Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 718

e 720 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di Avigliano nel

procedimento penale a carico di Rosiello Rocco ed altri, iscritta al n.

165 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1971 dal pretore di Pesaro nel

procedimento penale a carico di Candiracci Leo ed altri, iscritta al n.

177 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;

3) ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal pretore di Viadana nel

procedimento penale a carico di Favagrossa Vittoria ed altri, iscritta

al n. 256 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Rosiello Rocco

ed altri, imputati del reato di cui all'art. 720 del codice penale, il

pretore di Avigliano ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale della precitata norma penale, in

riferimento agli artt. 3,14,17, 18 e 41 della Costituzione.

Il giudice a quo, pur prendendo atto che la Corte, con sentenza n.

80 del 1972, si è pronunciata già sulla questione in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dichiarandola non fondata, ha ritenuto

doverla riproporre, anche in relazione a detto articolo, sulla base di

nuove considerazioni.

Si assume, nell'ordinanza, che il principio di eguaglianza

risulterebbe violato sotto il profilo che la diversa disciplina

normativa stabilita dal legislatore in tema di gioco a seconda la

natura dei soggetti che ad esso partecipano o dei soggetti ai quali

viene riconosciuta la facoltà di esercitarlo o di organizzarlo, non

troverebbe valida giustificazione. In particolare, non avrebbe logico

fondamento la distinzione tra gioco e gioco operata dal primo comma

dell'art. 721 cod. pen., come non avrebbero logico fondamento le varie

disposizioni di legge che, per una ragione o per l'altra, consentono ad

enti e a privati la gestione di giochi, qualunque ne siano le peculiari

caratteristiche, ad altri vietati.

In ogni tipo di gioco, ad avviso del proponente, sarebbero

presenti, sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista

soggettivo, quegli elementi di base che, per l'art. 721 cod. pen.,

caratterizzerebbero il gioco d'azzardo. In effetti, tutti i tipi di

gioco, compresi quelli "a pronostico", oltre a poggiare sul fine di

lucro, dipenderebbero esclusivamente da fattori al di fuori della

influenza del giocatore. In sostanza, obbiettivamente, nessuna

differenza sostanziale sarebbe rilevabile tra giochi proibiti e giochi

consentiti, essendo comuni l'aleatorietà e il fine di lucro.

Non varrebbero, infine, a legittimare una diversa disciplina penale

per un gioco rispetto ad un altro le finalità di ordine pratico od

utilitario perseguite in alcuni casi dal legislatore ordinario, in

quanto tali finalità non potrebbero, nell'ambito del principio di

eguaglianza, costituire ragionevole fonte di disparità di trattamento

trattandosi di situazioni giuridiche sostanzialmente identiche.

La questione avrebbe anche un apprezzabile fondamento in

riferimento agli altri articoli richiamati nell'ordinanza.

Si osserva, a riguardo, che mentre da una parte viene riconosciuta

piena liceità alla partecipazione a giochi aleatori per la loro

connessione con interessi economici pubblici, dall'altra viene

perseguita la partecipazione agli stessi giochi al di fuori di quelle

strutture e organizzazioni beneficiate, anche se essi si svolgono

privatamente, come nei circoli riservati esclusivamente ai soci. Ciò

inciderebbe "oltre ogni ragionevolezza" sul diritto di ognuno di

svolgere privatamente le attività che meglio soddisfino, da un punto

di vista soggettivo, le proprie esigenze, nonché sul diritto di

disporre liberamente del proprio patrimonio secondo una libera scelta

d'impiego.

Non vi è stata costituzione di parte, né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo

720 del codice penale è stata sollevata dal pretore di Pesaro, su

istanza della difesa, limitatamente alla parte in cui prevede la

punizione della partecipazione al gioco d'azzardo in circoli privati di

qualsiasi specie, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Per il proponente la posizione di colui che partecipa al gioco in

circoli privati si differenzia sostanzialmente da quella di coloro che

invece tengono o agevolano il gioco stesso. Solo in questo secondo caso

si avrebbe una aggressione a quei beni che lo Stato ha ritenuto, nel

suo libero apprezzamento, tutelare penalmente nell'interesse della

collettività sotto il profilo della utilità e della sicurezza

sociale.

Nel primo caso, invece, chi partecipa al gioco d'azzardo

danneggerebbe solo se stesso e il proprio patrimonio, in quanto non

sussisterebbe alcun interesse dello Stato ad impedire al cittadino di

"impiegare liberamente i propri risparmi in quelle attività economiche

che più gli aggradano, non escluso il gioco d'azzardo, caratterizzato,

come tutte le attività economiche, dal fine di lucro".

Vi è stata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato contesta la validità di un inquadramento

del gioco d'azzardo nel concetto di iniziativa economica privata.

La partecipazione al gioco d'azzardo costituirebbe, invero, proprio

l'antitesi del concetto espresso dall'art. 41 della Costituzione. Tale

partecipazione, oltre a danneggiare la sicurezza e la dignità di chi

vi prende parte, costituirebbe anche un attentato alla sicurezza, alla

libertà, alla dignità umana e alla utilità sociale, e ciò in piena

antitesi col fondamento dell'iniziativa economica, che presuppone pur

sempre una attività operativa non solo diretta a creare e costituire

una azienda, ma anche inerente alla vita e allo svolgimento di essa.

3. - Una terza questione di legittimità costituzionale degli artt.

718 e 720 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, è stata proposta altresì dal pretore di Viadana con

ordinanza del 17 aprile 1973.

Il complesso normativo che regola e disciplina il gioco d'azzardo

costituirebbe, per il proponente, violazione del principio

d'eguaglianza sotto il profilo che, mentre le disposizioni contenute

nel codice penale puniscono, in via generale, il gioco d'azzardo, lo

Stato, d'altra parte, riserverebbe a se stesso la monopolizzazione, in

alcuni casi, del gioco stesso e, in altri casi, autorizzerebbe

addirittura enti o privati ad esercitarlo (Comuni di Sanremo, Campione

d'Italia, Venezia; C.O.N.I., U.N.I.R.E. ecc.) privilegiando nel

contempo coloro che vi partecipano.

Il principio di eguaglianza esigerebbe che, in linea di principio,

il gioco fosse consentito a tutti di organizzarlo e praticarlo,

sottoponendolo, peraltro, ad una disciplina regolamentare uniforme, non

discriminatoria o privilegiata, come attualmente avviene.

Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di legittimità costituzionale proposte con le

ordinanze dei pretori di Avigliano, di Pesaro e di Viadana si

riferiscono alle stesse disposizioni di legge e conseguentemente le

relative cause vengono decise con unica sentenza.

2. - Per il pretore di Avigliano la disciplina a cui il legislatore

ha sottoposto il giuoco d'azzardo, oltre a costituire una non

ragionevole fonte di disparità di trattamento (art. 3 della Cost.) per

le distinzioni operate tra giuoco e giuoco, tra i soggetti che ad esso

partecipano o ai quali viene riconosciuta o negata la facoltà di

esercitarlo, rappresenterebbe, anche, una limitazione al diritto di

ognuno di svolgere in privato, associandosi o meno (artt. 14, 17 e 18

Cost.), quelle attività che meglio ne soddisfino le esigenze personali

e una compressione inammissibile del diritto di disporre del proprio

patrimonio secondo una libera scelta di impiego (art. 41 Cost.).

3. - Anche per il pretore di Pesaro la repressione penale della

partecipazione al giuoco d'azzardo, quando questo venga esercitato in

luoghi privati di qualsiasi specie, violerebbe l'articolo 41 Cost., in

quanto il diritto da tale articolo riconosciuto ad ogni cittadino di

liberamente impiegare i propri beni in quelle attività economiche che

"più gli aggradano", sarebbe di natura tale da escludere ogni

possibile intervento limitativo da parte dello Stato. In sostanza, la

norma costituzionale non consentirebbe di accomunare la posizione di

colui che partecipa al giuoco d'azzardo con quella di colui o di coloro

che agevolano o tengono il giuoco.

4. - Per il pretore di Viadana l'attuale disciplina del giuoco

d'azzardo violerebbe il principio di eguaglianza nella considerazione

che mentre il codice penale punisce in via generale il giuoco stesso,

il legislatore, poi, in deroga alle norme di carattere generale,

avrebbe, con singole disposizioni legislative, riservato a sé e

concesso ad altri la facoltà di organizzarlo e di esercitarlo nelle

forme e nei modi più svariati, privilegiando coloro che vi

partecipano.

5. - Nel suo unico intervento, già precisato in epigrafe,

l'Avvocatura dello Stato esclude, nel caso, ogni validità al

riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto il concetto

costituzionale di libera iniziativa economica si legherebbe alla sua

utilità sociale e al non danno per la sicurezza, la libertà e la

dignità umana, elementi tutti che contrasterebbero con il giuoco

d'azzardo.

6. - Questa Corte ha già esaminato direttamente o indirettamente

alcuni aspetti delle questioni prospettate con le tre ordinanze. In

particolare ha ritenuto, con sentenza n. 80 del 1972, alla quale sono

seguite ordinanze di conferma, non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo

comma, del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3, primo e

secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione

del principio di eguaglianza per il diverso trattamento disposto dal

legislatore nei confronti dei cittadini che tengono o agevolano un

giuoco d'azzardo o che vi prendano parte in qualsiasi località del

territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono

autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della

disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a

partecipare a tali giuochi. Con tale sentenza la Corte ha affermato il

principio che nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie,

questioni di legittimità costituzionale per violazione del principio

di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti di cui all'art. 3

della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a

quest'ultime e non certamente in ordine alle prime, che dettano una

disciplina comune a tutti i cittadini. Poiché la questione proposta

dal pretore di Viadana sostanzialmente non si discosta da quella decisa

con la sentenza n. 80 del 1972 e non vengono addotti argomenti nuovi,

ne deve essere dichiarata la manifesta infondatezza.

7. - Nuove argomentazioni, invece, sempre con riferimento all'art.

3 Cost. vengono, come già precisato, sviluppate nell'ordinanza del

pretore di Avigliano, per il quale il principio di eguaglianza

troverebbe violazione non tanto nel raffronto tra le norme generali che

regolano e disciplinano il giuoco d'azzardo e le norme particolari

derogatorie, quanto nell'ambito della stessa disciplina generale.

Vale, a riguardo, ricordare che questa Corte ha costantemente

ritenuto che, nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore

possa adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute

obiettivamente diverse e che, per tale principio, la valutazione dei

criteri in base ai quali il legislatore ha ritenuto ipotizzare una

diversità di situazioni, sia incensurabile nei limiti in cui la

valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria.

Non è accettabile, pertanto, l'affermazione contenuta

nell'ordinanza, ossia che non sarebbe ragionevole la distinzione

operata dal legislatore con l'art. 721 del codice penale, con il quale

l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le

caratteristiche che differenzierebbero il giuoco d'azzardo da ogni

altro tipo di giuoco, in quanto ogni tipo di giuoco presenterebbe

identici aspetti di aleatorietà e motivi di lucro. A parte il fatto

che i due elementi devono coesistere in concreto ai fini della

repressione penale del giuoco d'azzardo, devesi rilevare che se è pur

vero che in ogni tipo di giuoco può innestarsi un fine di lucro, non

v'è dubbio che l'aleatorietà varia col variare del giuoco stesso e

può assumere una incidenza diversa, più o meno accentuata se non

addirittura esclusiva o quasi.

Da questi ultimi aspetti dell'incidenza il legislatore

legittimamente e ragionevolmente ha tratto conseguenze giuridiche

diverse nell'esercizio del suo potere di libera scelta.

In ordine alla parte dell'ordinanza riferita agli artt. 14, 17 e 18

della Costituzione, la Corte osserva:

a) la tutela garantita dall'art. 14 non copre la sfera di quei

divieti che la legge penale può imporre al cittadino circa l'uso del

luogo adibito a suo domicilio quando l'uso sia penalmente illecito;

b) la libertà sancita dall'art. 17 e il diritto consacrato

nell'art. 18 ben possono trovare dei limiti nella esigenza di

prevenzione e di sicurezza sociale e di giustizia.

8. - Non pertinente, infine, il riferimento all'art. 41 della

Costituzione contenuto tanto nell'ordinanza del pretore di Avigliano

quanto in quella del pretore di Pesaro.

Il divieto posto dalle norme penali impugnate non oltrepassa il

limite che l'art. 41 consente di porre all'iniziativa economica

privata. In effetti le norme in questione concorrono a far sì che

l'iniziativa economica privata non si svolga in contrasto con quella

utilità sociale che sta a fondamento del precetto costituzionale.

Questa Corte ha già, in più pronuncie, riconosciuto che non

contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei

limiti che a queste la legge ponga in funzione della utilità sociale e

per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla libertà e

alla dignità umana, elementi con i quali mali si concilia, per gli

aspetti che gli sono propri, il giuoco d'azzardo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore

di Viadana indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 80 del 27 aprile 1972;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 720 del codice penale, sollevate dal pretore di Pesaro e dal

pretore di Avigliano, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 14, 17, 18 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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