Art. 98 — (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento) 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 158/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze emesse il 12 febbraio 1976 dal Pretore di Venezia e il 19 luglio 1977 dal Tribunale di Sondrio; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costitu…

    Art. 98 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 117 parole tolte.

tolto: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 80 ne fanno rapporto al pretore. Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilita' previste dai primi due commi del predetto articolo e perche' esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprieta' tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalita' fisiopsichica del detentore. Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilita', dichiara di non doversi procedere. In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art98 · fonte del testo

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