Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2001 al 7 maggio 2004. 415 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazione nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede. Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:

tolto: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

tolto: b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

tolto: c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro quindici giorniaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.99.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12 · fonte del testo

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