Art. 214 — Militari in congedo

((Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. 3 parole tolte, 38 parole aggiunte.

Le disposizioni tolto: degli articoli precedenti aggiunto: dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare aggiunto: in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art214 · fonte del testo

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