Art. 717 c.p. — Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n. 180.
Abrogato dal 17 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n. 180.
Abrogato dal 17 maggio 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermita' psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a se' o agli altri, omette di darne avviso all'Autorita' e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.
tolto: La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art717 · fonte del testo
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