(( Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambniente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente. 6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/1986

    Questione inammissibile
    30 aprile 1986

    È manifestamente inammissibile, per mancata individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendosi la diversità del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di agevolazione dolosa all'uso di sostanze stupefacenti, in ipotesi sostanzialmente simili. Infatti, nella ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento atto ad individuare la fattispecie all'esame del giudice remittente, sicché risulta eluso, anche ai fini di motivazione della rilevanza, il disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Art. 73 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 62 parole tolte, 113 parole aggiunte.

Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specietolto: , a luogo di convegno di persone che tolto: vi aggiunto: ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotropetolto: , comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire tolto: due aggiunto: cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire tolto: dieci milioni. Alla stessa pena e' assoggettato chiunque aggiunto: cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un tolto: ambiente, aggiunto: ambniente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibiscetolto: , o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope tolto: di cui al primo comma. Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla meta' ai aggiunto: e' punito con le stesse pene previste nel comma 1. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna tolto: dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio tolto: stesso per un periodo da tolto: uno a tre aggiunto: due a cinque anni. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento tolto: cautelare del aggiunto: motivato dall'autorita' giudiziaria procedente. 6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal tolto: Ministro per la sanita', ove si tratti di esercizi aperti o condotti aggiunto: Ministero della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a tolto: provvedimenti di quest'ultimo, fatte aggiunto: suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziariatolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art73 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari