Codice civile

Art. 11 c.c. — Persone giuridiche pubbliche

Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), degli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità), prop…

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 11 riproduce il principio tradizionale della irretroattività della norma giuridica, ma introduce un temperamento limitatamente ai contratti collettivi di lavoro, disponendo che questi possano stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione. Il temperamento, suggerito da considerazioni di ovvia opportunità, mentre permette a tutela dei prestatori di lavoro una limitata retroattività del contratto collettivo, nel contempo costituisce un freno agli inconvenienti e agli abusi cui avrebbe condotto la tendenza a riconoscere alle associazioni professionali piena libertà di regolare i rapporti collettivi di lavoro, senza riguardo alle situazioni esaurite e consolidate nel passato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 21

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art11 · fonte del testo

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