Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c,

del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e indulto),

promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1971 dal giudice istruttore

del tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di De

Bastiani Piergiorgio ed altri, iscritta al n. 223 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 177 del 14 luglio 1971.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione di De Bastiani Piergiorgio;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Flavio Dalle Mule e Gerolamo Rossi, per il De

Bastiani, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di De Bastiani

Piergiorgio, Di Marco Donato, Costanzo Salvatore e Brunat Ferruccio,

imputati del reato di peculato militare - previsto dagli artt. 110 e

81, cpv., c.p. e dall'art. 215 del c.p.m.p. (per essersi in concorso

tra di loro, gli ultimi tre nella loro qualità di ufficiali incaricati

di funzioni amministrative, appropriati a profitto proprio ed altrui di

generi alimentari dei quali avevano il possesso per ragioni del loro

ufficio, generi che poi vendevano al primo) - il giudice istruttore

presso il tribunale di Belluno ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, del d.P.R. 22 maggio

1970, n. 283, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata - che prevede la

concessione di amnistia per il reato di peculato di cui all'art. 314

c.p. quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la

distrazione del denaro o d'altra cosa mobile sia stata compiuta per

finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione - non

sarebbe applicabile alla ipotesi meno grave di peculato prevista

dall'art. 215 del codice penale militare anche se questo dovesse essere

stato commesso per finalità non estranee a quelle della pubblica

Amministrazione.

Evidente quindi sarebbe la disparità di trattamento e conseguente

violazione del principio di uguaglianza.

L'eccezione che a questo principio di pari trattamento pone l'art.

5, lett. c, espressamente richiamando la sola figura del peculato

prevista dall'art. 314 c.p. e non la omogenea corrispondente figura del

peculato previsto dall'art. 215 c.p.m.p., non appare giustificata, né

trova alcun ragionevole fondamento.

Ritenuta pertanto la rilevanza della indicata questione, il giudice

istruttore con propria ordinanza del 16 marzo 1971 ha rimesso gli atti

del giudizio a questa Corte.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il solo

imputato De Bastiani Piergiorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati

Flavio Dalle Mule e Gerolamo Rossi ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 12 giugno

1971, la difesa del De Bastiani osserva che l'art. 5, lett. c, del

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, pone in essere una evidente disparità

di trattamento tra colpevoli del più grave reato previsto dall'art.

314 c.p. che beneficiano dell'amnistia e colpevoli del reato di

peculato militare (figura criminosa ritenuta meno grave dal

legislatore) che sono invece esclusi dal provvedimento di clemenza. In

tal modo un medesimo comportamento delittuoso, che trova una diversa

qualificazione giuridica solo per la condizione di "militare" o meno

del soggetto attivo, riceve un trattamento differenziato in violazione

del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito

dalla Costituzione.

La sollevata eccezione di incostituzionalità, ad avviso della

difesa, sarebbe in special modo fondata in relazione alla posizione

dell'imputato De Bastiani il quale, pur non rivestendo la qualifica di

" militare" essendo a tutti gli effetti un civile, viene tuttavia a

rispondere di peculato militare, ai sensi dell'art. 14 del c.p.m.p.,

per concorso in tale reato con appartenenti alle forze armate dello

Stato.

Né sussistono valide ragioni che giustifichino la diversità di

trattamento riservata ad un reato sostanzialmente identico a quello

sanzionato dall'art. 314 del codice penale. Questo diverso trattamento

non riguarda invero una ben definita e determinata categoria di

individui per la quale il legislatore abbia voluto dettare una

disciplina diversa, ma piuttosto colpisce delle persone che solo

accidentalmente, per aver concorso nel reato con altri soggetti aventi

lo status di militari, sono assoggettati - per ragioni di economia di

giudizi - alla legge penale militare, anziché alla legge penale

ordinaria.

Nelle proprie deduzioni, depositate il 30 luglio 1971, la

Avvocatura dello Stato esprime in via preliminare dei dubbi sulla

rilevanza della proposta questione osservando che l'art. 5, lett. c,

del d.P.R. n. 283 del 1970 prevede l'amnistia "per il delitto di cui

all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di

appropriazione, risulti che la distrazione del danaro o altra cosa

mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della

pubblica Amministrazione". Ora nel caso di specie, in cui tre militari

si sono appropriati di generi alimentari che hanno poi venduto ad un

terzo non militare, non può ritenersi che ricorra l'ipotesi astratta

di causa estintiva di reato preveduta dalla norma impugnata, giacché

è da escludere che rientri fra le finalità della pubblica

Amministrazione l'operato di militari che per profitto personale

vendono ad un terzo generi alimentari dei quali avevano il possesso per

ragioni di ufficio. Non si riesce in altri termini a scorgere alcun

nesso logico tra l'imputazione ascritta ai prevenuti e l'applicazione

della causa estintiva prevista dalla norma denunciata essendo evidente

che questa norma non potrebbe essere applicata alla fattispecie.

Passando al merito l'Avvocatura afferma che la questione è

infondata. Il decreto di clemenza pur non facendo distinzione fra reati

comuni e reati militari ha in taluni casi specificamente indicato

determinati reati con citazione dell'articolo e relativa rubrica. In

detti casi è evidente che la normativa d'eccezione non può

estendersi a reati militari non espressamente richiamati. È pertanto

da concludere che il legislatore, promulgando la legge di delegazione

per la concessione dell'amnistia, mentre non ha inteso distinguere tra

reati comuni e reati militari, per quanto attiene alla concessione dei

provvedimenti di clemenza in " generale", fondati esclusivamente sulla

quantità della pena inflitta e da infliggere, abbia per contro inteso

operare una scelta nei confronti di quei reati singolarmente enunciati:

ciò per evidenti ragioni di politica legislativa che si sottraggono

al sindacato della Corte costituzionale.

La speciale natura del peculato militare, ad avviso

dell'Avvocatura, è di per sé sufficiente a giustificare anche sul

piano logico la scelta operata dal legislatore nella sua

discrezionalità. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato ha in via pregiudiziale eccepito

l'inammissibilità per difetto di rilevanza rispetto al giudizio

principale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

lett. c, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento all'art. 3

della Costituzione. L'eccezione è stata formulata sulla base del testo

letterale del capo di imputazione nel quale viene contestato ai

prevenuti il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215

c.p.m.p., per essersi appropriati a profitto proprio e altrui di generi

alimentari appartenenti alla amministrazione militare. Secondo

l'Avvocatura non sarebbe applicabile a detta fattispecie la norma

impugnata poiché questa ammette al beneficio dell'amnistia il delitto

di peculato previsto dall'art. 314 c.p. non per la ipotesi di

appropriazione, bensì per quella di distrazione e nei soli casi in cui

"la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per

finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione".

L'eccezione è da respingere.

Dall'ordinanza 16 marzo 1971 qui in esame si desume che il giudice

istruttore del tribunale di Belluno ha puntualmente formulato e

motivato il proprio giudizio di rilevanza a termini dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza, infatti, richiama le

conclusioni scritte del pubblico ministero ed in queste è dato leggere

che la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte per la

declaratoria d'incostituzionalità della norma denunciata muove dalle

considerazioni che " dall'istruttoria non è risultato che gli imputati

si siano appropriati delle somme ricavate dalla vendita dei generi

alimentari", che "è risultato, invece, che somme provenienti da tali

operazioni sono state spese per acquistare beni rimasti in dotazione

della caserma", ragion per cui "in mancanza di documentazione... è da

ritenere che nel caso si tratti di peculato per distrazione compiuto

per finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione".

Le considerazioni anzidette sono state condivise dal giudice

istruttore il quale, espressamente motivando sulla applicabilità della

norma impugnata al processo dinanzi a lui pendente, ha rilevato che

dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità della stessa

discenderebbe l'ammissione degli imputati al beneficio dell'amnistia.

2. - Venendo al merito della proposta questione, occorre statuire

se sia in contrasto con l'art. 3 Cost. la norma contenuta nell'art. 5,

lett. c, del d.P.R. n. 283 del 1970 per aver riservato la concessione

di amnistia alla sola ipotesi di peculato prevista dall'art. 314 c.p. -

limitatamente ai casi in cui la distrazione del denaro o d'altra cosa

mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della

pubblica Amministrazione - e non avere ammesso allo stesso beneficio la

corrispondente ipotesi, peraltro meno grave, di reato di peculato

militare di cui all'art. 215 c.p.m.p., quando anch'esso sia stato

compiuto per le stesse finalità.

La questione è fondata.

Non v'ha dubbio che spetti al legislatore la scelta del criterio di

discriminazione tra reati amnistiabili o non e che la valutazione delle

ragioni di politica criminale in ordine alla ammissibilità o meno di

un determinato reato al beneficio della clemenza è rimessa

all'apprezzamento discrezionale del legislatore e non può essere

sindacata in questa sede. Va, tuttavia, affermato che siffatto potere

deve essere contenuto nei limiti della razionalità e che quando

ricorrano casi, come quello di specie, in cui la sperequazione di

trattamento normativo per figure omogenee di reati assuma aspetti e

dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna

ragionevole giustificazione il controllo della Corte non può essere

disconosciuto.

Ora non può negarsi che tra il delitto di peculato previsto

dall'art. 314 c.p. e quello di peculato militare di cui all'art. 215

c.p.m.p. sussiste una sostanziale identità, chiaramente riscontrabile,

del resto, nel testo dei rispettivi articoli. I due reati hanno in

comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è,

infatti, il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che

si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato;

identica, altresì, l'azione tipica delle due azioni criminose

concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di

soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o

incaricato di un pubblico servizio e militare incaricato di funzioni

amministrative o di comando).

Non si riesce, pertanto, a vedere quali obbiettivi e apprezzabili

ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa

valutazione delle anzidette figure delittuose e a disporre, quindi, un

differente loro trattamento ai fini della amnistia.

Nelle altre disposizioni concernenti l'amnistia non è fatta,

peraltro, alcuna discriminazione tra reati militari e reati non

militari, sicché, anche sotto questo aspetto, non appare giustificata

e va conseguentemente dichiarata costituzionalmente illegittima la

norma di cui all'art. 5, lett. c, del d.P.R. n. 283 del 1970 nella

parte in cui omette di prevedere, e quindi esclude, la concessione di

amnistia al peculato militare, in quegli stessi termini e alle stesse

condizioni per le quali il beneficio di cui trattasi è stato accordato

al peculato comune.

La dichiarazione di incostituzionalità va ovviamente pronunciata

anche nei confronti del corrispondente art. 5, lett. c, della legge 21

maggio 1970, n. 282, Contenente "delegazione al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c,

della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c, del d.P.R.

22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione

dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215

del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di

appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa

mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della

pubblica Amministrazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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