Corte costituzionale

Sentenza n. 448/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Fiorini

Egisto ed altri, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per fatti nei quali la

pubblica accusa ravvisava ipotesi di peculato per distrazione "pura"

(uso di somme destinate alla cassa corrente per scopi diversi da

quelli prescritti), il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del

cod. pen. mil. di pace, limitatamente alla parte in cui prevede la

punibilità per chi "distrae a profitto proprio od altrui" denaro o

altra cosa mobile appartenente all'Amministrazione militare.

Il giudice rimettente muove dal presupposto dell'intervenuta

abolizione, per effetto della legge 26 aprile 1990, n. 86 di riforma

dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione, dell'ipotesi di peculato per distrazione "pura",

sicché la relativa condotta non risulta oggi punibile, per i

pubblici ufficiali civili, salvo che rientri nella nuova previsione

del peculato d'uso (art. 314, secondo comma, cod. pen., nuovo testo)

ovvero in quella residuale dell'abuso d'ufficio. Non essendosi

disposto nello stesso modo per il peculato militare, ne risulterebbe

un'evidente disparità di trattamento tra due condotte analoghe.

Ad avviso del giudice a quo, ad una pronuncia in tal senso non

sarebbe di ostacolo il rilievo - formulato da questa Corte nella

sentenza n. 473 del 1990 in riferimento ad analoga censura

concernente il peculato d'uso - per cui "durante la fase transitoria

(intercorrente tra la dichiarazione di incostituzionalità e

l'entrata in vigore di nuove norme in materia la cui emanazione

spetta al legislatore) il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi

di cui alla prima parte dell'art. 314 c.p. (che poi è quella stessa

dell'art. 215 c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno

del minimo della pena che non sarebbe più, come ora, da due a dieci

anni bensì da 3 a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che

la Corte non può determinare ....". Invero, nel caso di abolizione

dell'ipotesi di peculato per distrazione, l'eventuale utilizzo di

somme per fini diversi da quelli prestabiliti, da parte del pubblico

ufficiale militare, avrebbe le stesse conseguenze previste per

l'analoga condotta da parte del pubblico ufficiale civile e, cioè, o

la mancanza di qualsiasi responsabilità penale ovvero la minore

responsabilità derivante dal reato di abuso di ufficio.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto

nel giudizio. Considerato in diritto

1. - Muovendo dal presupposto che, con le "Modifiche in tema di

delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"

introdotte con la legge 26 aprile 1990, n. 86 è stata, tra l'altro,

disposta, con l'art. 1, l'abolizione della figura del peculato per

distrazione, il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Palermo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace,

limitatamente all'ipotesi, ivi prevista, del peculato militare per

distrazione (ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri),

sostenendo che la perdurante punibilità delle condotte dei militari

in essa incluse comporta, in danno di costoro, una disparità di

trattamento rispetto alle analoghe condotte dei pubblici ufficiali

civili e contrasta perciò col principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Va premesso che l'abolizione della figura del peculato per

distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte

le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di

esse - come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990

ed è stato rilevato dalla dottrina - rientrano oggi nella nuova e

più ampia figura del delitto di abuso d'ufficio introdotta con

l'art. 13 di detta legge, che ha sostituito l'art. 323 del codice

penale. È noto, infatti, - a prescindere da più sottili

precisazioni, che non interessano in questa sede - che

sull'individuazione della "distrazione" penalmente rilevante

coesistevano due opzioni interpretative: ritenendosi, talora, che vi

rientrasse anche la illegittima destinazione della cosa per finalità

bensì proprie della pubblica amministrazione ma non corrispondenti a

quelle imposte dalla disciplina amministrativa; talaltra, che vi

fossero ricompresi solo i casi di destinazione indebita di risorse

pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. In questa

seconda ipotesi la "distrazione", in quanto comporta un'illecita

utilizzazione dei poteri di ufficio (e quindi un "abuso") e mira a

procurare all'agente o a terzi un vantaggio (o un danno)

qualificabile come "ingiusto", integra - secondo la più accreditata

dottrina - il delitto configurato nel nuovo testo dell'art. 323 cod.

pen.: sicché è solo con riguardo alla prima ipotesi, di

destinazione interna alle finalità istituzionali dell'ente, che

l'abolitio criminis può dirsi verificata.

Sotto altro profilo, poi, i fatti di uso momentaneo della cosa

appartenente alla pubblica amministrazione, seguìto dalla sua

immediata restituzione, che talora venivano qualificati come

"distrazione" pur se implicanti una temporanea appropriazione, non

hanno perduto rilevanza penale, dato che rientrano nell'ipotesi

attenuata di peculato prevista nel secondo comma del novellato art.

314 cod. pen.

3. - Poiché l'ordinanza di rimessione muove da considerazioni

analoghe, la questione sollevata s'incentra nella mancata estensione

al peculato militare della suesposta delimitazione dell'area della

punibilità delle condotte prima rientranti nel peculato comune.

Questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già ritenuto non

essere conforme a razionalità che le modifiche introdotte per il

peculato comune con la legge n. 86 del 1990 non siano state estese al

peculato militare. E ciò, nella considerazione - già espressa,

proprio a proposito del peculato per distrazione, nella sentenza n. 4

del 1974 - della "sostanziale identità della fattispecie di cui

all'art. 314 c. p. (vecchio testo) con quella di cui all'art. 215

c.p.m.p.". I due reati, infatti, "hanno in comune l'elemento

materiale e l'elemento psicologico. Identico è, infatti, il loro

contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto

proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato;" identica

altresì, la condotta tipica delle due fattispecie criminose,

"concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di

soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o

incaricato di pubblico servizio e militare incaricato di funzioni

amministrative o di comando)". Né una valutazione diversa delle due

fattispecie può essere desunta da "particolari ragioni inerenti

all'amministrazione militare": anzi, quella del peculato militare è

stata dal legislatore considerata meno grave, dato che è per esso

comminata una sanzione che, nel minimo "è inferiore di ben un anno a

quella prevista per il peculato comune".

Nel caso in esame, d'altra parte, all'omogeneizzazione della

disciplina non ostano le ragioni che, in occasione della sentenza n.

473 del 1990, hanno precluso l'accoglimento della questione allora

sollevata, concernente la mancata introduzione, anche nell'art. 215

cod. pen. mil. di pace, dell'ipotesi attenuata del peculato d'uso

contenuta nel nuovo testo dell'art. 314 cod. pen. La caducazione, in

forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, della

norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione

comporta infatti non un vuoto di disciplina, né una non consentita

introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, bensì la

regolamentazione disposta dall'art. 16 cod. pen., e cioè

l'applicazione delle norme del codice penale comune alle materie

regolate da leggi penali speciali - quali il codice penale militare

di pace - in quanto, come nel caso, non sia da queste (più)

stabilito altrimenti. Di conseguenza, le condotte dei militari dianzi

punite a titolo di peculato militare per distrazione resteranno

punibili se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei

novellati artt. 314, secondo comma e 323 cod. pen.; altrimenti,

resteranno non punibili al pari delle corrispondenti condotte dei

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio civili, con ciò

eliminandosi la denunciata, ingiustificabile disparità di

trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice

penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo

distrae a profitto proprio o di altri".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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