Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal

pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Ferrari

Alfredo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17

novembre 1971.

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto

che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di

procedimenti penali a carico di Ferrari Alfredo ed altri, il pretore di

Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 718 e 720 del codice penale, in relazione all'art. 3 della

Costituzione;

che la notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero,

prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva

effettuata nelle mani dello stesso pretore, anziché al procuratore

della Repubblica, al quale ne era data semplice comunicazione "per

opportuna conoscenza";

che, invitato a regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva

la validità e la sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto

esplicante, nell'istruttoria, le funzioni requirenti.Considerato

che, pur esercitando nella fase istruttoria anche

determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non

perde la propria natura di organo giudicante;

che, in conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la

notificazione al pubblico ministero di atti processuali compiuti dal

pretore, la notificazione medesima, per la esigenza di diversificazione

e contrapposizione tra organi cui l'istituto stesso è rivolto a dare

soddisfazione, non può essere eseguita se non nei confronti del

procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal pretore di Sampierdarena in ordine agli artt. 718 e 720

del codice penale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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