Art. 37 — Modificazioni della quota di riparto

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non puo' ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto e' riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile. Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda vendibile, sempreche' partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 533/1990

    Questione infondata
    3 dicembre 1990

    Nella disciplina della mezzadria , la determinazione del rapporto percentuale fra le quote spettanti, rispettivamente, al mezzadro e al concedente, appartiene alla discrezionalità del legislatore. Peraltro l'aumento del sei per cento della quota spettante al mezzadro, previsto dall'art. 37 legge 3 maggio 1982 n. 203, non eccede il limite della ragionevolezza essendo concesso a compenso della mancata conversione del contratto in affitto ed in quanto espressione del principio, già affermato con la l. 4 agosto 1948 n. 1094, secondo il quale nella disciplina della mezzadria viene ad essere valorizzato l'apporto di lavoro del mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una quota maggiore di quella spettante al concedente. (Manifesta infondatezza della questine di legittimità costituzionale dell'art. 37 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2141 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 maggio 1984

    riuniti dai giudizi a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art37 · fonte del testo

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