Art. 345 c.nav. — Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore

L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

44

La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 7 febbraio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 916 cod. nav. (v. Massima C) comporta come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 345 cod. nav., che attribuisce all'armatore un illimitato potere di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto analogo a quello conferito all'esercente dell'aeromobile dall'art. 916.

    Art. 916 c.nav. · Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 35 statuto dei lavoratori · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 336/1985

    Questione inammissibile
    13 dicembre 1985

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, che importerebbe una vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 - nella parte in cui consentono all'armatore il licenziamento "ad nutum" di marittimi adibiti a lavori di "comandata", previsti dalle norme integrative, allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978, per i dipendenti delle società di navigazione di pubblico interesse nazionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - sotto il profilo che il rapporto di lavoro di comandata appartiene al genus del rapporto di arruolamento, ma le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali, cosicché in questi ultimi casi la posizione del prestatore di lavoro sarebbe analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma e, venendo meno le finalità della sicurezza della navigazione, dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato in generale, con l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/66; posto che il giudice a quo chiede un intervento che, lasciando inalterata la regolamentazione del rapporto allorché le prestazioni si svolgono su di una nave in navigazione, ne aggiunge, tuttavia, una nuova e diversa, per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in sosta nel porto).

    Art. 345 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 129/1976

    Questione infondata
    26 maggio 1976

    L'art. 345 cod. navig., nel prevedere la facoltà di licenziamento ad nutum da parte dell'armatore o dell'esercente, con salvezza dei diritti spettanti all'arruolato, non viola il principio costituzionale di uguaglianza o del diritto al lavoro e della tutela di questo, in quanto razionalmente giustificato dal peculiare aspetto del rapporto di lavoro nautico (e di quello aeronautico), finalizzato alla sicurezza della navigazione e caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale da un elemento fiduciario e personalistico, nonché dalla conseguenziale opportunità di attribuire all'armatore un mezzo efficace per assicurare la subordinazione costituito dalla facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti diversi dall'armatore (o dall'esercente). Pertanto, non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale della disposizione codicistica succitata. - v. S. n. 124/1962.

    Art. 345 c.nav. · Art. 1 Licenziamenti individuali · Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 7 febbraio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art345 · fonte del testo

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