Art. 216 — Malversazione a danno di militari

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da due a otto anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 96/2013

    Questione inammissibile
    22 maggio 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 cod. pen. militare di pace censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento con la disciplina vigente in ambito non militare regolata dall'art. 323 c.p., atteso che, riguardo alle condotte di malversazione mediante distrazione la questione prospettata è irrilevante nel giudizio a quo nel quale la condotta contestata agli imputati è esclusivamente di natura appropriativa, mentre riguardo a tale ultima condotta, poiché la richiesta formulata dal rimettente di una pronuncia additiva che determini la riconducibilità delle condotte di malversazione in danno di privati alla più grave fattispecie del peculato, comporta una reformatio in peius dell'attuale trattamento sanzionatorio, essa è preclusa alla Corte dal divieto di analogia in malam partem in materia penale. - Sulle conseguenze della abrogazione della norma sul peculato per distrazione militare, v. cit. sentenza n. 448 del 1991. - Sul divieto di analogia in malam partem in materia penale e la conseguente impossibilità di pronunce additive che comportino una reformatio in peius , v. cit. sentenza n. 447 del 1998; n. 473 del 1990.

    Art. 216 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 315 c.p. · Art. 323 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art216 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari