Codice penale

Art. 718 c.p. — Esercizio di giuochi d'azzardo

[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

[2]Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta. 2 9 12 102 157

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1942, n. 788

2

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

9

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

12

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948.

L. 11 dicembre 1984, n. 848

102

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

157

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

Testo vigente dal 1 marzo 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 103/1992

    Questione infondata
    9 marzo 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 520/1991.

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 520/1991

    Questione infondata
    30 dicembre 1991

    Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiché esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensività sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialità criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura più grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravità. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. è racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione in proporzione alla gravità del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonché 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed è perciò da ritenere ragionevole.

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 721 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1984 al 1 marzo 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art718 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari