Codice penale

Art. 719 c.p. — Circostanze aggravanti

[1]La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:

[2]1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

[3]2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

[4]3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

[5]4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto. 2 9 12 102 157

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1942, n. 788

2

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

9

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

12

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948.

L. 11 dicembre 1984, n. 848

102

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

157

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

Testo vigente dal 1 marzo 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 103/1992

    Questione infondata
    9 marzo 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 520/1991.

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 520/1991

    Questione infondata
    30 dicembre 1991

    Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiché esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensività sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialità criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura più grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravità. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. è racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione in proporzione alla gravità del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonché 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed è perciò da ritenere ragionevole.

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 721 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la nozione delle armi, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti. Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni. È da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio. Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle materie esplodenti. Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di «materie esplodenti». Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le «materie esplodenti»; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle «materie esplodenti di qualsiasi specie», mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le «armi» in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice). Ma ho considerato che, se l'indicazione delle «materie esplodenti» in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sè stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto («qualsiasi materia esplodente»). Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti» adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889. In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo «armi», seguono la disciplina propria delle armi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 216

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1984 al 1 marzo 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art719 · fonte del testo

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