Art. 28 — Conversione a richiesta del concedente

Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevate in quanto tali norme prevedono la conversione c.d. "automatica" della mezzadria in affitto (attuabile cioè attraverso il solo esercizio del diritto del mezzadro), che si ipotizza lesiva dei diritti del concedente a non essere trattato in maniera deteriore rispetto alla controparte negoziale, del suo diritto al lavoro, nonché dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà. La Corte infatti ha già deciso tali questioni, dichiarando la illegittimità dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25 della l. n. 203 cit.), escludendo però che l'istituto della conversione violi, di per sé, alcuno dei parametri costituzionali richiamati. - S. n. 138/1984; O. nn. 88 e 250/1985.

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  • Ordinanza n. 61/1986

    Questione infondata
    24 marzo 1986

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. - in quanto tali norme prevedono che la conversione della mezzadria in affitto sia attuabile, per quanto riguarda il concessionario, attraverso il solo atto di esercizio del diritto da parte di questo ultimo. È stata infatti già dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost., dell'art. 25 di detta legge n. 203/1982 (nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge n. 153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il consenso del concedente stesso) e dell'art. 30 della legge medesima, escludendosi peraltro che l'istituto della conversione c.d. "automatica" violi, di per sé, gli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost.. - S. n. 138/1984.

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  • Ordinanza n. 250/1985

    Questione infondata
    29 ottobre 1985

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 43 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30, e 31 l. 3 maggio 1982, n. 203, sollevate in quanto tali norme prevedono la conversione c.d. "automatica" della mezzadria in affitto, attuabile cioè attraverso il solo atto di esercizio del diritto da parte del mezzadro, in quanto le questioni sono state già decise dalla Corte la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25 di detta legge n. 203/1982, escludendo peraltro che l'istituto della conversione violasse gli artt. 3, 41, 42 e 43 della Costituzione e sulla base delle cui argomentazioni risulta assorbita anche la ulteriore censura, prospettata dai giudici a quibus, relativa all'art. 4 della Costituzione. - S. n. 138/1984.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art28 · fonte del testo

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