Art. 916 c.nav. — Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'esercente

[1]L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

[2]Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

44

La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione".

Testo vigente dal 7 febbraio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    Le particolari esigenze disciplinari della vita di bordo, strettamente connesse alla garanzia della sicurezza della navigazione, non possono giustificare la norma che consente all'imprenditore aeronautico di risolvere ad "nutum" il contratto di lavoro del personale aeronautico in quanto, come già affermato, per il personale navigante è da escludersi che tale potere di risoluzione, a suo tempo riconosciuto all'armatore, e poi riconosciuto costituzionalmente illegittimo, possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare finalità di interesse generale, indispensabili all'esercizio nautico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale norma, con l'attribuire all'esercente il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile, irrazionalmente discrimina tale personale rispetto ai marittimi arruolati e ai lavoratori comuni. - S. n. 96/1987.

    Art. 916 c.nav. · Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 35 statuto dei lavoratori · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 7 febbraio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art916 · fonte del testo

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