Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. - in quanto tali norme prevedono che la conversione della mezzadria in affitto sia attuabile, per quanto riguarda il concessionario, attraverso il solo atto di esercizio del diritto da parte di questo ultimo. È stata infatti già dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost., dell'art. 25 di detta legge n. 203/1982 (nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge n. 153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il consenso del concedente stesso) e dell'art. 30 della legge medesima, escludendosi peraltro che l'istituto della conversione c.d. "automatica" violi, di per sé, gli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost.. - S. n. 138/1984.
Art. 25 Contratti agrari · Art. 26 Contratti agrari · Art. 28 Contratti agrari · Art. 30 Contratti agrari