Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato), 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.), 100 cod. proc. civ., 22 e 91 cod. proc. pen. - denunciati per contrasto con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 32 Cost. - "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; e dell'art. 304 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 2 Cost., "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reità contenuta nella denuncia o querela". Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, comma quarto, prevede che "le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi"; onde spetta al giudice a quo valutare, se alla stregua dello ius superveniens, la prima questione - cui la seconda è prospettata come "strettamente connessa" - sia tuttora rilevante.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.
È inammissibile, per la manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), proposta con l'ordinanza del tribunale di Firenze del 5 marzo 1970, in riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione. La limitazione a particolari mezzi di impugnativa stabilita dall'art. 26 riguarda solo i giudizi che si svolgono avanti il Consiglio di Stato, sicché esclusivamente tale organo può considerarsi legittimato a denunciare la violazione dell'art. 113, secondo comma, in quanto lesiva della pienezza del potere ad esso spettante.
Art. 113 cost. · Art. 26 Testo unico sul Consiglio di Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art26 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.