Corte costituzionale

Ordinanza n. 539/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9

dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e

salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni

penali per i militari del suddetto Corpo) promosso con ordinanza

emessa il 22 maggio 1985 dalla Corte militare d'Appello di Roma,

iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Corte d'Appello militare di Roma ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383

(Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso

la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del

suddetto Corpo) in quanto, richiamando le pene stabilite dagli artt.

215 e 219 del codice penale militare di pace, sanziona allo stesso

modo il militare della Guardia di Finanza che commette violazioni

delle leggi finanziarie costituenti delitto sia che queste si

concretino in lievissime infrazioni punibili con la sola multa sia

che queste, invece, "in un crescendo di condotte criminose"

realizzino una collusione o un peculato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che nell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 si fa

riferimento al disvalore oggettivo (violazione di leggi finanziarie)

per far emergere la gravità dell'illecito, riferito principalmente

alla qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza del

soggetto attivo del reato: quest'ultimo, infatti, nel violare la

disposizione impugnata, viene meno "non soltanto al vincolo di

fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche

funzioni (v. art. 54, secondo comma, Cost.) ma anche a quei

particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari

dello Stato, la cui cura è istituzionalmente affidata al Corpo

della Guardia di Finanza" (cfr. sent. n. 70 del 1976);

che, d'altronde, il richiamo, da parte della norma denunciata,

agli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace comporta la

possibilità di applicare pene edittali della reclusione militare da

due a dieci anni, a parte le possibili circostanze aggravanti o

attenuanti, nonché l'applicazione di pene militari accessorie in

riferimento alle pene concretamente irrogate;

che sussiste per il giudice la possibilità di graduare le pene

in misura proporzionale alla gravità del fatto commesso;

che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di

un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 9 novembre 1941, n. 1383

(Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso

la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del

suddetto Corpo) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla

Corte d'Appello militare di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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