplicita della

potestà punitiva dello Stato", presumendosi nel secondo, come nel

primo caso, "l'esistenza di un fatto reato", dato che "la sussistenza

accertata di una causa di non punibilità, non solo non esclude

l'esistenza di un reato, ma anzi necessariamente la presuppone".

Proprio l'incidenza che, per tale ordine di ragioni, "l'attività

svolta dal Pretore ha sul diritto di libertà del cittadino, sia nel

caso che l'istruttoria sfoci in una declaratoria di improcedibilità,

sia nel caso di trasmissione degli atti al pubblico ministero" (mentre

la prima eventualità "fa automaticamente scattare il meccanismo di cui

agli artt. 99 e 100", nella seconda il pubblico ministero "utilizzerà

in modo determinante i risultati conseguiti nell'istruttoria

pretorile"), starebbe a dimostrare come l'art. 98, con il non prevedere

"che l'istruttoria pretorile e massimamente la perizia debbano essere

espletate nel rispetto delle garanzie difensive", violi l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

5. - Si rende, in primo luogo, necessario verificare se la portata

dell'art. 98 legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come ricostruita

nelle ordinanze di rimessione, corrisponda effettivamente alle

intenzioni del legislatore, quali si sono tradotte nella normativa che

ha profondamente innovato la disciplina concernente l'uso illegittimo

di sostanze stupefacenti.

Se è pur vero che l'interpretazione accolta dai giudici a quibus

trova altri riscontri nella prassi giudiziaria (senza che, tuttavia, si

possa parlare al riguardo di diritto consolidato, stante le notevoli

divergenze di opinioni e di indirizzi tuttora in atto) ed innegabili

punti di riferimento in taluni momenti, anche significativi, dei

complessi, tormentati, lavori preparatoria livello parlamentare (non

mancano, tuttavia, i momenti, altrettanto significativi, chiaramente

orientati in diversa, contrastante, direzione), va rilevato che non

minori argomenti, di ordine letterale, sistematico e storico, militano

a favore delle altre possibili interpretazioni, tutte concordi nel

negare natura giurisdizionale penale all'intervento del pretore in sede

di applicazione dell'art. 98, salvo, poi, a distinguersi tra loro per

la varietà delle argomentazioni addotte e per la diversità degli

approdi conclusivi (c'è chi vi ravvisa un procedimento amministrativo,

chi un provvedimento d'urgenza, chi un procedimento di volontaria

giurisdizione).

Anche a voler prescindere dalla tesi che, nettamente

contrapponendosi alla configurazione dei "casi di non punibilità della

illecita detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale" alla

stregua di altrettante cause di non punibilità o di giustificazione o

di esclusione della pena, tenderebbe a ravvisare nelle previsioni

dell'art. 80 legge n. 685 del 1975 un limite alla configurabilità

della fattispecie penale tipica costituita dall'illecita detenzione di

sostanze stupefacenti di cui agli artt. 71 e 72 della medesima legge,

così da considerare come penalmente irrilevanti i fatti di cui

all'art. 80 (invero, il dibattito sulla natura giuridica delle ipotesi

di non punibilità introdotte da tale articolo non è meno intenso del

dibattito sulla natura degli interventi previsti dall'art. 98), e,

quindi, anche a tutto concedere alle premesse di ordine sostanziale

date per ferme dall'interpretazione dei giudici a quibus, si deve

sottolineare, prima di ogni altra considerazione sull'attendibilità

delle impostazioni contrarie ad una ricostruzione dell'art. 98 in

termini di giurisdizione penale, come quest'ultima ricostruzione poggi

soprattutto su un elemento letterale sicuramente ambiguo.

Si tratta del passaggio argomentativo che pretenderebbe di

ritrovare nel dettato del terzo comma dell'art. 98 ("Il pretore,

accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità,

dichiara di non doversi procedere"), dettato assolutamente generico

quanto alla forma del provvedimento ivi previsto, il richiamo ad un

tipo di provvedimento comunque contemplato dal codice di procedura

penale, salva la già rilevata incertezza, non risolta né risolubile,

sul se tale richiamo riguardi la sentenza istruttoria di non doversi

procedere (art. 398, terzo comma, c.p.p.) o il decreto di non doversi

promuovere l'azione penale (art. 74, quarto comma, c.p.p.).

Poiché nulla giustificherebbe la presenza nell'ordinamento di

un'alternativa tra detta sentenza e detto decreto, nel senso di

lasciare al giudice del singolo caso concreto la scelta dell'una

piuttosto che dell'altra soluzione, è la stessa pretesa di risalire

dall'art. 98, terzo comma, legge n. 685 del 1975 al codice di procedura

penale, a risultare irrimediabilmente compromessa dall'esistenza di una

così grave incertezza: se il legislatore avesse veramente inteso

riferirsi ad un paradigma già presente nell'ordinamento processuale

penale, gli sarebbe stato agevole, per non dire inevitabile, precisare

il paradigma prescelto. Comunque sia, tutto concedendo anche qui, la

mancata specificazione del tipo formale di provvedimento lascia

egualmente adito ad interpretazioni dell'art. 98, terzo comma,

imperniate su altre ipotesi di richiamo normativo al di fuori del

settore processuale penale, per tacere dell'interpretazione che volesse

ravvisarvi un provvedimento sui generis, del tutto informale.

Piuttosto, sempre restando sul piano della lettera della legge, non va

dimenticato che l'art. 98, secondo comma, fa uso dell'espressione

"persona interessata" e non dell'espressione "imputato", adoperata,

invece, dall'art. 96, quinto comma, con riferimento ai casi in cui la

sussistenza di una delle cause di non punibilità ex art. 80 emerga

"nel corso di un procedimento penale" e la relativa declaratoria sia

emessa dal "giudice" investito di tale processo.

6. - Le impostazioni contrarie ad una ricostruzione dell'art. 98 in

termini di giurisdizione penale trovano ulteriore valido sostegno

nell'attenta analisi della complessa sistematica della legge n. 685 del

1975, che alle tradizionali risposte di ordine repressivo, nucleo

centrale della precedente disciplina elaborata dalla legge 22 ottobre

1954, n. 1041, ha abbinato articolate risposte di ordine informativo -

educativo, medico-assistenziale, preventivo, curativo e riabilitativo,

in consonanza con gli orientamenti emersi a livello internazionale e

tradottisi in precisi impegni per il nostro Paese (v., in proposito,

legge 5 giugno 1974, n. 412, recante ratifica ed esecuzione della

convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo

1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo

1972, con particolare riguardo agli artt. 36 e 38 della convenzione

di New York nei testi emendati dagli artt. 14 e 15 del protocollo di

Ginevra).

Al titolo VIII, dedicato alla "repressione delle attività

illecite" e suddiviso in due capi (capo I, contenente "disposizioni

penali", artt. 71 - 81, con l'importante deroga del più volte

ricordato art. 80, e capo II, contenente "disposizioni processuali e di

esecuzione", artt. 82 - 84, il quale ultimo, peraltro, concerne il

trattamento curativo, assistenziale e riabilitativo dei detenuti

abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope),

fanno seguito tre titoli, rispettivamente dedicati agli "interventi

informativi e curativi" (titolo IX, artt. 85 - 89), ai "centri medici e

di assistenza sociale" (titolo X, artt. 90 - 94) e, infine, agli

"interventi preventivi, curativi e riabilitativi" (titolo XI, artt. 95

- 102).

Gli "interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'art.

80", in quanto previsti dall'art. 98, rientrano, dunque,

indiscutibilmente tra gli interventi dell'ultima categoria, ben

lontani, anche come collocazione, dalle disposizioni processuali penali

racchiuse nel già menzionato secondo capo del titolo VIII: una

collocazione che risulta tanto più giustificata e, quindi, certamente

non frutto di casualità, non appena si consideri il legame che unisce

l'art. 98 all'art. 99, a sua volta strettamente connesso agli artt.

100, 101 e 102, riguardanti tutti l'adozione dei provvedimenti in

materia di ricovero ospedaliero o di cure ambulatoriali o domiciliari

per le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti che necessitano

di cure mediche e di assistenza.

Tenendo presente che le vie di approccio alla applicazione degli

artt. 99 - 102 sono tre (ricezione da parte del pretore delle

segnalazioni di cui all'art. 96; ricezione da parte del pretore delle

segnalazioni di cui all'art. 97; verificarsi dell'ipotesi prevista dal

terzo comma dell'art. 98), l'interpretazione sistematica della legge

n. 685 del 1975 induce a ravvisare nell'intervento pretorile, quale

risulta dal complesso dei tre commi iniziali dell'art. 98, uno dei

possibili presupposti cui il legislatore subordina l'adozione, da parte

dello stesso pretore, dei provvedimenti contemplati dall'art. 99, non

diversamente da quanto avviene allorché gli sia trasmessa una

segnalazione ex art. 96 oppure ex art. 97. L'unica differenza tra

queste due ipotesi e quella configurata dall'art. 98 sta nel fatto che,

mentre le prime si risolvono in sollecitazioni provenienti al pretore

da altri soggetti, la terza si risolve in una verifica di

legittimazione da lui stesso direttamente operata.

Allorché, infatti, esaminato il rapporto trasmessogli dalla

polizia giudiziaria ed accertata la sussistenza di una delle cause di

non punibilità previste dai primi due commi dell'art. 80, il pretore

dichiara di non doversi procedere, tale declaratoria implica, al

medesimo tempo, la costatazione di trovarsi nelle condizioni per

provvedere alla stregua dell'art. 99.

7. - Tutto ciò consente di asserire che l'intervento di cui

all'art. 98 è preordinato in definitiva a verificare con la maggior

celerità possibile se, nei casi ai quali fa riferimento il primo dei

suoi commi, sussistano o no gli estremi per il concreto esercizio, da

parte dello stesso pretore così intervenuto, dei poteri contemplati

dall'art. 99. In altre parole, quando l'intervento in questione sfocia

nella declaratoria di non doversi procedere per l'accertata sussistenza

di una delle cause di non punibilità ivi considerate, può dirsi

positivamente superata la fase preliminare, o meglio una delle fasi

preliminari alternativamente previste, del procedimento per i

"provvedimenti di urgenza del pretore" regolato dall'art. 99 e

suscettibile di successivi, più ampi, sviluppi in relazione a quanto

disposto dagli artt. 100 e 101, con riferimento agli interventi di una

sezione civile specializzata del tribunale, quando destinatari ne siano

persone maggiori di età, e del tribunale per i minorenni nei restanti

casi.

Chiaramente ricalcato sullo schema dei procedimenti sommari, di cui

al titolo I del libro IV del codice di procedura civile, con la

conseguente previsione di un'immediata trasmissione degli atti al

tribunale competente per l'eventuale modifica o revoca dei

provvedimenti adottati d'urgenza dal pretore, il procedimento previsto

dall'art. 99, nonché, per quanto riguarda le condizioni necessarie

alla sua instaurazione, dagli artt. 96, 97 e 98, risponde a quelle

esigenze di pronto e capillare intervento sulle quali insiste la

Convenzione di New York, soprattutto dopo gli emendamenti apportati

agli artt. 36 e 38 dal protocollo di Ginevra. Fondamentale il ruolo

rivestito in proposito dal n. 1 dell'art. 38: "Le parti prenderanno in

particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno

tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta

diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento

sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i

loro sforzi".

A riprova del particolare tipo di finalità extrapenali perseguite

attraverso gli interventi pretorili di cui agli artt. 98 e 99 legge n.

685 del 1975 non può, infine, non addursi l'attribuzione del potere -

dovere di confisca delle sostanze stupefacenti illecitamente detenute

al ministro per la sanità (e non al pretore) da parte dell'art. 80,

quinto comma. Per contro, nei casi di declaratoria di non punibilità

pronunciata "nel corso di un procedimento penale" dal "giudice"

competente, sarà ovviamente quest'ultimo a procedere, in forza della

generale prescrizione dell'art. 240, secondo comma, c.p., che impone al

giudice penale di ordinare, sia in caso di condanna sia in caso di

proscioglimento, la confisca delle "cose" la detenzione delle quali

costituisce intrinsecamente reato.

8. - Interpretato nei sensi che si sono precisati, l'art. 98 legge

22 dicembre 1975, n. 685, sfugge alle censure di incostituzionalità

prospettate dai giudici a quibus.

Una volta ricostruito l'intervento predisposto da tale articolo in

termini che portano a non ricondurlo nell'ambito dell'attività

giurisdizionale penale, viene automaticamente meno la possibilità di

ravvisare l'esistenza del contrasto con i vari parametri costituzionali

invocati: A) Non con il primo comma dell'art. 25 Cost., perché, solo

quando si tratti di una "medesima" competenza nell'ambito di una stessa

giurisdizione e, quindi, di una competenza avente identità di oggetto

e di effetti, il principio della precostituzione legislativa del

giudice è suscettibile di venir messo in crisi dalla presenza di

un'alternativa fra più giudici risolubile soltanto a posteriori in

forza di una scelta discrezionale operata da organi non legislativi;

B) Non con gli artt. 3 e 25 Cost., perché la disparità di

trattamento fra minori conseguente all'intervento del pretore non può

dirsi ingiustificata allorquando quest'intervento, che non coinvolge

competenze penali, lascia intatta la giurisdizione penale del tribunale

minorile nei confronti di qualsiasi minore non coimputato con

maggiorenni in ordine ad un medesimo fatto; mentre la sottrazione del

minore al giudizio del tribunale minorile per quanto concerne

l'accertamento tecnico sulla personalità fisiopsichica previsto

dall'art. 98, secondo comma, della legge n. 685 del 1975, non può

dirsi costituzionalmente indebita, rispettando il principio della

precostituzione del giudice, qui chiaramente individuato per legge nel

pretore, senza che rilevino, ai fini dell'art. 25 Cost., considerazioni

come quella sulla maggior convenienza ed idoneità di un accertamento

demandato al tribunale per i minorenni; C) Non con gli artt. 3 e 24

Cost., perché la predetta disparità di trattamento fra minori, vista

sia sotto il profilo di una deroga alla regola generale in materia di

competenza sia sotto il profilo del diritto di difesa, non appare

ingiustificata, operando quella regola nel solo settore della

giurisdizione penale e ben maggiori dovendo essere in tale settore le

garanzie difensive; D) Non sussiste infine, violazione dell'art. 24,

secondo comma, Cost., specificamente considerato, nei confronti sia dei

maggiori sia dei minori degli anni diciotto, perché la relativa

doglianza, incentrata sul fatto che l'art. 98 non prevede "per

l'istruttoria pretorile e massimamente per la perizia" le stesse

garanzie di difesa di cui agli artt. 304 e seguenti del codice di

procedura penale, postula con evidenza una identità di natura fra

l'intervento pretorile ex art. 98 della legge n. 685 del 1975 e

l'istruttoria penale, come pure tra l'incarico peritale ex art. 98,

secondo comma, di tale legge e la perizia di cui agli artt. 314 e

seguenti del codice di procedura penale.

La questione concernente il diritto di difesa nel procedimento in

esame richiede, tuttavia, un'indagine più approfondita, in quanto

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non riguarda soltanto il

settore processuale penale. Del resto, la stessa ordinanza che ha

denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 della legge n.

685 del 1975 con diretto ed esclusivo riferimento all'art. 24, secondo

comma, Cost., cioè l'ordinanza del Pretore di Ferrara, non si limita a

motivare la denunciata illegittimità sulla base dell'asserita natura

giurisdizionale penale dell'intervento pretorile, ma si sofferma anche

sulle possibili conclusioni di tale intervento, per sottolineare i

pregiudizi che ne deriverebbero al privato interessato, donde

l'esigenza di prevenirli esercitando un'adeguata e tempestiva difesa.

Più precisamente, l'ordinanza prospetta l'eventualità, sia pur

rara, di un interesse del privato ad evitare la dichiarazione di non

doversi procedere ex art. 80, dal momento che questa comporterebbe

sempre l'automatica messa in moto del meccanismo di cui agli artt. 99 e

100 anche nei confronti di chi intendesse contestare alla radice la

natura della sostanza o il suo grado di tossicità o addirittura il

fatto della detenzione. Ancor più di frequente, il privato sarebbe

interessato ad evitare la trasmissione degli atti al pubblico

ministero, con il conseguente rischio di un'imputazione penale.

Per quanto riguarda la prima eventualità, è agevole rispondere

che la declaratoria di non doversi procedere non comporta di per sé

alcun pregiudizio. Il diritto di difesa troverà, comunque, spazio

nella fase successiva (art. 99: "sentito l'interessato"), prima che il

pretore eventualmente adotti i provvedimenti d'urgenza cui l'art. 99

appunto si riferisce. Senza contare che è principio generale, in

materia di procedimenti sommari, che l'esercizio del diritto di difesa

abbia, di regola, piena estrinsecazione soltanto dopo una prima,

immediata, pronuncia.

Quanto all'ipotesi di trasmissione degli atti al pubblico

ministero, nessun pregiudizio deriva di per sé alla persona

interessata, sia perché al diritto di difesa sarà data la dovuta

esplicazione non appena avranno avuto inizio le indagini del pubblico

ministero, sia perché, una volta negata la natura di atti processuali

penali agli atti compiuti ai sensi dell'art. 98, si determina una

situazione non dissimile da quella che si determina allorquando il

giudice civile o amministrativo, in applicazione dell'art. 3 c.p.p., fa

rapporto al pubblico ministero in ordine ad eventuali reati emersi nel

corso del relativo giudizio, trasmettendogli le informazioni e gli atti

occorrenti. A ben guardare, anche la trasmissione degli atti, cui si

richiama l'articolo 98, quarto comma, legge 22 dicembre 1975, n. 685,

si traduce essenzialmente in un inoltro alla Procura della Repubblica

da parte del pretore del rapporto a lui inizialmente inviato dagli

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria convinti di trovarsi dinanzi

ad uno dei casi di non punibilità riconducibili all'art. 80, allorché

tale convincimento non venga condiviso dal pretore.

Sintetizzando, il particolare procedimento previsto dall'art. 98

non ha, in nessun caso, effetti decisori. Nulla vi riveste carattere

di definitività, tutto vi si presenta come interlocutorio, sfociando

sempre e comunque in atti di semplice impulso lungo o l'una o l'altra

delle due direzioni rispettivamente indicate dal terzo e dal quarto

comma dell'art. 98, atti di impulso che lasciano ogni cosa

impregiudicata. Il che - stando al principio, costante nella

giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, le sentenze n. 77 del

1968 e n. 267 del 1974), secondo cui le garanzie volute dall'art. 24

Cost. vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che

abbiano contenuto decisorio, non rilevando la precedente mancanza di

contraddittorio quando gli effetti decisori si determinano soltanto in

un secondo tempo nella sede competente - basterebbe ad escludere in

partenza qualsiasi possibilità di ravvisare un contrasto con l'art.

24, secondo comma, Cost. nella normativa che regola un procedimento

come quello in questione.

Va, tuttavia, rilevato che la lettera dell'art. 98, secondo comma,

non esclude affatto ogni e qualsiasi forma di contraddittorio. Tanto

durante l'assunzione delle "necessarie informazioni", quanto in

occasione dell'accertamento tecnico, relativo anche "alla personalità

fisiopsichica del detentore", questi potrà essere sentito sia dal

pretore sia dal perito. Né è da considerarsi precluso l'intervento

del difensore e del consulente tecnico di parte (v., ad esempio, le

sentenze n. 111 del 1972 e n. 202 del 1975 di questa Corte). Il secondo

comma dell'art. 98 riecheggia per una parte i contenuti dell'art.

689, commi primo e quarto, c.p.c., espressamente richiamati dall'art.

702 c.p.c. per il procedimento relativo ai provvedimenti di urgenza:

infatti, nel regolare la fase dedicata ai provvedimenti immediati nei

procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'art. 689

c.p.c. prevede per il giudice l'assunzione "quando occorre (delle)

necessarie informazioni" (primo comma), a prescindere dalla citazione

delle parti interessate, e la possibilità di "farsi assistere da un

consulente tecnico e demandargli singole indagini" (quarto comma). Come

si vede, i riferimenti non mancano nella legislazione ordinaria

preesistente, cosicché ben si può risalire, salve ovviamente le

modalità specifiche dell'art. 98 (fra cui la non previsione di una

citazione formale degli interessati e l'obbligatorietà dell'incarico

peritale), agli insegnamenti ormai collaudati della giurisprudenza e

della dottrina processual-civilistiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle

ordinanze emesse il 12 febbraio 1976 dal Pretore di Venezia e il 19

luglio 1977 dal Tribunale di Sondrio;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 22

dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalle ordinanze

emesse il 6 marzo 1976 dal Pretore di Livorno, il 14 giugno 1976 dal

Tribunale per i minorenni di Bologna, il 6 novembre 1976 dal Pretore di

Ferrara e il 30 aprile 1981 (in numero di due) dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Rovigo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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