Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. Non è perciò fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il diverso trattamento - che si assume privo di giustificazioni oggettive - dei cittadini che tengono o agevolano un gioco d'azzardo, o vi prendono parte, in qualsiasi località del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (in virtù, rispettivamente, del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125 e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) ma facendo oggetto dell'impugnativa le norme generali - che puniscono il gioco d'azzardo - degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, codice penale.
Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost.