Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio

1990 dal Tribunale militare di Roma, nel procedimento penale a carico

di Matteace Giacomo, iscritta

al n. 410 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 18 maggio 1990 il Tribunale militare di Roma

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 215

c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Riferiva l'ordinanza che si procedeva contro imputato di peculato

continuato ed aggravato (artt. 81, secondo comma, codice penale e 47

n. 2, 215 c.p.m.p), per avere lo stesso distratto a proprio profitto,

utilizzandole durante cinque giorni consecutivi, autovetture di

proprietà dell'Amministrazione militare di cui aveva il possesso per

ragione del suo ufficio di Aiutante maggiore presso l'8° Battaglione

Trasporti "Casilina" di Roma: autovetture usate per recarsi a fini

privati nella propria abitazione di Pomezia e immediatamente

restituite dopo l'uso.

All'udienza, però, l'imputato - del resto, confesso - chiedeva

procedersi a giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 247 delle

norme transitorie e 442 cod. proc. pen.

La richiesta veniva accolta e il procedimento si trasferiva nella

Camera di Consiglio del Tribunale, dove il difensore eccepiva la

riferita questione di legittimità costituzionale. Essendo le

risultanze pacifiche ed univoche rispetto alla confessione

dell'imputato, il Tribunale, sentito il pubblico ministero, e,

ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della

questione, rimetteva gli atti a questa Corte per la decisione.

2. - Rileva il Tribunale che il legislatore, con la legge 26

aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici

ufficiali contro la pubblica amministrazione), ha sostanzialmente

riscritto l'intero Capo I del Titolo II del secondo libro del codice

penale. Nulla, però, ha disposto circa le corrispondenti, analoghe

norme incriminatrici, contenute nella legislazione penale militare,

benché queste ultime, e in particolare l'art. 215 impugnato,

presentino struttura perfettamente identica alle norme del codice

comune, sulle quali sono state sostanzialmente ritagliate.

Ebbene, dall'art. 314 cod. pen. ( esattamente corrispondente,

prima della riforma, all'art. 215 c.p.m.p.) l'ipotesi alternativa del

"peculato per distrazione" è scomparsa: in sua vece, è stata

inserita al secondo comma un'ipotesi di momentanea distrazione,

integrata dal cosidetto "peculato d'uso", che si verifica allorquando

il colpevole abbia posto in essere la condotta di appropriazione di

cui al primo comma al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa

posseduta per ragione dell'ufficio, immediatamente restituendola dopo

l'uso. In tal caso, la pena comminata va da sei mesi a tre anni di

reclusione.

Attualmente, perciò, l'identica condotta, se attuata dal pubblico

ufficiale civile, è punita con la mite pena indicata, mentre è

soggetta alla pena da due a dieci anni se realizzata da pubblico

ufficiale militare.

Secondo il Tribunale rimettente un siffatto differenziato

trattamento non trova alcuna giustificazione nel sistema; né sotto

il profilo logico giuridico, uguali essendo i beni giuridici protetti

(patrimonio della pubblica amministrazione e correttezza nell'agire

del pubblico funzionario) né sotto quello di particolari specifiche

esigenze dell'amministrazione militare che, in questi casi, sono le

stesse dell'amministrazione civile.

Il discrimine, pertanto, sarebbe assolutamente irrazionale,

perché dovuto soltanto "al cronico disinteresse normativo per il

settore dell'ordinamento penale militare". Di qui la sollevata

questione: in relazione alla quale, anzi, il Tribunale, dovendosi ad

essa limitare per ragioni di rilevanza, sollecita tuttavia la Corte

ad adottare, in ordine alle residue norme, le conseguenze d'ufficio

ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nessuno è intervenuto né si è costituito nel giudizio innanzi

alla Corte. Considerato in diritto

1. - Le censure del Tribunale militare di Roma si riferiscono

all'ingiustificata differenza di trattamento che viene a verificarsi

fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale militare dopo la

modifica apportata all'art. 314 cod.pen. dalla legge 26 aprile 1990,

n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la

pubblica amministrazione).

Nella premessa che l'art. 215 c.p.m.p. presenti struttura,

condotta e interesse protetto perfettamente identici a quelli

delineati dall'art. 314 cod.pen. prima della riforma, l'ordinanza

rileva che il legislatore ha soppresso da quest'ultimo l'ipotesi

alternativa del peculato per distrazione, sostituendola nel capoverso

con quella di una momentanea distrazione integrata dal cosidetto

"peculato d'uso". Questo, infatti, si verifica allorquando il

pubblico ufficiale utilizza momentaneamente a scopi privati la cosa

posseduta per ragione dell'ufficio, restituendola immediatamente dopo

l'uso. In tal caso la pena è estremamente mite (da sei mesi a tre

anni di reclusione).

Ne consegue che attualmente la stessa condotta, se compiuta dal

pubblico ufficiale civile, incontra le dette miti conseguenze

sanzionatorie, mentre è punita con la reclusione militare da due a

dieci anni se realizzata dal pubblico ufficiale militare.

Ad avviso del Tribunale, così grave differenza di trattamento non

trova alcuna giustificazione nel sistema, nemmeno in ordine alle

particolari esigenze dell'amministrazione militare che sono le stesse

di quella civile, in quanto tendenti alla protezione di uguali

interessi. Il Tribunale, perciò, chiede che sia eliminata

l'irrazionalità del denunziato discrimine.

2. - Già da tempo questa Corte (sent. 14 gennaio 1974 n. 4) aveva

riconosciuto la sostanziale identità della fattispecie di cui

all'art. 314 cod. pen. con quella di cui all'art. 215 c.p.m.p. Aveva,

infatti, avvertito la Corte che "i due reati hanno in comune

l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è il loro

contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto

proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato; identica

altresì l'azione tipica delle due azioni criminose concretantesi

nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi

aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di

pubblico servizio, e militare incaricato di funzioni amministrative o

di comando)". Né la Corte ravvisava particolari ragioni inerenti

all'amministrazione militare che potessero indurre a dare alle due

fattispecie una valutazione diversa: tanto che, proprio nel

presupposto di tale identità, estendeva al peculato militare (previa

declaratoria d'illegittimità costituzionale in parte qua) la

particolare amnistia concessa dal legislatore, in presenza di talune

condizioni, con l'art. 5, lett. c., del D.P.R. n. 283 del 1970,

soltanto al peculato comune per distrazione.

Del resto, la fattispecie ora impugnata, lungi dall'essere

considerata dal legislatore in termini di particolare gravità

perché attinente all'amministrazione militare, è valutata

addirittura di più lieve entità di quella comune stando alla

sanzione che, nel minimo, è inferiore di ben un anno a quella

prevista per il peculato comune.

Tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dallo

stesso legislatore, non è effettivamente conforme a razionalità

che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra,

analoga modifica non sia stata apportata a quello militare. Sicché

oggi la stessa condotta di momentanea distrazione a fini privati, e

immediata restituzione dopo l'uso della cosa posseduta dal pubblico

ufficiale per ragione del suo ufficio, è sottoposta a pena di gran

lunga più grave se compiuta da pubblico ufficiale militare (da due a

dieci anni di reclusione militare). Il pubblico ufficiale civile,

infatti, integrando con la medesima azione il "peculato d'uso",

previsto - dopo la modifica - dal secondo comma dell'art. 314 cod.

pen. (inserito dalla legge n. 86 del 1990), incontrerà la modesta

sanzione che va da sei mesi a tre anni di reclusione.

3. - Non è esatto, però, che il legislatore non si sia avveduto

del grave divario di trattamento che veniva così ad instaurare o,

peggio, che deliberatamente lo abbia trascurato "per cronico

disinteresse normativo per il settore dell'ordinamento penale

militare", come sospetta il Tribunale rimettente.

In realtà, durante i lavori della Camera per la legge di modifica

dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione, era stato proposto un articolo aggiuntivo (il 19-bis)

che abrogava gli artt. 215, 216, 217 e 218 del c.p.m.p. e modificava

l'art. 219. Tutti i gruppi si dichiararono favorevoli, e lo stesso

Ministro, presente alla discussione, si mostrò concorde: egli,

però, pregò il proponente di ritirare l'articolo aggiuntivo per non

ritardare l'approvazione della legge (dato che in tal caso si sarebbe

dovuto sentire il parere della Commissione Difesa), e anche per

coordinare la norma - di cui si sollecitava autonoma proposta con la

riforma del codice penale militare allo studio presso quello stesso

Ministero.

Non solo, dunque, il riconoscimento di questa Corte sull'identità

delle due fattispecie e sulla necessità che esse abbiano a seguire

la stessa sorte, ma esiste anche il riconoscimento dei compilatori

della legge n. 86 del 1990 che questa "non doveva determinare

disparità di trattamento" rispetto alle disposizioni del codice

penale militare di pace, le quali altrimenti "non si sottrarrebbero

ad una censura d'incostituzionalità" (Atti parlamentari cit., p.2,

col. di sinistra).

Ciononostante la Corte non può accedere alla proposta

declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacché vi si frappone

una grave difficoltà che solo il legislatore può superare.

Com'è noto, la declaratoria predetta non determinerebbe la

depenalizzazione della fattispecie giacché, in attesa di un

intervento razionalizzatore del legislatore, anche più generale,

spiegherebbe efficacia la corrispondente norma penale comune, così

come modificata dalla legge più volte richiamata. Proprio questo,

però, rappresenta la cennata difficoltà in quanto, durante la fase

transitoria, il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui

alla prima parte dell'art. 314 cod. pen. (che è poi quella stessa

dell'art. 215 c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno

del minimo della pena, che non sarebbe più - come ora - da due a

dieci anni, ma bensì da tre a dieci anni di reclusione. Effetto

peggiorativo che la Corte non può determinare, e che per di più

sarebbe in contraddizione con lo spirito che dovrebbe presiedere alla

richiesta declaratoria d'illegittimità.

Né ovviamente la Corte potrebbe procedere ad una grave

manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p.

quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella

riformulazione dell'art. 314 cod. pen.

4. - Appare evidente, a questo punto, che soltanto i poteri del

legislatore possono ovviare a siffatte difficoltà adeguando l'art.

215 c.p.m.p. al nuovo schema dell'art. 314 cod.pen., e così

ripristinando quell'identità delle due fattispecie che la Corte

aveva riconosciuto con la richiamata sentenza n. 4 del 1974.

La Corte Costituzionale auspica che il provvedimento, già

prospettato - come s'è visto - nei lavori preparatori della legge n.

86 del 1990, abbia ad essere emanato al più presto, ad evitare che

così grave ed ingiustificato divario di trattamento abbia a

perdurare fino alla promulgazione del nuovo codice penale militare di

pace, tutt'altro che imminente a quanto è dato sapere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Roma, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 18 maggio

1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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