Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203

(Norme sui contratti agrari) , promossi con le ordinanze emesse il 16

dicembre 1982 e 20 gennaio 1983 dal Tribunale di Ravenna, il 1

febbraio, l'11 gennaio e il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Orvieto, il

9 aprile 1983 dal Tribunale di Ancona, il 16 febbraio 1983 dal

Tribunale di Parma, il 3 maggio 1983 dal Tribunale di Siena, il 26

marzo e 6 aprile 1983 dal Tribunale di Modena, il 21 aprile e il 19

maggio 1983 dal Tribunale di Montepulciano, il 3 maggio 1983 dalla

Corte d'appello di Bologna, il 2 giugno 1983 dal Tribunale di

Montepulciano, il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Macerata, il 3 maggio

e 5 luglio 1983 dalla Corte d'appello di Bologna, il 30 e 9 maggio 1983

dal Pretore di Orvieto, il 5 luglio 1983 dalla Corte d'appello di

Bologna, il 21 giugno 1983 dal Tribunale di Voghera, il 27 maggio 1983

dal Tribunale di Arezzo, il 5 luglio, 28 giugno e 11 giugno 1983 dal

Tribunale di Ancona, il 12 luglio e 27 settembre 1983 dal Tribunale di

Mantova, il 13 ottobre 1983 dal Tribunale di Macerata, l'8 ottobre 1983

dal Tribunale di Ancona, il 23 settembre 1983 dal Tribunale di Fermo,

il 10 ottobre 1983 dal Tribunale di Modena, il 25 maggio 1983 dal

Tribunale di Pesaro, il 1 luglio e 21 ottobre 1983 dal Tribunale di

Vasto, iscritte rispettivamente ai nn. 87, 226, 227, 228, 345, 346,

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,

361, 362, 363, 364, 365, 366, 466, 510, 511, 512, 513, 540, 541, 542,

543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 572, 573, 574, 575, 576, 577,

578, 579, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 661, 662, 663, 664,

665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 725, 726, 728, 730, 731, 732, 767,

771, 774, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 902, 950, 951,

954, 955, 956, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 992, 993, 994, 1013,

1014, 1015 e 1016 del 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 177, 198, 205, 219, 267, 295, 301, 315, 322, 336, 342,

349 del 1983 e nn. 4, 11 e 18, 25 e 32 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Pezzi Achille, Ghetti Pierluigi

ed altra, Brusi Luigi, della Società Tenuta di Corbara, di

Alessandrini Angelo ed altra, Timoncini Emilio, Cenni Domenico,

Stacchiotti Giulio, Bertogalli Macedonio, Agostoni Emilio ed altri,

Borsi Anna, Meoni Ada ed altra, Gaetani Bonifacio ed altra, Paccagnini

Cipriano, Savio Clementina ed altri, Melli Gustavo ed altri, della

s.r.l. Immobiliare Cimarosa, di Nanni Daria, Fuligni Maria ed altri,

Noli Mario ed altri, Rinaldini Sandro ed altri, Mangiavacchi Ornella ed

altra, Bardi Pietro, Gori Clelia, Bertoli Anna ed altri, Paolucci Aldo,

della società Immobiliare Agricola, di Paolozzi Tullia, della s.n. c.

Azienda Agraria Fregoli, di Rettori Giancarlo ed altra, Clò Geminiano

ed altri, Mattioli Lodovico ed altra, Bugamelli Giuseppe, Torreggiani

Vittorio ed altra, Notari Andrea, Mascagni Luisa, Fortunato Laura,

Martini Dino ed altra, Archi Antonio, Baldassarri Apollonia, Zannetti

Giammarco ed altro, Latini Macioti Paola ed altro, Giorgi Vimercati, di

Vistarino Carlo, Sangiorgi Giuseppe, Dirani Alberto, Dari Marco,

Moretti Paolo, Frattani Enrico, della società Sinigiola, di Gatto

Cesare, Giampieri Eusebio, Bernacchia Ricciotti Antonietta, Buldrini

Alessandro, dell'Istituto Muzio Gallo, Ciamartori Rolando ed altra,

Bellucci Ernesto ed altra, Hercolani Fava Simonetti Filippo, Berti

Sisti Orlanda, Giuliani Giuliana ed altri, Zonghi Anna Serena,

Mancinelli Alvaro, Battaglia Ludovica, Pallucchini Amato ed altri,

Menichini Maria Luisa, Moscatelli Gentilini Diana ed altra, Toffoli

Bortolo ed altro, Suriani Alfonso, Bassi Renato ed altra, Bioli Corrado

ed altro, Cecchini Egidio nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio, Michele Giorgianni e

Giuseppe Guarino per i concedenti, Emilio Romagnoli, Pietro Rescigno e

Francesco Galgano per i concessionari e l'avvocato dello Stato Stefano

Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 14 settembre 1982 il concedente Pezzi Achille

chiedeva che la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ravenna

dichiarasse, per vari motivi, non poter aver luogo la conversione del

contratto di mezzadria in affitto, chiesta dal mezzadro Timoncini

Emilio ai sensi dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme

sui contratti agrari.

Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 16 dicembre

1982 (reg. ord. n. 87 del 1983) , sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge citata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 41, 44 Cost.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'istituto della

conversione in affitto dei contratti agrari associativi -

caratterizzato dall'attribuzione di un diritto potestativo al

concessionario, che può attuare la conversione stessa senza bisogno di

consenso del concedente, mentre la proposta di questo deve essere

seguita dalla accettazione del primo (art. 28 l. cit.) - sembra

contrastare anzitutto con la libertà di iniziativa economica di cui

all'art. 41 Cost., libertà suscettibile di essere limitata a fini di

utilità sociale, ma non di essere soppressa. Né, aggiunge il

Tribunale, può dubitarsi che il concedente sia, insieme al mezzadro,

titolare dell'impresa agricola, non bastando ad annullare tale

qualifica il fatto che esistono alcuni concedenti "assenteisti".

L'istituto della conversione contrasta, secondo il Tribunale, anche con

gli artt. 42 e 44 Cost., in quanto la compressione dell'autonomia

negoziale limita il diritto di proprietà, con conseguente sostanziale

espropriazione, senza che ciò giovi al razionale sfruttamento del

suolo ed alla costituzione di equi rapporti sociali.

Le disposizioni impugnate sembrano al giudice rimettente

contrastare, ancora, coi principi di ragionevolezza e di eguaglianza di

cui all'art. 3 Cost., poiché, pur presupponendo una migliore

corrispondenza del contratto di affitto all'utilità sociale, esse

affidano la conversione alla volontà delle parti, lasciando così in

vita alcuni contratti associativi, con il conseguente diverso

trattamento di situazioni eguali.

Dubita infine il Tribunale che l'istituto in questione leda il

diritto al lavoro di cui all'art. 4, primo comma, Cost., potendo la

conversione risolversi in un obbligo del concedente di abbandonare la

propria attività lavorativa per unilaterale volontà del

concessionario, a cui è dato anche di accettare o meno la proposta

delle forme associative di cui agli artt. 30 e 36 l. cit.

2. - Le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Tribunale

con le ordinanze 20 gennaio 1983, in causa Ghetti c. Drei (reg. ord. n.

226 del 1983), Ghetti c. Benedetti (reg. ord. n. 227 del 1983), Brusi

c. Cenni (reg. ord. n. 228 del 1983).

In queste ordinanze il giudice rimettente aggiunge, quanto all'art.

3 Cost., che l'irragionevolezza delle norme impugnate sarebbe

confermata dal fatto che esse lasciano in vita le imprese associative

più deboli e sacrificano quelle dotate di maggiori capitali, in quanto

l'art. 31 l. cit. esclude dalla conversione le unità produttive

insufficienti

3. - Con ricorso del 14 dicembre 1982 Martini Caterina, concedente,

chiedeva che la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Parma

dichiarasse non potere aver luogo la conversione del contratto di

mezzadria in affitto, chiesta dal mezzadro Visconti Renzo ai sensi

della legge 3 maggio 1982 n. 203.

Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 16 febbraio

1983 (reg. ord. n. 510 del 1983) sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge citata, con

riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.

Le questioni venivano motivate sostanzialmente con gli stessi

argomenti già svolti nelle ordinanze di rimessione del Tribunale di

Ravenna. È anche ravvisabile, secondo il giudice rimettente,

un'espropriazione di impresa a carico del concedente che sul fondo ha

investito capitali e svolto un'attività di gestione, senza che

ricorrano i presupposti (interesse generale, procedimento legale e

indennizzo) di cui all'art. 43 Cost.

La trasformazione del concedente da esercente un'attività

economica in mero reddituario si porrebbe in contrasto anche con l'art.

4 Cost., violando il diritto al lavoro, inteso quale possibilità di

scegliere l'attività lavorativa ed i suoi modi di esercizio.

L'ingiustificato sacrificio di una delle parti del rapporto

associativo lederebbe, ancora una volta, il principio di eguaglianza:

né sarebbe possibile definire il mezzadro quale parte più debole,

stante la legislazione speciale a lui particolarmente favorevole.

Altro motivo di incostituzionalità è dato, secondo l'ordinanza di

rimessione, dal contrasto con l'art. 46 Cost, che asseconda forme di

imprenditorialità associativa.

Sarebbe anche violato l'art. 44 Cost., poiché il sacrificio

eccessivo dell'interesse del proprietario impedirebbe l'instaurazione

di più equi rapporti sociali, nonché l'art. 42 Cost., per l'esiguità

del canone d'affitto, determinato ancora secondo le rendite catastali

del 1939.

Il mutamento unilaterale della causa del contratto contrasterebbe,

infine, col principio di autonomia negoziale e così, indirettamente,

ancora con gli artt. 41 e 42 Cost.

Ordinanze sostanzialmente identiche a quella ora illustrata

venivano emesse in data 16 febbraio 1983 dallo stesso Tribunale nei

processi Bertogalli contro Cerdelli, Agostoni c. Papoli e Borsi c.

Guareschi (reg. ord. nn. 511, 512 e 513 del 1983).

4. - Questioni di legittimità costituzionale analoghe venivano

sollevate ancora con le seguenti ordinanze:

- Tribunale di Siena, 3 maggio 1983, in cause Meoni c. Nannetti,

Gaetani c. Fracassi, Paccagnini c. Rossi, Savio c. Fontanelli, Melli c.

Quercioli, Conforti c. Sani, s.r.l. Immobiliare Cimarosa c.

Mangiavacchi, Meoni c. Medaglini, Gaetani c. Barbi, Nanni c. Masi,

Fuligni c. Giannetti (reg. ord. da n. 540 a n. 550 del 1983).

Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. n. 203 del 1982

in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost.

- Tribunale di Modena, 26 marzo 1983, in cause Torregiani c. Clò,

Mascagni c. Mattioli, Notari c. Borghi, Fortunato c. Bugamelli (reg.

ord. nn. da 572 a 575 del 1983).

Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in

riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost.

- Tribunale di Montepulciano, 21 aprile 1983, in cause Noli c.

Rossi, Rinaldini c. Alfatti, Mangiavacchi c. Pascucci, Bardi c. Terrosi

(reg. ord. nn. da 576 a 579); 19 maggio 1983, in cause Noli c. Meloni,

Noli c. Pinzi Marino, Noli c. Pinzi Tito, Gori c. Canini, Bertoli c.

Pifferi, Bertoli c. Vannucci, Paolucci c. Del Ticco (reg. ord. da n.

604 a n. 610 del 1983); 2 giugno 1983, Società Immobiliare Agricola c.

Fantini, Paolozzi c. Nocchi, s.n. c. Azienda agraria Fregoli c.

Fabbrizzi, Rettori c. Del Ticco (reg. ord. da n. 661 a n. 664 del

1983).

Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in

riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44, 46 Cost.

- Corte d'appello di Bologna, 3 maggio 1983, in cause Martini c.

Foschini e Archi c. Sangiorgi (reg. ord. nn. 611 e 725 del 1983)

nonché 5 luglio 1983, Dirani c. Baldassarri e Dari c. Zannetti (reg.

ord. nn. 726 e 767 del 1983). La Corte impugna gli artt. 25, 26, 28 e

30 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost.

- Tribunale di Voghera, 21 giugno 1983, in causa Giorgi Vimercati

di Vistarino Carlo c. Alberici (reg. ord. n. 771 del 1983), in cui -

con particolare riguardo alla tutela dell'imprenditore a titolo

principale, definito dalla legge n. 153 del 1975 - vengono impugnati

gli artt. 25, 26, 28, 30, 32 e 33 l. cit. in riferimento agli artt. 3,

4, 41, 42, 43, 44 Cost.

- Tribunale di Arezzo, 27 maggio 1983, in causa Cipriani c. soc.

Sinigiola (reg. ord. n. 774 del 1983), in cui vengono impugnati gli

artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42,

43, 44, 46 Cost.

- Tribunale di Mantova, 12 luglio 1983, in causa Lucato c. Milani

(reg. ord. n. 902 del 1983) e 27 settembre 1983, in cause Dalzini c.

Grazzi e Bergamin c. Toffoli (reg. ord. nn. 950 e 951 del 1983). Nella

prima di queste ordinanze il Tribunale impugna gli artt. 25, 26, 34 e

37 l. cit. e nelle altre due gli artt. 25, 26 e 28. Le norme di

riferimento sono sempre gli artt. 3, 41, 44 Cost.

- Tribunale di Fermo, 23 settembre 1983, in causa Renzi c. Bassi

(reg. ord. n. 992 del 1983), in cui - anche con riguardo alla tutela

dell'imprenditore a titolo principale, che però il Tribunale stesso

ammette essere estranea alla fattispecie concreta - viene impugnato

l'art. 25 l. cit. in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

- Tribunale di Modena, 10 ottobre 1983, in causa Trenti c. Bioli

(reg. ord. n. 993 del 1983), in cui - anche qui con particolare

riguardo alla tutela dell'imprenditore a titolo principale - vengono

impugnati gli artt. 25, 26, 28 e 30 l. cit. in riferimento agli artt.

3, 4, 41, 42 e 44 Cost.

- Tribunale di Pesaro, 28 maggio 1983, in causa Scribatti c.

Cecchini (reg. ord. n. 994 del 1983), in cui viene impugnato l'art. 25

l. cit. in riferimento all'art. 41 Cost.

- Tribunale di Vasto, ordinanze 1 luglio 1983, in cause Suriani c.

Palazzeschi Galassi, Suriani c. Colameo e Suriani c. Di Giacomo (reg.

ord. nn. 1013, 1014 e 1015 del 1983) e 21 ottobre 1983, in causa

Roselli c. Di Bartolomeo (reg. ord. n. 1016 del 1983). Il Tribunale

impugna gli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli

artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost.

- Pretore di Orvieto, ritenutosi competente quale giudice del

lavoro in forza dell'art. 47 l. 203 del 1982, con ordinanze del 1

febbraio 1983, nelle cause Bocchino c. Cipriani (reg. ord. n. 345 del

1983); Rosati c. Fattorini (reg. ord. n. 346 del 1983), s.p.a. Imprese

nazionali e coloniali- Casa vinicola Conte Vaselli c. Paggio (reg.

ord. n. 347 del 1983), idem c. Pettinelli (reg. ord. n. 348 del 1983),

idem c. Cognigni (reg. ord. n. 349 del 1983), idem c. Paggio (reg.

ord. n. 350 del 1983), idem c. Limoncini (reg. ord. n. 351 del 1983),

idem c. Gentili (reg. ord. n. 352 del 1983), Belcapo c. Petrangeli

(reg. ord. n. 353 del 1983), Battaglini c. Equitani (reg. ord. n. 354

del 1983), Battaglini c. Pelliccia (reg. ord.n. 355 del 1983),

Brazzetti c. Costantini (reg. ord. n. 356 del 1983), Societé anonyme

suisse d'exploitations agricoles" Tenuta di Corbara" c. Corradini (reg.

ord. n. 357 del 1983), Olimpieri c. Baffo (reg. ord. n. 358 del 1983),

Toccafondi c. Santelli (reg. ord. n. 359 del 1983), Olimpieri c. Ermini

(reg. ord. n. 360 del 1983), Societé anonyme suisse d'exploitations

agricoles "Tenuta di Corbara" c. Boccio (reg. ord. n. 361 del 1983),

Brazzetti c. Ricci (reg. ord. n. 362 del 1983), Societé anonyme suisse

d'exploitations agricoles "Tenuta di Corbara" c. Magarini (reg. ord. n.

363 del 1983), Caiello c. Corradini (reg. ord. n. 364 del 1983),

Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles "Tenuta di Corbara"

c. Alcidi (reg. ord. n. 365 del 1983), idem c. Corradini (reg. ord. n.

366 del 1983); 30 maggio 1983, Ranchini c. Duranti (reg. ord. n. 728

del 1983); 9 maggio 1983, Tozzi c. Ubaldini, Muzi c. Menichetti,

Alberti c. Proietti (reg. ord. da n. 730 a n. 732 del 1983).

Con tutte queste ordinanze il Pretore impugna gli artt. 25 e 26 l.

cit., in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., osservando in

particolare che la conversione della mezzadria in affitto si risolve in

un atto ablativo senza indennizzo, tenuto conto specialmente

dell'esiguità del canone e dell'aggravato carico tributario dovuto

all'aumento delle rendite catastali per effetto del d.1. 30 dicembre

1982 n. 953 (conv. in l. 28 febbraio 1983 n. 53).

- Tribunale di Ancona, 9 aprile 1983, Alessandrini c Stacchiotti

(reg. ord. n. 446 del 1983); 5 luglio 1983, Istituto Muzio Gallo c.

Menghini, Ciarmatori c. Coloccini; 16 luglio 1983, Bellucci c.

Pesciarelli, Hercolani Fava Simonetti c. Gatto, Berti Sisti c.

Giampieri; 28 giugno 1983, Giuliani c. Bernacchia Ricciotti, Zonghi c.

Buldrini; 11 giugno 1983, Mancinelli c. Pulita; 8 ottobre 1983,

Istituto Muzio Gallo c. Gergho, Battaglia c. Stortoni, Pallucchini c.

Borgognoni, Menichini c. Bolletta, Moscatelli Gentilini c. Romiti, Pia

Società dei Missionari di San Carlo Scalabriniani c. Capogrosso (reg.

ord. da n. 831 a n. 839 e da n. 968 a n. 974 del 1983).

Il Tribunale impugna gli artt. 25, 26 e 31 l. cit. in riferimento

agli artt. 3 e 41 Cost.

- Tribunale di Macerata, ordinanze del 9 giugno 1983, in cause

Ambrosini c. Moretti (reg. ord. n. 666 del 1983), Pagani e Latini-Macioti c. Bellesi (reg. ord. n. 670 del 1983), Cervigni c. Verdini,

Ambrosio c. Biagiola, Ambrosio c. Compagnucci, Lattanzi c. Rossetti

(reg. ord. nn. 665, 667, 668, 669 del 1983); 13 ottobre 1983, Amici

Perozzi c. Scarponi, Sartori c. Moglie, Rognanti Spoletini c.

Chiacchera (reg. ord. da n. 954 a n. 956 del 1983), con le quali

vengono impugnati gli artt. 25, 26, 28 e 31 l. cit. in riferimento agli

artt. 3, 41 e 42 Cost.

5. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta nelle

cause relative alle ordinanze nn. 87, 228, 360, 365, 366 del 1983

chiedendo che sia dichiarata la non fondatezza di tutte le questioni.

L'interveniente osserva che le norme impugnate apportano limiti

alla libertà d'iniziativa economica ed alla proprietà privata al fine

di potenziare le imprese agricole, favorendone l'assunzione da parte di

chi direttamente coltiva la terra, vale a dire per finalità sociali,

in conformità agli artt. 41 e 42 Cost. La legittimità dei detti

limiti rende altresì legittimi quelli all'autonomia contrattuale, il

cui esercizio è tutelato solo indirettamente nell'ambito dei citati

artt. 41 e 42 e può essere compresso dall'intervento del legislatore

ordinario, secondo il principio espresso dall'art. 1339 cod. civ. E

comunque escluso qualsiasi fenomeno anche indirettamente espropriativo.

Né - prosegue l'interveniente - trattandosi di perseguire il

razionale sfruttamento del suolo e di stabilire più equi rapporti

sociali, può ritenersi violata la riserva di legge di cui all'art. 44

Cost., per essere la conversione del contratto rimessa all'iniziativa

di soggetti privati, non escludendo la detta riserva meccanismi di

incentivo affidati alla volontà privata.

E ancora da escludere, secondo la Presidenza del Consiglio, una

violazione del principio di eguaglianza per irrazionale parificazione

dei concedenti assenteisti e non, poiché questi ultimi possono

escludere la conversione giovandosi particolarmente degli artt. 29, 30

e 36 l. n. 203 del 1982.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 4 Cost., l'interveniente

rinvia alle sue osservazioni relative all'art. 41.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, riportandosi alle dette

argomentazioni, interviene anche nelle cause relative alle ordinanze

nn. 550, 578, 663, 725, 726, 767, 771, 774, 902, 950, 951, 954, 955,

956, da 831 a 839, da 969 a 974, da 992 a 994, da 1013 a 1016.

6. - La legittimità costituzionale delle norme impugnate è

sostenuta anche da alcune parti private.

Timoncini Emilio (causa n. 87 del 1983) Cenni Domenico (n. 228 del

1983) e Stacchiotti Giulio (n. 466 del 1983) sostengono che l'art. 41,

secondo comma, Cost. "vieta" le imprese private confliggenti con

l'utilità sociale e che comunque l'istituto della conversione è il

risultato di una scelta discrezionale del legislatore, come tale non

censurabile dalla Corte.

Moretti Paolo (n. 666 del 1983) e Frattani Enrico (n. 671 del

1983), premettono alcune notizie storiche sulla mezzadria, considerata

bensì come contratto associativo eppure assoggettata alla

contrattazione collettiva al pari di un rapporto di lavoro subordinato

e poi vietata dalla legge n. 756 del 1964 senza che il divieto abbia

dato luogo a questioni di legittimità costituzionale; ciò posto, essi

svolgono ampie considerazioni sulla funzione economica dell'istituto

della conversione di cui alla legge in questione, la quale non

lederebbe gli interessi del concedente. Questi, infatti, se realmente

svolge un'attività imprenditoriale, può esercitare il diritto di

ripresa come coltivatore diretto o equiparato (artt. 7 e 42), oppure,

se "imprenditore a titolo principale", può esercitare le facoltà di

cui all'art. 30. Al di fuori di queste ipotesi, affermano le parti, la

figura dell'imprenditore-concedente corrisponde solo a una definizione

giuridico-formale, mentre l'esiguità del reddito pro-capite del

concessionario giustifica, sotto il profilo dell'utilità sociale,

interventi legislativi intesi al miglioramento della sua condizione,

non perseguibile né con la pura e semplice estinzione dei rapporti

associativi né con una diversa ripartizione in natura dei prodotti.

Le parti deducono anche che, in caso di conversione, al concedente

spetta il "premio" di cui all'art. 42 lett. g l. n. 153 del 1975.

Nelle cause relative alle ordinanze nn. 572, 574 e 575 del 1983 si

costituivano i coltivatori Clò ed altri, Mattioli e Bugamelli; in

quelle relative alle ordinanze nn. 725, 726 e 767 del 1983, Sangiorgi,

Dirani e Dari; e poi ancora Gatto, Giampieri, Bernacchia, Buldrini,

Pulita (ord. da n. 834 a n. 839 del 1983) e Bioli (ord. n. 993 del

1983), sostanzialmente ripetendo gli argomenti già esposti dagli altri

concessionari, ovvero riservandosi di svolgere le loro difese in

successive memorie.

7. - I concedenti Pezzi Achille, Ghetti Pier Luigi, Brusi Luigi,

Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles "Tenuta di Corbara",

Alessandrini Angelo, Pagani e Latini-Macioti, Martini, Archi,

Baldassarri e Suriali chiedono dichiararsi l'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate rifacendosi agli argomenti

contenuti nelle ordinanze di rimessione.

In particolare il Pezzi, il Ghetti ed il Brusi osservano anzitutto

che la conversione dei contratti agrari associativi in affitto integra

una illegittima sottrazione del potere di iniziativa economica privata

del concedente, riducendolo a semplice percettore di canoni. Essi

precisano che l'iniziativa economica va intesa come attività

produttiva in genere e addirittura come semplice destinazione di un

capitale alla produzione e non soltanto, quindi, come attività

d'impresa. Le parti aggiungono poi che una violazione del citato art.

41 è integrata già con la soppressione dell'autonomia negoziale del

concedente ed è ancor più evidente quando il medesimo, una volta

stipulato il contratto associativo, abbia investito capitali sul fondo

ed abbia provveduto alla sua gestione.

Inoltre sarebbe ravvisabile un trasferimento coattivo di impresa al

di fuori dei presupposti indicati dall'art. 43 Cost., nonché una

violazione degli artt. 42 e 44, dato che l'equilibrio delle posizioni

del concessionario e del concedente-proprietario dev'essere

salvaguardato anche tenendo conto degli investimenti effettuati da

quest'ultimo. Né, osservano ancora le parti, può parlarsi di

sacrificio della proprietà e dell'iniziativa economica privata per

fini di utilità generale, posto che la conversione è affidata alla

sola volontà del concessionario, ossia ad una valutazione

esclusivamente privatistica; la possibile sopravvivenza dei contratti

associativi dimostrerebbe altresì l'insussistenza di un loro contrasto

con l'utile generale e la contraddittorietà delle scelte del

legislatore.

L'incoerenza del legislatore nel disciplinare discrezionalmente la

materia sarebbe dimostrata, ancora, dall'esclusione della conversione

per le unità produttive insufficienti (art. 31 l. cit.) e dall'averla

riservata così alle unità produttive più prospere, ossia a quelle in

cui il concedente ha speso più energie lavorative ed ha effettuato i

maggiori investimenti.

Le norme impugnate contrasterebbero infine con gli artt. 3 e 4

Cost. per non avere il legislatore tenuto conto della posizione dei

concedenti-imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti

dalla legge n. 153 del 1975, i quali, dedicando all'agricoltura la

maggior parte della loro attività lavorativa e traendone la maggior

parte del loro reddito, sono senza giustificazione sacrificati al pari

di ogni altro concedente e sono privati forzatamente del loro lavoro.

Nelle cause relative alle ordinanze nn. 511, 512 e 513 del 1983 si

costituivano i concedenti Bertogalli, Agostoni e Borsi, i quali

osservano come al proprietario del fondo spetti la qualifica di

imprenditore, a prescindere da una sua effettiva attività di gestione

dell'impresa, dovendosi aver riguardo alla struttura non all'effettivo

svolgimento del rapporto associativo. Legittimi, inoltre, sarebbero

gli interventi del legislatore ordinario su singole clausole dei

contratti, ma non anche una completa trasformazione del rapporto.

Si costituivano anche, riservandosi di illustrare i motivi in una

successiva memoria, i concedenti Meoni, Gaetani, Paccagnini, Savio,

Melli, Conforti, s.r.l. Immobiliare Cimarosa, Nanni, Fuligni, Noli,

Rinaldini, Mangiavacchi, Bardi, Gori, Bertoli, Paolucci, Società

Immobiliare Agricola, Paolozzi, Azienda agraria Fregoli, Rettori.

Carlo Giorgi Vimercati e la s.r.l. Sinigiola aderiscono alle

argomentazioni del Tribunale di Voghera.

L'illegittimità costituzionale dell'istituto della conversione

viene sostenuta ancora dai concedenti Torreggiani, Notari, Mascagni e

Fortunato, Toffoli, Istituto Muzio Gallo, Ciamartori, Bellucci,

Hercolani Fava Simonetti, Berti Sisti, Giuliani, Zonghi, Mancinelli,

Battaglia, Pallucchini, Menichini, Moscatelli, Bassi, Cecchini

8. - Le parti private Cenni, Moretti e Frattani hanno presentato in

prossimità dell'udienza memoria illustrativa insistendo sulla non

fondatezza di tutte le questioni.

Esse premettono una vasta introduzione storica che parte da

considerazioni relative all'età immediatamente postfeudale e giunge,

attraverso autori dell'Ottocento francese, fine alla crisi odierna

della agricoltura italiana, da cui emerge come della mezzadria siano

stati sempre avvertiti gli inconvenienti sociali ed economici.

Ultimamente, poi, il giudizio sfavorevole verso questo istituto è

stato espresso dal legislatore con la legge n. 756 del 1964

Esso deriva essenzialmente dalla natura del rapporto, solo

apparentemente associativo ma in realtà caratterizzato da una

contrapposizione permanente delle parti, nonché dai troppo esigui

redditi della famiglia mezzadrile; redditi suscettibili di aumento

attraverso la sostituzione della divisione dei prodotti con un canone

in denaro, la cui equità deve comunque essere valutata non soltanto

con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto della moneta ma

anche alle variazioni dei costi di produzione e dei prezzi dei prodotti

agricoli.

La trasformazione è così giustificata dal fine di instaurare più

equi rapporti sociali (art. 44 Cost.), intesi come rapporti tra le

classi sociali, in considerazione della già rilevata sotto

remunerazione dei concessionari e della endemica conflittualità dei

rapporti attuali (ciò che renderebbe inconferente ogni richiamo

all'art. 46 Cost.).

Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra concedente e

concessionario, essendo solo quest'ultimo titolare del diritto

potestativo di conversione, le parti osservano che la conversione

imposta dal concedente avrebbe comportato un'inammissibile assunzione

forzata di una serie di obbligazioni di fare da parte del

concessionario.

Non sarebbe poi configurabile la lamentata violazione del diritto

del concedente al lavoro (art. 4 Cost.) poiché non può considerarsi

costituzionalmente tutelata una posizione su cui da vent'anni il

legislatore ordinario ha espresso un giudizio negativo generalmente

condiviso.

Né sussiste, secondo le parti, una lesione del diritto di

iniziativa economica privata, poiché al concedente non è impedito di

iniziare, attraverso il diritto di ripresa, la conduzione di un'impresa

agricola.

Frattani Enrico ha depositato anche una seconda memoria

illustrativa, svolgendo ulteriormente gli argomenti sopra esposti.

9. - Memorie illustrative sono state presentate altresì da alcuni

concedenti.

Le parti Latini-Macioti e Pagani premettono che dalla legislazione

ordinaria non emerge - come vorrebbero i concessionari - un giudizio

negativo verso la mezzadria ma piuttosto tendenze contraddittorie:

infatti quel tipo contrattuale, dopo avere assunto caratteri più

spiccatamente associativi con la legge n. 756 del 1964, è stato

conservato, sia pure per i soli rapporti "di fatto", con la legge n.

592 del 1971 nonché, paradossalmente per le aziende più povere, con

la stessa legge n. 203 del 1982. Né, secondo le parti, può dirsi che

la legge attui le direttive comunitarie nn. 159 e 160 del 1972, che si

limitarono a consigliare miglioramenti tecnici delle imprese agricole

ma non mutamenti dei tipi contrattuali (mentre la legislazione francese

configura la conversione della mezzadria in affitto solo come rimedio

ad alcune gravi inadempienze delle parti).

Quanto alle diverse posizioni del concedente e del concessionario,

le parti sostengono che l'assenteismo del primo andrebbe quanto meno

dimostrato caso per caso mentre il secondo potrebbe essere tutelato,

nel momento dello scioglimento del rapporto associativo, solo con un

equo indennizzo, non potendo darsi una protezione privilegiata del

lavoro manuale (alla quale soltanto è ancorato il diritto di ripresa,

di cui all'art. 42 della legge in questione). La tutela del lavoro

dell'imprenditore viene riferita dalle parti anche all'art. 35 Cost.

La memoria illustrativa si chiude con considerazioni riferite ad

indagini economico-statistiche ed intese a dimostrare che la mezzadria

comporta, rispetto all'affitto, un indirizzo produttivo migliore, una

maggiore meccanizzazione, una zootecnia più diffusa ed un migliore

impiego della manodopera.

I Latini-Macioti e Pagani negano, ancora, che all'imprenditore

"espropriato" spetti il "premio" di cui all'art. 42 l. n. 153 del 1975,

previsto solo per i concedenti che volontariamente trasformino la

mezzadria in affitto.

Ulteriori memorie illustrative sono state depositate in prossimità

dell'udienza pubblica dalle parti Pezzi, Ghetti, Brusi, Martini, Archi,

Baldassarri, Zannetti.

Il concedente Suriani riprende gli argomenti già addotti dal

Pezzi.

Le memorie dei concedenti Bertogalli, Agostoni e Borsi sono fondate

soprattutto sulla qualità di imprenditore sia del concedente, su cui

grava il rischio d'impresa, sia del mezzadro, il quale ultimo non può

essere considerato come lavoratore subordinato e perciò contraente

più debole.

Meoni Elena ammette che l'istituto della conversione è in linea

con alcuni orientamenti espressi dalla Comunità Economica Europea, ma

rileva la non economicità del contratto di affitto, che dal 1971

sarebbe stato progressivamente abbandonato in Italia, mentre le

condizioni di vita e lo stato giuridico dei mezzadri sarebbero

progressivamente migliorati. La memoria si chiude con richiami

comparatistici, intesi a dimostrare l'intensa tutela della proprietà

privata nei rapporti agrari in tutta l'Europa occidentale.

Anche il Giorgi Vimercati di Vistarino pone in rilievo la propria

qualità di titolare di un'impresa agraria formata di molti poderi

condotti a mezzadria, mentre solo alcuni mezzadri hanno richiesto la

conversione. Egli si qualifica, anzi, imprenditore a titolo principale. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze in epigrafe, sottopongono alla Corte

questioni di legittimità costituzionale analoghe o strettamente

connesse: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - La prima questione concerne la disposizione, di portata

generale, dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme sui

contratti agrari, nella parte in cui essa prevede la c.d. conversione

automatica in affitto, ossia senza il consenso del concedente, dei

contratti di mezzadria e colonia parziaria se la conversione stessa è

chiesta dal mezzadro o colono (in prosieguo, per brevità, si farà

esplicito riferimento soltanto al primo, con formula comprensiva anche

del secondo); mentre, se la richiesta proviene dal concedente, la

trasformazione del contratto non ha luogo senza il consenso del

mezzadro (art. 26 l. cit.).

Alcune ordinanze si riferiscono poi alla disposizione dell'art. 30

l. cit., relativa alla conversione nel caso in cui il concedente sia

imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975

n. 153: disposizione che contiene una disciplina speciale, ma che

comunque, in definitiva, privilegia pur sempre la volontà unilaterale

del mezzadro. Naturalmente il riferimento, contenuto nelle dette

ordinanze - precisamente dei Tribunali di Voghera (ord. n. 771/83),

Modena (ord. nn. 572-575 e 993/83) e Parma (ord. nn. 511 e 513/83) -,

formerebbe oggetto di distinta considerazione esclusivamente

nell'ipotesi di non fondatezza della questione generale, mentre in caso

contrario, per evidenti esigenze di carattere logico, esso rimarrebbe

necessariamente coinvolto nella decisione dell'impugnativa principale.

L'ambito dell'esame che la Corte deve condurre concerne soltanto le

due norme sopra indicate, sebbene i giudici a quibus abbiano

genericamente e confusamente indicato anche gli artt. 26, 28, 29, 31,

32, 33, 34 e 37 l. cit.; per vero, alcune di tali norme sono richiamate

senza una specifica ragione, mentre altre vengono utilizzate da qualche

ordinanza di rimessione per corroborare quanto dedotto a sostegno della

proposta questione di legittimità costituzionale della conversione

automatica.

Ai fini della delimitazione del detto ambito, giova altresì

aggiungere che tutti i giudizi principali hanno per oggetto contratti

di mezzadria o colonia parziaria, previsti nel primo comma del citato

art. 25, sicché non vengono in discussione gli altri contratti

indicati nel comma successivo.

3. - Prima di affrontare il problema fondamentale di cui la Corte

si deve occupare, è opportuno ricordare sinteticamente i precedenti

immediati della legge in oggetto.

Mentre nel codice civile del 1865 la mezzadria (così come la

colonia parziaria) era considerata un contratto di scambio ed era

inquadrata nell'istituto della locazione, nel codice del 1942 essa

venne qualificata come contratto associativo, dando luogo al sorgere

dell'impresa agricola la cui direzione fu attribuita al concedente

(artt. 2145 secondo comma e 2169).

A seguito di un ampio movimento di natura economico-sociale e

politica, che aveva radici lontane ma trovò nel dopoguerra motivi di

notevole accelerazione, venne ad affermarsi e prevalere un orientamento

di disfavore verso l'istituto, che non fu ritenuto più idoneo ad

assicurare, da un lato, il migliore sviluppo dell'agricoltura e,

dall'altro, il superamento degli inevitabili conflitti sociali tra

concedenti e coltivatori.

Fra le ragioni dell'insorto disfavore qui particolarmente rileva

l'inerzia (spesso riscontrabile) del concedente, il quale, trascurando

i propri doveri di direzione, comprometteva il buon andamento

dell'impresa, con grave danno dell'agricoltura in genere e con

specifico pregiudizio del mezzadro, ridotto a trarre modesti utili

dalla sua attività lavorativa. Da ciò l'acuirsi della tensione nei

rapporti tra le parti e il correlativo disinteresse del coltivatore,

non più disposto a sopportare gli oneri per la cura del fondo,

previsti a suo carico, ma incline a procurarsi la somma di denaro

necessaria per l'acquisto di un proprio fondo al fine di sottrarsi alla

soggezione al concedente e, in tal modo, diventando proprietario, di

poter provvedere autonomamente alla conduzione dell'azienda.

Una tappa di grande rilievo è rappresentata dalla legge 15

settembre 1964 n. 756, della quale, per quanto qui interessa, è

sufficiente ricordare il divieto di stipulare nuovi contratti di

mezzadria (art. 3) nonché l'attribuzione al mezzadro della con

titolarità della direzione dell'impresa (art. 6).

Il suddetto divieto venne ribadito dalla l. 4 agosto 1971 n. 592,

la quale tuttavia considerò efficaci quei contratti mezzadrili

instaurati di fatto dopo la legge del 1964.

La suindicata normativa nazionale trovò motivi di conforto in

alcuni atti della Comunità Economica Europea (come il secondo piano

Mansholt e le due direttive nn. 159 e 160 del 1972) in cui

tendenzialmente si mostrava preferenza per il contratto d'affitto (la

mezzadria, peraltro, era praticata in maniera molto limitata

nell'ambito comunitario e prevalentemente in alcune zone dell'Italia e

della Francia).

La legge n. 203 del 1982, oggetto di questo giudizio, viene ad

innestarsi in tale complesso normativo e, nel solco delle precedenti

scelte, ribadisce il divieto di instaurare nuovi rapporti di mezzadria,

imperativamente statuendo che l'unico schema utilizzabile per il

contratto agrario (salvo le modeste eccezioni degli artt. 30 e 36, e

probabilmente dell'art. 45, il cui contenuto è variamente inteso in

dottrina) è quello dell'affitto. Tale scelta legislativa non viene

limitata ai contratti futuri, ma è estesa anche a quelli in corso, ed

appunto a tale estensione si collega la conversione, prevista dagli

artt. 25 e segg. l. cit., del rapporto di mezzadria in quello di

affitto. Naturalmente, sarebbe del tutto fuori luogo soffermarsi sulle

discussioni dottrinali circa la correttezza dell'espressione usata

("conversione"), in quanto viene qui in considerazione il contenuto

dell'istituto e risulta invece priva di rilievo la terminologia alla

quale il legislatore ha fatto ricorso.

4. - Ciò posto, osserva la Corte come non sia in discussione la

scelta operata con la cit. l. 15 settembre 1964 n. 756 e successivamente

ribadita anche con la legge in esame, scelta di netto disfavore verso

la mezzadria, non più ritenuta idonea, come si è già accennato, né

all'incremento della produttività agricola, né al mantenimento dei

buoni rapporti sociali tra le categorie interessate.

Il punto in questione consiste invece nella conversione in affitto

di contratti associativi agrari in corso, collegata dal cit. art. 25 ad

un mero atto unilaterale del mezzadro: conversione della cui

legittimità costituzionale le ordinanze di rimessione dubitano

prospettando il contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46

della Costituzione.

5. - Si assume anzitutto che il principio di eguaglianza sancito

con l'art. 3 della Costituzione è leso per il fatto che, mentre la

richiesta del mezzadro trasforma senz'altro la mezzadria in affitto,

l'analoga richiesta del concedente è operativa soltanto se vi è

l'adesione dell'altra parte.

La questione non è fondata, non ricorrendo il presupposto

fondamentale del principio di eguaglianza, che esige la stessa

disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe (mentre

richiede un regolamento differenziato per quelle che siano

caratterizzate da intrinseca eterogeneità).

È vero che in base al cit. art. 6 l. n. 756 del 1964 il mezzadro,

avendo ottenuto la contitolarità (insieme al concedente) del potere di

direzione dell'impresa, ha assunto la posizione di imprenditore,

posizione che gli è stata riconosciuta dalla consolidata

giurisprudenza ordinaria. Ma ciò non impedisce che il legislatore

possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali, i

quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga

qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realtà fenomenica

metagiuridica conservano una loro intrinseca diversità, alla quale la

legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo:

ed è evidente come alla comune con direzione (nel cui ambito non è

peraltro pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il

mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo più intenso

e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono

determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una più

spiccata considerazione da parte del legislatore.

E di ciò può trarsi conferma dalla stessa legge n. 756 del 1964,

la quale, pur disponendo la coimprenditorialità, ha infranto,

definitivamente il criterio della ripartizione al 50 per cento degli

utili e dei prodotti (che pur dovrebbe conseguire, secondo un criterio

logico-formale, all'analoga posizione conferita ai due soggetti),

privilegiando il mezzadro (art. 4) al quale ha attribuito il 58 per

cento (come ha anche privilegiato il colono: artt. 9 e 10 l. cit.). E

tale trattamento di maggior favore risulta ribadito nella legge

impugnata (artt. 30 e 37), la quale ha aumentato in misura ancora

maggiore la quota del mezzadro per i contratti non convertiti,

confermando così ulteriormente una tendenziale preferenza per il

coltivatore.

Conseguentemente il migliore trattamento riservato al mezzadro in

tema di conversione non può ritenersi, sotto il profilo qui

considerato, ingiustificato ed arbitrario, ma trova fondamento in una

scelta economico-sociale e politica che, come tale, è riservata al

legislatore.

6. - Neppure regge l'altra denunzia, con cui si lamenta la

violazione dello stesso art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza

delle norme: irragionevolezza dedotta anzitutto con un'argomentazione

di carattere generale e poi suffragata con singoli, specifici motivi.

A) L'argomentazione generale si fonda sul fatto che la conversione

non ha carattere universale, ma è rimessa alla volontà delle parti,

le quali possono non chiederla, protraendo così il rapporto di

mezzadria per il tempo previsto dall'art. 38: il che, secondo le

ordinanze di rimessione, priverebbe l'istituto di qualsiasi fondamento

razionale, non essendo compatibile il potere dispositivo attribuito ai

soggetti interessati con il carattere automatico (o coattivo) della

trasformazione richiesta dal mezzadro.

Sebbene questo argomento sia ampiamente sviluppato anche negli

scritti difensivi dei concedenti, non sembra alla Corte che esso sia

convincente.

Indubbiamente il legislatore del 1982, come già rilevato, ha

inteso perseguire l'interesse superiore della produzione e nello stesso

tempo comporre i conflitti tra le categorie interessate, creando un

sistema di effettivo e perdurante equilibrio; a ciò egli ha

provveduto, tendenzialmente inclinando per il contratto di affitto e

ulteriormente ribadendo il suo giudizio sfavorevole per la mezzadria:

giudizio sfavorevole dovuto non tanto al carattere associativo di essa,

perché gli artt. 30 e 36 consentono negozi associativi di altro tipo

(e lo stesso art. 45 è interpretato da parte della dottrina nel senso

che autorizza tali negozi, sia pure con l'assistenza delle

organizzazioni sindacali), quanto per la ricordata sua intrinseca

inidoneità funzionale a realizzare, di regola, il modello agrario più

conveniente.

Ciò posto, sembra eccessivo accusare la legge di irrazionalità

sol perché essa, sui contratti in corso, non è intervenuta

autoritativamente e drasticamente, ma ha voluto utilizzare la

cooperazione delle parti, lasciando al loro giudizio di stabilire se

l'inidoneità funzionale della mezzadria, generalmente riscontrabile,

si riveli insussistente nel singolo caso, sicché esse possano decidere

di proseguire il rapporto in corso. La scelta legislativa non poteva

certo non essere incondizionatamente obbligatoria per i futuri

contratti; per quelli in corso, invece, non sembra irragionevole aver

consentito nei singoli casi concreti, in base alle precedenti

esperienze, il giudizio delle parti interessate sul funzionamento dello

strumento giuridico scelto e la facoltà, loro accordata, di perdurare

nel rapporto in atto.

B) Per quanto concerne poi le singole norme invocate come tertium

comparationis, osserva brevemente la Corte che da esse non può

ricavarsi alcun elemento degno di rilievo.

Non è invero illogico che la conversione sia stata esclusa per le

unità produttive insufficienti (art. 31), in quanto l'inidoneità del

fondo non permetterebbe di conseguire il potenziamento e miglioramento

dell'agricoltura, che è uno dei due obiettivi fondamentali a cui è

preordinato l'intervento del legislatore in tema di conversione.

Fuori di proposito - e senza alcuna motivazione - vengono poi

indicati gli artt. 28, 32 e 33, i quali prevedono casi particolari di

conversione, rispettivamente relativa ad aziende pluripoderali o

richiesta da più concessionari, mentre completamente estranea alla

materia in esame è la disposizione dell'art. 37, concernente

modificazioni delle quote di riparto dei prodotti e degli utili. Si

deve pertanto concludere che la censura mossa in riferimento all'art. 3

Cost. si presenta, sotto tutti gli aspetti, priva di giuridico

fondamento.

7. - Brevi rilievi sono sufficienti per confutare la censura

riferita all'art. 43 Cost., mossa dai giudici a quibus sul presupposto

che la conversione importi, a carico del concedente, l'espropriazione

dell'impresa.

Tale norma, la quale consente che la legge possa prevedere - a

favore dello Stato, o di enti pubblici, o di comunità di lavoratori o

di utenti - la riserva, mediante espropriazione e salvo indennizzo, di

imprese di preminente interesse generale attinenti a servizi pubblici

essenziali, a fonti di energia e a situazioni di monopolio, sarebbe

stata violata, sempre secondo i detti giudici, sotto diversi aspetti:

precisamente perché la conversione sarebbe prevista senza il rispetto

della riserva di legge, dato che le parti, come si è detto, possono

escluderla, e sarebbe prevista altresì senza indennizzo, nonché a

favore di soggetti diversi da quelli indicati nella stessa norma

costituzionale citata.

In contrario è sufficiente obiettare che nell'ipotesi in esame non

si configura un trasferimento della impresa agricola, ma soltanto una

limitazione dell'autonomia negoziale, sostituendosi al rapporto

originario di mezzadria quello di affitto: il titolare del fondo

mantiene integro il diritto, generalmente reale, che aveva sui beni, e

continua a goderne sia pure attraverso un tipo di contratto che, se

anche diverso rispetto a quello precedentemente stipulato, è pur

sempre preordinato al razionale sfruttamento del suolo e trova nella

pratica degli affari larga applicazione

(quantitativamente persino maggiore, secondo le statistiche ufficiali,

della mezzadria). Alla scadenza dell'affitto il concedente riprende poi

la libera disponibilità dei beni aziendali e ciò conferma come nella

fattispecie non sia ravvisabile alcun trasferimento.

In alcune memorie difensive e nella discussione orale si è

accennato che, se pur deve escludersi un'espropriazione, vi sarebbe pur

sempre una requisizione, da considerare del pari illegittima per le

medesime ragioni anzidette. Ma, a parte ogni altro rilievo, risulta

chiaro come all'ipotesi considerata è completamente estraneo

l'istituto richiamato, non potendosi trattare di requisizione in

proprietà, perché questa concerne soltanto cose mobili, e dovendosi

escludere la requisizione in uso giacché di essa manca l'elemento

essenziale, perdurando il pieno godimento del bene da parte del

concedente, sia pure con una posizione giuridica mutata.

8. - Una confutazione ancor più breve è sufficiente per

l'impugnativa che si riferisce all'art. 46 della Costituzione, il quale

dispone che "ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e

in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il

diritto dei lavoratori di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti

dalle leggi, alla gestione delle aziende". Secondo alcuni giudici

rimettenti l'istituto della conversione automatica contrasterebbe con

il ricordato precetto costituzionale, il quale, promuovendo la

collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialità

associativa.

Ora, non sembra che si possa concordare sull'utilizzazione in

subiecta materia della suindicata norma, la quale, invece, è diretta a

consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende

(cogestione) e concerne quindi l'ipotesi inversa a quella considerata.

Peraltro può aggiungersi che, come la legge può autorizzare tale

cogestione, così può vietare un determinato tipo associativo, quando

ritenga che esso non sia utile all'interesse generale che richiede, per

contro, come nella specie, una conduzione unitaria dell'impresa.

Indubbiamente tale divieto non è illimitato, ma soggiace al normale

controllo di costituzionalità, il quale però può essere

appropriatamente effettuato non in riferimento al precetto

costituzionale in oggetto, bensì al disposto dell'art. 41 Cost.,

relativo al potere di iniziativa economica.

9. - Proprio su questa norma le ordinanze di rimessione fondano la

principale censura, ampiamente e insistentemente sviluppata dalla

difesa dei concedenti, i quali deducono che la disposizione impugnata

ha soppresso l'iniziativa economica privata o, comunque, ne ha ridotto

il contenuto al di là dei limiti costituzionalmente consentiti.

In proposito osserva la Corte che il cit. art. 41, dopo aver

proclamato la libertà di iniziativa economica, ammette che la legge

ordinaria (veramente la riserva di legge non è enunciata

espressamente, ma viene comunemente ritenuta sussistente) ponga delle

limitazioni per ragioni di utilità sociale: e tale finalità,

trattandosi di proprietà fondiaria, risulta definita dalla stessa

Costituzione nell'art. 44, il quale ha per obiettivo il conseguimento

del razionale sfruttamento dei suoli e l'instaurazione di equi rapporti

sociali.

Prima però di esaminare se l'istituto della conversione possa

effettivamente giustificarsi secondo il disposto del cit. art. 44 (e

cioè in base all'utilità sociale come definita da tale norma), deve

la Corte soffermarsi su alcuni rilievi pregiudiziali formulati dalla

difesa dei concedenti e ampiamente sviluppati nella discussione orale.

Si è eccepito in proposito che l'art. 41 può bensì imporre delle

limitazioni al potere di iniziativa privata per utilità sociale, ma

che tali limitazioni non possono spingersi sino al punto di mutare, in

aperto contrasto con la libera volontà delle parti, la natura e la

causa del contratto, e a conforto sono state citate le decisioni di

questa Corte nn. 53 del 1974 e 181 del 1981.

Non sembra però che il richiamo alle predette decisioni sia

pertinente e che l'invocato principio possa trovare qui applicazione.

Nelle fattispecie da tali decisioni considerate, invero, il

legislatore era intervenuto rispetto ad un regolamento negoziale che

viveva nella realtà esattamente come le parti lo avevano voluto, e

aveva sostituito ad esso autoritativamente un diverso rapporto

giuridico il quale, in un caso (quello della sent. n. 53 del 1974),

importava addirittura la sostituzione di un diritto reale ad un diritto

di obbligazione.

Nell'ipotesi qui in esame, al contrario, il legislatore si è mosso

in altro senso, e precisamente per adeguare la disciplina normativa ad

una situazione in cui, nella normalità dei casi, la collaborazione

imprenditoriale tra concedente e mezzadro era solo apparente - per

circostanze originarie ovvero sopravvenute alla costituzione del

rapporto - mentre in effetti l'impresa mezzadrile era gestita solo dal

secondo, essendosi il primo trasformato di fatto in un puro percettore

di reddito. Il che fa perdere consistenza anche ai rilievi formulati

sull'ammissibilità della conversione di un contratto associativo in

contratto commutativo: senza dire che sulla natura associativa della

mezzadria sono state mosse in dottrina alcune riserve, ravvisandosi in

essa da qualche autore piuttosto una contrapposizione di interessi che

una comunanza di scopo.

La ratio legis, così individuata, risulta inequivocabilmente dai

lavori preparatori e, in particolare, dalla relazione di maggioranza al

Senato della Repubblica, con cui venne giustificata la conversione

forzosa sul rilievo appunto che "nella grande maggioranza dei casi

nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore è il mezzadro"

perché il concedente ha trascurato i doveri inerenti alla condirezione

dell'impresa, disinteressandosi di essa e percependo quindi la sua

quota alla stregua di un canone di affitto.

Né può accedersi alla tesi, svolta in alcuni scritti difensivi

delle parti concedenti e condivisa da un'esigua corrente dottrinale,

secondo cui la semplice destinazione di un capitale a fini produttivi

è espressione di iniziativa economica e perciò deve godere della

tutela di cui all'art. 41 Cost., ancorché il titolare, mantenendo una

posizione passiva o un comportamento omissivo, assuma la figura

comunemente definita di "assenteista". In realtà l'art. 41 cit.

tutela la posizione dell'imprenditore, ossia di colui che eserciti

un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni e servizi e quindi, per quanto concerne specificamente

la questione in esame, di chi si adoperi efficacemente per la

coltivazione del fondo; solo quest'ultimo quindi può considerarsi

partecipe dell'attività imprenditoriale e, perciò, destinatario della

tutela dell'art. 41 Cost.

10. - In base a tutti i superiori rilievi deve ritenersi che la

richiamata ratio, a cui si è ispirato il legislatore per introdurre

l'istituto e della conversione automatica, merita, in linea di

principio, di essere condivisa, non essendo certo irrazionale che egli

abbia voluto impedire, non solo la nascita, ma anche la prosecuzione

del rapporto in esame.

Però - e qui risiede il vizio della disciplina legislativa - non

essendo il fenomeno dell'assenteismo assolutamente generalizzato

(tenuto conto che il relatore al Senato lo riferì alla "grande

maggioranza dei casi"), non può ritenersi rispondente

all'imprescindibile requisito dell'utilità sociale, voluto dall'art.

41 ed esplicato per la proprietà fondiaria dall'art. 44, una

conversione indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il

concedente abbia adempiuto i suoi oneri, e in cui quindi, funzionando

il rapporto normalmente, risulta senza dubbio ingiustificata la

trasformazione forzosa disposta dal legislatore.

Al riguardo è certamente esemplare il caso dell'imprenditore

agricolo a titolo principale, ossia di colui che dedica alla

coltivazione della terra almeno due terzi del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno due terzi del

proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione

fiscale (art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153). Tale figura, individuata

dapprima in sede comunitaria (Direttive nn. 159 e 160 del 1972) e

quindi accolta nella legislazione nazionale, è stata giustamente

considerata pienamente rispondente ai requisiti soggettivi per la

proficua gestione del fondo agricolo. Infatti sono stati previsti nei

confronti dell'imprenditore predetto agevolazioni e incentivi idonei al

proseguimento dell'attività di un settore generalmente depresso

(vedasi l. n. 153 del 1975 cit.). Pertanto non consentito, in base ai

parametri degli artt. 41 e 44 Cost., deve ritenersi il trattamento

riservato al detto imprenditore dall'art. 30 della legge impugnata, il

quale contiene una disciplina contorta e contraddittoria che, in

definitiva, permette l'estromissione di lui dall'impresa, equiparandolo

in tal modo al concedente "assenteista".

Analogamente non può ritenersi consentita la conversione forzosa

nei confronti dei concedenti che osservano in maniera adeguata i doveri

inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, pur non possedendo

i rigorosi requisiti prescritti dal citato articolo, resi più rigidi

dalla legislazione nazionale rispetto alla normativa comunitaria, che

indica il 50 per cento (in luogo dei due terzi) dell'attività

lavorativa e del reddito da lavoro.

La corretta osservanza dei doveri del concedente, secondo i più

elementari canoni di esperienza e di logica, non può, invero, non far

ritenere l'efficace funzionalità dell'impresa mezzadrile, sicché in

questo caso la conversione automatica non trova razionale fondamento.

Il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall'art. 44

della Costituzione, impone al legislatore ordinario di intervenire per

un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio

sostanziale fra le diverse categorie interessate e rimuovere così gli

ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione dei coltivatori all'organizzazione economica

del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di

una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido

fondamento razionale una parte a danno dell'altra (cfr. per riferimenti

sent. 5 aprile 1974 n. 107).

11. - I rilievi sopra formulati trovano riscontro anche nei lavori

preparatori della legge, essendosi le Commissioni parlamentari della

Giustizia e degli Affari costituzionali, oltre ad alcuni parlamentari,

espresse contro l'indiscriminata conversione automatica, la quale non

poteva ritenersi costituzionalmente corretta: precisamente, venne

osservato che la premessa, da cui il legislatore muoveva (e cioè

l'assenteismo verificatosi nella maggioranza dei casi), non

giustificava una disciplina legale assolutamente generalizzata, che si

rivelava ictu oculi incoerente ed arbitraria.

Critiche sostanzialmente coincidenti sono state mosse da una vasta

corrente dottrinale, comprendente i sostenitori dell'istituto della

conversione in sé considerato, che hanno proposto di limitarne la

previsione esclusivamente nei confronti dei concedenti "assenteisti".

Ed infine può ricordarsi come in Francia tale istituto, pur in

mancanza - il che è molto significativo - di espressi vincoli di

carattere costituzionale, quali invece quelli esistenti negli artt. 41

e 44 della nostra Costituzione, è stato previsto soltanto in alcuni

casi, nei quali emergono il disinteresse del concedente e il

conseguente pregiudizio derivante all'impresa agricola

(art. 417/11 Code rural modificato dal decreto n. 83-212

del 16 marzo 1983).

Le gravi conseguenze dell'indiscriminata conversione non sono

sfuggite alla difesa dei mezzadri, la quale ha sostenuto che esse

possono essere impedite con l'esercizio del diritto di ripresa previsto

dall'art. 42 l. n. 203 del 1982 in esame e che comunque i concedenti

hanno diritto al "premio" previsto dall'art. 42 lett. g) l. n. 153 del

1975 cit.

Tali argomenti peraltro non sembrano convincenti.

Per quanto concerne il primo di essi, è sufficiente osservare che

il diritto di ripresa (mutuato dalla legislazione francese, nella quale

però, come si è detto, la conversione è stata ragionevolmente

limitata) è subordinato a tutte le condizioni elencate nelle lettere

a), b), c) e d) del cit. art. 42, tra cui primeggiano quella di essere

coltivatore diretto o equiparato e l'assunzione dell'obbligo di

coltivare per nove anni il fondo direttamente o a mezzo dei propri

familiari. Al riguardo va osservato che queste condizioni non sono

ammissibili nei confronti del concedente che ha correttamente osservato

i propri doveri e intende mantenere le propria posizione di

imprenditore senza assumere l'impegno o avere la possibilità di

coltivare direttamente il fondo: sono evidenti per vero le

irrazionalità ed iniquità del sistema verso chi, adeguatamente

cooperando al buon funzionamento dell'impresa agricola, dà il suo

contributo per lo sviluppo e il potenziamento del settore e quindi non

può essere allontanato per la mera scelta del mezzadro, il quale,

peraltro, di tale partecipazione si è in precedenza giovato.

Relativamente al secondo argomento difensivo, è sufficiente

replicare che l'art. 42 l. n. 153 del 1975 (e cioè molto anteriore

all'entrata in vigore della l. n. 203 del 1982) non prevede un

indennizzo finalizzato a compensare una limitazione coattiva, bensì un

semplice premio diretto ad incentivare il volontario ricorso

all'affitto: sicché non è possibile né sotto il profilo giuridico

della qualificazione né sotto quello economico (ossia della sua

entità), la pretesa equiparazione, che, peraltro, è semplicemente

affermata senza che sia stata data alcuna valida dimostrazione.

12. - Conclusivamente deve dichiararsi l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui

prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo

principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153, ovvero abbia

comunque dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui

ai contratti associativi previsti nel primo comma del cit. art. 25, la

conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del

concedente stesso. Ovviamente spetta al giudice del processo civile

accertare la concreta adeguatezza nei singoli casi dell'attività

svolta dal concedente nella conduzione dell'impresa.

Tale dichiarazione di illegittimità determina anche quella

dell'art. 30 relativo all'imprenditore a titolo principale, la cui

posizione risulti compresa nella ora indicata pronuncia.

La pronuncia stessa assorbe poi la censura relativa all'art. 4

della Costituzione - il quale tutela ogni forma di lavoro - perché il

concedente, il quale ha adeguatamente contribuito alla conduzione

dell'impresa agricola trova, a seguito di essa, quella piena tutela

che, invece, non spetta al concedente "assenteista".

Di conseguenza va presa in considerazione la posizione del mezzadro

che non ottiene la conversione per il mancato consenso del concedente,

non prevista dalla normativa in esame: perciò, in applicazione

dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, va altresi 'dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b della legge impugnata

nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta

conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a

titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla

condirezione dell'impresa mezzadrile di cui ai contratti associativi

previsti nel primo comma dell'art. 25 della stessa legge: sicché anche

in tali casi il contratto di mezzadria in corso avrà la durata di

dieci anni ivi stabilita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti dai giudizi

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 3

maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di

concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi

dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato

apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi

previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta

dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente

stesso;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della

stessa legge;

c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b), l.

n. 203 del 1982 nella parte in cui non comprende anche il caso di non

avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia

imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato

apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi

previsti dell'art 25, primo comma della medesima legge;

d) dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 25 l. cit., sollevata dalle ordinanze

in epigrafe in riferimento agli art. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 della

Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 3 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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